FATTISPECIE A RILEVANZA PENALE
REATO SOGGETTO AGENTE CONDOTTA SANZIONATA SANZIONE PENALE Delitto (Art. 55, comma 1) Chiunque contravviene alle disposizioni del Titolo
II, Capo I
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Multa da 2.600 a 13.000 euro Delitto (Art. 55, comma 2) Esecutore dell'operazione (Cliente)
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione.
Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro Delitto (Art. 55, comma 4)
Chi sia tenuto ad effettuare la registrazione di cui
all'art. 36
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione negli archivi
informatici e cartacei.
Multa da 2.600 a 13.000 euro
Aggravante relativa alle tre
precedenti violazioni
(Art. 55,
comma 6)
Assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione, avvalendosi di mezzi fraudolenti,
idonei ad ostacolare
l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione. Raddoppio delle sanzioni previste in relazione alle tre precedenti violazioni Contravvenzione (Art. 55, comma 3) Esecutore dell'operazione
Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo.
Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 euro a 50.000
Delitto (Art. 55, comma 7) Agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria
Omessa, tardiva o incompleta
comunicazione dei rapporti
continuativi. Multa da 2.600 euro a 13.000 euro Contravvenzione (Art. 55, comma 8)
Chi, essendovi tenuto, violi i divieti di comunicazione di cui agli artt. 46 comma 1 e
48 comma 4
Violazione del divieto di
comunicazione al cliente e/o a terzi dell'avvenuta segnalazione e/o del relativo flusso di ritorno.
Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro Delitto (Art. 55, comma 9) Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o
per altri
§ Utilizzo indebito, da parte di soggetto non titolare, di carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
§ Falsificazione o alterazione dei documenti di cui sopra;
§ Indebito possesso (se alterati, falsificati o di provenienza illecita) dei documenti di cui sopra;
§ Cessione (se alterati, falsificati o di provenienza illecita) dei documenti di cui sopra;
§ Acquisizione (se alterati,
falsificati o di provenienza illecita) dei documenti di cui sopra
Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
FATTISPECIE A RILEVANZA AMMINISTRATIVA
ARTICOLO SOGGETTI VIOLAZIONE
COMMESSA
SANZIONE AMM.VA
Artt. 51 e 58
comma 7 Banche
Le banche che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, avendo notizia delle infrazioni di cui all'art. 49 commi 1, 5, 6, 7,12, 13, e 14 e all'art. 50, non ne danno notizia entro trenta giorni al MEF per la
contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto.
Art. 49 comma 1 e art. 58 comma 1.
Cliente
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata, pari o superiore ad € 2.500.
Sanzione amministrativa pecuniaria a carico del cliente dall'1 al 40% dell'importo trasferito. Se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. La sanzione amministrativa pecuniaria non può
essere inferiore al minimo dell'importo di 3.000 euro. Art. 49 comma 5 e art. 58 comma 1. Cliente
Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiore a 2.500,00 euro senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità.
Art. 49 comma 7 e art. 58 comma 1.
Cliente
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità.
Come Precedente.
Art. 49 comma 12 e art. 58
comma 2.
Cliente
Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro.
Sanzione amministrativa pecuniaria a carico del cliente dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore.
Se le violazioni riguardano importi
superiori a 50.000 euro le sanzioni mina
e massima sono aumentate del 50%.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può
essere inferiore al minimo dell'importo di 3.000 euro. Art. 49 comma 13 e art. 58 comma 3. Cliente
Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il 30/09/2011 dei libretti di deposito al portatore. Come Precedente. Art. 49 comma 14 e art. 58 comma 3. Cedente
Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito al portatore. Come Precedente. Art. 50 comma 1 e art. 58 comma 5 Banca/Cliente
Mancato rispetto del divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo. La sanzione amministrativa
pecuniaria non può essere inferiore al minimo dell'importo di 3.000 euro Art. 50 comma 1 e art. 58 comma 6. Banca/Cliente
Mancato rispetto del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
Come Precedente.
Art. 7 e art. 56 Banca
Inosservanza delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni.
Sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro (irrogata dalla
Banca d’Italia secondo la procedura
di cui all'art. 145 del TUB)
Art. 54 e art.
56 Banca
Inosservanza dell'obbligo di
formazione del personale. Come Precedente.
Art. 56 e art.
51 Banca
Inosservanza della verifica della completezza dei dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi.
Come Precedente.
Art. 6 comma 7, lett. c) e Art.
57 comma 1
Banca
Mancato rispetto del
provvedimento di sospensione
dell'operazione sospetta emesso dall’UIF. Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. Art. 28 comma 6 e art. 57 comma 1-bis Banca
Mancato rispetto del divieto di
aprire o mantenere anche
indirettamente conti di
corrispondenza con una banca di comodo. Sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro. Art. 28 comma 7-ter e art. 57 comma 1-ter Banca
Mancato rispetto del divieto di aprire rapporti continuativi o eseguire operazioni con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei paesi individuati con decreto dal MEF.
Per le violazioni fino a 50.000 euro si applica una sanzione
pecuniaria fino a 5.000 euro; per quelle
di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione
pecuniaria dal 10 al 40% dell'importo
determinabile si applica la sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. Art. 37 e art. 57 comma 2 Banca
Omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico (AUI).
Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi e prolungati è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
Art. 57 comma
4 Banca
Omessa segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Sanzione pecuniaria dall'1 al 40%
dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei
casi più gravi e rilevanti è prevista
anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio
su due quotidiani, di cui uno economico, a
cura e spese del sanzionato.
Art. 57 comma
5 Banca
Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF.
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.