• Non ci sono risultati.

Antiriciclaggio e Prevenzione del Finanziamento al Terrorismo

1. I Fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo

1.3 Evoluzione della normativa antiriciclaggio

In materia di lotta al riciclaggio di denaro molti sono stati gli interventi dei vari organismi, soprattutto internazionali, volti sia ad identificare il fenomeno che a contrastarlo. I principali “passi” che sono stati mossi fino ad oggi sono cronologicamente esposti di seguito.

Uno dei più importanti contributi all’affermazione delle fonti di prevenzione del riciclaggio si deve alla “Dichiarazione di Principi sulla prevenzione dell’utilizzo

a fini criminosi del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita”, adottata il 12 Dicembre 1988 dal Comitato di Basilea, in cui per la

prima volta si vede affermato il concetto di riciclaggio. Pochi giorni dopo, il 19 Dicembre 1988, è stato realizzato a Vienna il primo importante atto a livello internazionale in materia di antiriciclaggio, la “Convenzione delle Nazioni Unite

contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope”; l’importanza

attribuita a tale convenzione deriva essenzialmente dal fatto che per la prima volta il fenomeno in questione è stato identificato come fattispecie penale autonoma.

L’8 Novembre 1990 è stata redatta la Convenzione di Strasburgo che, al fine di perseguire una politica comune contro la criminalità, ha introdotto come metodo di contrasto al riciclaggio la confisca dei proventi provenienti da reato; ha inoltre contribuito ad ampliare la definizione di “reato presupposto”, così come esposto nelle sezioni precedenti.

Nello stesso anno il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), istituito nel 1989 in seno all’ONU e avente ad oggetto lo studio del riciclaggio, ha redatto 40 raccomandazioni per combattere il riciclaggio, aggiornate e revisionate successivamente nel 1996 e nel 200349.

                                                                                                                         

49 La versione aggiornata delle raccomandazioni è consultabile al sito http://www.fatf-

dall’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”; con essa la Comunità Europea ha inteso affidare all’intero sistema

finanziario un ruolo attivo di prevenzione del crimine attraverso l’istituzione di tre diversi obblighi:

- l’identificazione della clientela;

- la registrazione dei dati riferiti ad essa e alle operazioni da questa effettuate;

- la segnalazione alle autorità competenti delle operazioni “sospette di riciclaggio”.

La Legge 197/91 ha inoltre imposto i primi limiti all’utilizzazione tra privati del denaro contante e dei titoli al portatore, poi più volte riadeguati nel corso del tempo. In merito alle segnalazioni di operazioni sospette, il D.Lgs. 26 Maggio 1997 n.15351 ha previsto inoltre, a carico dei soggetti obbligati, la segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC), oggi sostituito dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF52), Autorità cui compete la rielaborazione e l’approfondimento dal punto di vista finanziario delle segnalazioni che dovranno poi essere trasmesse alle forze dell’ordine ai fini del proseguimento delle indagini.

Successivamente, la Convenzione di Palermo stilata nel novembre dell’anno 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha previsto in ciascuno Stato l’introduzione delle Financial Intelligence Units (FIU), deputate alla raccolta, all’analisi e alla trasmissione a livello internazionale delle informazioni attinenti a possibili casi di riciclaggio.

                                                                                                                         

50 Legge 5 Luglio 1991 n. 197, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio

1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6-7-1991.

51 Decreto Legislativo 26 Maggio 1997 n.153, “Integrazione dell'attuazione della direttiva

91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 13-6-1997.

52 Unità di Informazione Finanziaria, è stata istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008, ai

sensi del D.Lgs. 231/07 il quale ha soppresso l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), presso cui l’UIF era precedentemente collocata.

L’anno 2001 ha visto la nascita della Direttiva 2001/97/CE, la c.d. “II° Direttiva

Antiriciclaggio”, recepita in Italia col D.Lgs. n.56 del 20 Febbraio 200453, la quale ha introdotto modifiche alla I° Direttiva ed ha ampliato l’ambito dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, coinvolgendo anche alcune attività e professioni di carattere non esclusivamente finanziario (tra cui avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro). Nel corso del 2006, precisamente il 3 Febbraio, il Ministero dell’Economia ha emanato i regolamenti nn. 141, 142 e 143, istituenti ulteriori obblighi antiriciclaggio a carico, rispettivamente, di professionisti e società di revisione, degli intermediari finanziari e, infine, di altri operatori non finanziari.

