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Esigenze di esemplificazione della procedura di divorzio

PARTE II: IL DIVORZIO BREVE

1. Esigenze di esemplificazione della procedura di divorzio

procedimento di divorzio. cenni generali su alcune previsioni di legge; - 2.1 alcuni cenni sul tentativo di conciliazione: divorzio a due velocità; - 3. Art. 6: La Negoziazione Assistita; - 3.1 … (segue) sul ruolo del PM; - 3.2 … (segue) sul ruolo del presidente del tribunale; - 3.3 Negoziazione assistita in presenza di figli; - 3.3.1

…(segue) sull'ascolto del minore; - 3.4 … (segue)sui figli maggiorenni non

autosufficienti; - 3.5 profili si incostituzionalità della negoziazione assistita; - 4. Separazione e divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile; - 5. Secondo intervento: legge 55/2015: “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”; - 5.1 … (segue) il testo

definitivo sul divorzio breve; - 5.2 … (segue) alcuni aspetti procedurali.

1. Esigenze di esemplificazione della procedura di divorzio Nel capitolo precedente si è osservato come la legge sul divorzio sia stata particolarmente osteggiata da chi sosteneva che attorno al matrimonio ruotasse un interesse pubblico e che ciò impediva di applicare alla materia categorie contrattuali213. Tuttavia questo non ha ostacolato il legislatore, seppur con numerose difficoltà, ad emanare quella legge di cui la comunità civile necessitava. Ed infatti, riprendendo quanto già detto nella prima parte di questo lavoro, il legislatore ha il compito di capire le esigenze sociali e tradurle in norme attraverso le quali la stessa comunità soddisfa le proprie aspettative. Infatti egli non può individuare un modello di famiglia ed imporlo ma deve prontamente intervenire per tutelare i diversi modelli

213Di Antonio Cicu, Giurista (1898 – 1962), citata M. Crescenzi, “La

degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia” articolo in

famigliari che negli ultimi decenni si sono sviluppati nella società. Il legislatore negli ultimi anni ha cercato di comprendere i mutamenti della comunità, costatando che la famiglia del 1970 in larga parte, oggi, rappresenta solo un prototipo di unione famigliare, ed ha compreso quindi che la legge 898/1970 per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, è in alcune parti obsoleta214.

Si sono avuti recentemente nel nostro ordinamento, due interventi legislativi che, al contrario di ciò che si possa pensare, non vanno contro la famiglia, ma sono individuati nell'ottica più ampia di rispettare gli interessi dei singoli membri appartenenti al nucleo famigliare. Tali interventi disciplinano nuovi istituti di cui i coniugi possono avvalersi per ricercare una soluzione consensuale nel primo caso, più celere nel secondo, alla crisi della famiglia215: si parla della degiurisdizionalizzazione in materia di separazione, divorzio e modifica di accordi esistenti e, più recentemente, di divorzio breve. Le argomentazioni a sostegno di un nuovo intervento sulla disciplina del divorzio sono principalmente due: la prima riguarda un sorpassato interesse pubblico della famiglia a favore di un interesse privato – la famiglia non ha solo dimensione giuridica, non è rilevante solo davanti all'ordinamento e il diritto positivo deve rispettarne l'autonomia e l'ordine interno; la famiglia non deve sottostare ad interventi autoritari esterni da parte dello Stato come ad esempio sulla religione, sui costumi e e sulle particolari tradizioni del gruppo - , infatti il matrimonio e lo scioglimento dello stesso implicano l'esercizio di diritti personalissimi che non possono essere sottratti all'autonomia privata e ciò è riscontrabile sia nella dottrina che nella giurisprudenza

214Come visto nella parte prima ad esempio, il legislatore ha sentito l'esigenza di mutare con diversi interventi negli anni, la disciplina sulla filiazione. (vedi par. 5

e ss, parte I).

215Senatrice Rosanna Filippin (PD), “Divorzio Breve, perché sì” articolo su

di merito e di legittimità216; la seconda e l'esigenza di individuare forme più snelle e veloci, che consentano uno scioglimento agile del matrimonio217, basti pensare che il testo originario della legge 898/70 affermava che tra separazione e divorzio dovevano trascorrere cinque o sette anni e, in un momento in cui non si prevedevano le sentenze parziali, il periodo per ottenere una pronuncia di divorzio poteva essere indeterminato. Ciò produceva sicuramente un danno di tipo economico, per ciò che concerne tutte le spese legali legate al caso, e di tipo morale dato che un periodo così lungo di litigio diventava estenuante per i coniugi e anche, sotto il profilo psicologico, della prole minorenne.

In ultimo, ulteriore argomentazione che sosteneva l'esigenza di individuare modalità alternative che consentissero lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era quella di cercare di allontanare dalle aule di tribunale, le cause relative alla separazione, ovvero divorzio, quando tra i coniugi vi era accordo nel procedervi. In questo modo la materia, essendo degiurisdizionalizzata mediante l'attribuzione alla negoziazione assistita o all'ufficiale di stato civile, alleggerisce l'attività giurisdizionale dei tribunali.

216Si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 3 febbraio 2014, n° 2263, la quale afferma che le convenzioni concluse tra i coniugi in separazione non sono da considerarsi donazioni, non devono essere individuate come corrispettivo ma rispondono “al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in

occasione dell'evento di separazione consensuale”.

La sentenza è citata da B. De Filippis, M. Rossi , “Divorzio breve, divorzio fai da

te, cognome dei figli, figli non riconosciuti dalla madre, unioni civili”, CEDAM,

2015, pag. 63.

217La vera ratio che sta alla base delle degiurisdizionalizzazione sembrerebbe quella di deresponsabilizzare la giurisdizione e dello Stato, scaricando i costi e oneri sui

contribuenti, cittadini ed avvocati.

B. De Filippis, M. Rossi , “Divorzio breve, divorzio fai da te, cognome dei figli,

2. Primo intervento: decreto legge 132/14 convertito in legge