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L’esigenza di riforma alla luce dei menzionati approdi in tema di rimedi

INFORMATIVI PRE-CONTRATTUALI

3. L’esigenza di riforma alla luce dei menzionati approdi in tema di rimedi

A fronte delle analizzate teorie relativamente alla individuazione del rimedio più adeguato da esperirsi in caso di violazione di obblighi informativi pre-contrattuali, è possibile rilevare la fragilità del confine tra regole di validità e regole di condotta. Infatti, una scorrettezza ante stipulazione del negozio, consistente nella omessa informazione di un fatto determinante, può comportare la conformazione del contenuto dell’operazione,

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tramite il risarcimento, oppure essere il fondamento del vizio del dolo o dell’abuso dello stato di dipendenza, conseguentemente comportando l’invalidità del contratto.

Dall’ampliamento dell’ambito dei vizi del consenso deriva una minore distanza tra le due categorie di regole menzionate319.

Ebbene, in precedenza si è cercato di comprendere appieno la rilevanza insita nell’approntare un livello di informazione adeguato in sede di trattative e di successiva stipulazione dei contratti tra consumatori e professionisti, altrimenti presentandosi una situazione di asimmetria (informativa)320.

In tali casi, l’intervento del Legislatore risulta necessario al fine di ri-equilibrare le contrapposte posizioni, ad esempio attraverso l’imposizione di limitazioni all’autonomia delle parti, consistenti nell’obbligo di rivelare le informazioni, nella previsione di un diritto di recesso a favore del consumatore o, ancora, nel divieto di determinate pratiche.

Una maggiore trasparenza nella fase pre-contrattuale dovrebbe permettere ai consumatori scelte più informate, il che a sua volta comporta un vantaggio a livello di circolazione dei traffici giuridici, con conseguente miglioramento del funzionamento del Mercato medesimo.

Così, infatti, potrebbero operare consumatori realmente informati, senza che vi sia il bisogno di sostituire, all’autonomia privata, processi decisionali di derivazione invece pubblicistica.

In questa direzione, fondamentale è stato il ruolo delle Istituzioni europee: precisamente, il fine ultimo delle politiche sovranazionali consiste nell’uniformare le regole riguardanti i rapporti tra professionisti e consumatori, per assicurare al Mercato interno regole precise (applicabili in ogni Stato membro) tanto ai rapporti transnazionali quanto a quelli interni. Più nello specifico si ricordi che fin dal 2001 la Commissione europea sottolineava la mancanza di indicazioni chiare in merito alle sanzioni applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi comunitari per l’informazione pre-contrattuale (il che comportava difficoltà

319 Di ciò si ha una conferma considerando quanto avvenuto nell’ordinamento giuridico francese, ove l’ambito rimediale è più esteso rispetto al nostro. Infatti, sono ivi riscontrabili da un lato il dolo omissivo ex art. 1137, comma 2, cod. civ.; dall’altro, la violenza, ex art. 1143 cod. civ. In tal senso v. A. GORGONI, I vizi del

consenso nel code civil: un confronto con la disciplina italiana, in Pers. Merc., 1, 2018, p. 98.

320 Id., 2015, p. 385: “Se poi si considera che nella contrattazione con il consumatore la fase della trattativa

propriamente intesa tende sempre più a mancare a causa della sempre più diffusa standardizzazione del regolamento contrattuale, si comprende come cresca d’importanza la fase precontrattuale come unico momento prima della conclusione del contratto, in cui il consumatore deve essere adeguatamente informato sul contenuto del regolamento contrattuale stesso.”.

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quanto all’opera di uniformazione del relativo settore)321: ebbene, come si avrà modo di approfondire successivamente, nel 2014 il Codice del consumo è stato novellato proprio in tal senso.

La Direttiva 2011/83/UE (Consumer Rights)322 rappresenta uno step di tale importante

iter323: il progetto iniziale intendeva rivisitare quattro direttive324 preesistenti, ma ha infine conosciuto un ridimensionamento325, e questo soprattutto a fronte delle resistenze mosse all’attuazione di un’armonizzazione massima in materia consumeristica.

Infatti, secondo quanto già detto a riguardo in precedenza, tale tecnica intenderebbe pervenire ad un livello di tutela maggiore di quello attuale, mediante una normativa più uniforme tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell’Unione europea, operando sulla semplificazione e sulla razionalizzazione delle regole ivi previste. Tuttavia, ciò

321 V. Allegato I (sull’acquis comunitario) alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul Diritto contrattuale europeo dell’11 luglio 2001, in Eur. dir. priv., 2001, p. 20 del documento ufficiale.