In ordine temporale, l’ultimo importante strumento di carattere Europeo per la lotta al riciclaggio è rappresentato dalla Direttiva 2005/60/CE, più propriamente conosciuta col il nome di “III° Direttiva Antiriciclaggio”. Nonostante sia stata emanata cronologicamente prima dei Regolamenti anzi detti, per finalità espositive risulta appropriato trattarla dopo di essi, dal momento che il fulcro principale della presente trattazione verterà sul D.Lgs. che l’ha recepita, il n. 231 del 21 Novembre 2007, integrato successivamente dal D.Lgs. 25 Settembre 2009 n.15154. La III° Direttiva, oltre l’introduzione di una serie di misure ulteriori destinate a rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro, ha previsto anche una novità di assoluta importanza facente riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio anche al finanziamento delle attività terroristiche.

Il D.Lgs. 231/07, nella sua ultima edizione, può senza dubbio essere considerato la norma di riferimento relativamente alle misure da attuare ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

                                                                                                                         

53 Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004 n. 56, “Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2004, supplemento ordinario n.30.

54 Decreto Legislativo 25 Settembre 2009 n.151, “Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione”,

ha visto, con l'attuazione da parte del Governo della Direttiva 2005/60/CE concernente la “prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” e

recepita in Italia con il D.Lgs. 231/07, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, l’introduzione dell'art. 25-octies all’interno del D.Lgs. 231/200155, il quale prevede la responsabilità degli Enti in caso di loro

coinvolgimento per i reati di: • ricettazione (art. 648 c. p.); • riciclaggio (art. 648-bis c. p.);

• impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.). Il D.Lgs. 231/07 in merito ai reati citati introduce una significativa innovazione con riferimento alla natura dell'attività di controllo che deve essere esercitata dall'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001: dal compito di “vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”56 si passa ad una vigilanza avente ad oggetto “l'osservanza delle norme”, di cui al D.Lgs. 231/200757.

In sostanza si tratta di una verifica che riguarda sempre più non solo l'attuazione di regole e procedure aziendali interne, ma anche l'effettiva applicazione della

                                                                                                                         

55 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19

giugno 2001.

56 L’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/01 prevede che in caso di reati commessi da persone

che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

57 Art. 52, Comma 1, D.Lgs. 231/07:

“Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute”.

normativa e, di conseguenza, i singoli comportamenti che con la stessa possono porsi in contrasto.

Per quanto riguarda le sanzioni che potrebbero essere commisurate a seguito della commissione di tali reati da parte di soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, l’Ente, se riconosciuto responsabile, è sottoposto a una sanzione pecuniaria irrogata dal giudice penale e determinata secondo il meccanismo delle "quote"58.

Reato Fonte Sanzione Amm.va Minima (quote) Sanzione Amm.va Massima (quote) Sanzione Interdittiva Minima (mesi) Sanzione Interdittiva Massima (mesi) Ricettazione Art. 648 c.p. 200 800 3 24 400 1.000 Riciclaggio Art. 648-bis c.p. 200 800 3 24 400 1.000 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648-ter c.p. 200 800 3 24 400 1.000

(Tabella riepilogativa delle sanzioni relative ai reati ex art. 25-octies)

L’art. 25-octies differenzia le pene pecuniarie a seconda che i delitti dai quali provengono il denaro, i beni o le altre utilità prevedano o meno la pena della reclusione superiore a cinque anni, individuando in quest’ultimo caso un incremento della sanzione da 400 a 1.000 quote; stabilisce inoltre la possibilità di

                                                                                                                         

58 Secondo cui il giudice determina, nell'ambito dei minimi e massimi fissati dalla legge, sia il numero

b. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni; c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e. divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Nel caso particolare delle banche è inoltre previsto, ai sensi dell’art. 15 comma 1, lettere a) e b)60 dello stesso D.Lgs. 231/01, l’istituto del commissariamento giudiziale, secondo il quale “se sussistono i presupposti per l'applicazione di una

sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata”.

Si segnala inoltre che, mentre i reati indicati nel nuovo art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 riguardano indistintamente tutti gli Enti, gli obblighi previsti dal Decreto 231/07 si riferiscono solamente ai soggetti in esso individuati.

Nell'ambito di questi ultimi è auspicabile istituire appositi flussi informativi tra gli organi deputati al controllo indicati dall'art. 52 comma 1 dello stesso D.Lgs. 231/07 al fine di favorire un reciproco coordinamento, anche in considerazione del fatto che l'omissione delle segnalazioni di cui all'art. 52 comma 261 comporta una responsabilità penale per tutti i soggetti in questione.

                                                                                                                         

59 Cfr. Art.9, Comma 2, D.Lgs. 231/01.

60 Art. 15, Comma 1, lettera a) D.Lgs. 231/01:

“l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività”;

Art. 15, Comma 1, lettera b) D.Lgs. 231/01:

“l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione”.

61 Art. 52, comma 2, D.Lgs. 231/07:

“Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell' articolo 7, comma 2;