322 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica alla Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. È infine stata pubblicata nella G.U.U.E. il 22 novembre 2011, L 304/64.

In dottrina, su direttiva e relativo decreto di attuazione (D.lgs. n. 21/2014) v.: V. CUFFARO, Nuovi diritti

per i consumatori: note a margine del d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in Corr. giur., 2014, pp. 745 ss.; S.

PAGLIANTINI, La riforma del Codice del consumo ai sensi del d.lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto

paralizzante per i consumatori e le imprese?), in Contr., 2014, pp. 796 ss.; R. ALESSI, Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale,

in Eur. dir. priv., 2013, II, pp. 311 ss.; G. D'AMICO, Direttiva sui diritti dei consumatori e Regolamento sul

Diritto comune europeo della vendita: quale strategia dell'Unione europea in materia di armonizzazione?,

in Contr., VII, 2012, pp. 611 ss.; S. PAGLIANTINI, Il neo formalismo contrattuale dopo i d.lgs. n. 141/10,

n. 79/11 e la Dir. 2011/83/UE: una nozione (già) vieille renouvelée, in Leggi Civ. Comm., II, 2012, pp. 325

ss.; G. DE CRISTOFARO, La Direttiva 2011/83/UE sui "diritti dei consumatori": ambito di applicazione e

disciplina degli obblighi informativi precontrattuali, in A. D'ANGELO – V. ROPPO (a cura di), Annuario del Contratto, Torino, 2011, pp. 30 ss.; S. MAZZAMUTO, La nuova direttiva sui diritti del consumatore, cit., pp. 861 ss.; I. RIVA, La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, o almeno ciò che resta, in Contr. Impr./Europa, 2011, pp. 754 ss.

323 P. OCCHIUZZI, Gli obblighi informativi, in Corriere Giur. -- Speciale, 2014, p. 10: “si è tentato un

concreto ravvicinamento delle legislazioni dei diversi Paesi europei, cercando di individuare un punto di equilibrio tra un livello elevato di protezione, nel rispetto del previsto principio di sussidiarietà, e la necessità, nel quadro del mercato unico transfrontaliero, di mettere finalmente a disposizione dei professionisti regole certe e uniformi, riducendo le significative differenze sussistenti tra le vendite nazionali e quelle transfrontaliere con una diminuzione dei costi di adempimento a carico dei commercianti garantendo nel contempo ai consumatori una corretta informazione e protezione.”.

324 Si tratta della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel 2011 modificate, nonché della Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e della Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel 2011 abrogate.

325 In proposito si veda A. PALMIERI, Quel che avanza dei diritti dei consumatori: una disciplina parziale

e frammentaria (con qualche spunto interessante sul piano definitorio), in La direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 25 ottobre 2011, n. 2011/83/UE), in Foro it., 5, 2012.

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determinerebbe al contempo un minore spazio in capo ai singoli ordinamenti nell’esercizio del potere discrezionale volto a individuare i rimedi più consoni a tale fine protettivo. Trasponendo queste argomentazioni a livello pratico, il problema si concentrerebbe allora sui rimedi contrattuali esperibili dai consumatori in caso di violazione degli obblighi informativi pre-contrattuali. Ed infatti, ivi non può trascurarsi la mancanza di norme giuridiche che nell’ordinamento italiano specificamente si occupino dei rimedi previsti in siffatte circostanze, il che comporta la necessità di un’opera di interpretazione, nei formanti dottrinale e giurisprudenziale, attraverso il recupero di istituti di teoria generale.

Se questo è vero, deve anche considerarsi, tra gli obiettivi della Direttiva 2011/83/UE, quello volto proprio a incidere sui rimedi contrattuali326 in caso di violazione di norme prevedenti obblighi informativi nella fase pre-contrattuale.

Nel prosieguo si dovrà, pertanto, tentare una valutazione relativa all’influenza che il Legislatore eurounitario ha avuto a livello interno, in specie sul piano delle modifiche introdotte nel Codice del consumo dal D.lgs. n. 21/2014 in punto di rimedi, anche per comprendere in quale direzione gli interventi futuri dovranno proseguire.

127 CAPITOLO IV

I RECENTI INTERVENTI MODIFICATIVI SUL CODICE DEL

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