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Quadro Sinottico delle Sanzioni Previste dagli artt 55 e ss del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n 231.

FATTISPECIE A RILEVANZA PENALE

REATO SOGGETTO AGENTE CONDOTTA SANZIONATA SANZIONE PENALE Delitto (Art. 55, comma 1) Chiunque contravviene alle disposizioni del Titolo

II, Capo I

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Multa da 2.600 a 13.000 euro Delitto (Art. 55, comma 2) Esecutore dell'operazione (Cliente)

Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione.

Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro Delitto (Art. 55, comma 4)

Chi sia tenuto ad effettuare la registrazione di cui

all'art. 36

Omessa, tardiva o incompleta

registrazione negli archivi

informatici e cartacei.

Multa da 2.600 a 13.000 euro

Aggravante relativa alle tre

precedenti violazioni

(Art. 55,

comma 6)

Assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione, avvalendosi di mezzi fraudolenti,

idonei ad ostacolare

l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione. Raddoppio delle sanzioni previste in relazione alle tre precedenti violazioni Contravvenzione (Art. 55, comma 3) Esecutore dell'operazione

Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo.

Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 euro a 50.000

Delitto (Art. 55, comma 7) Agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria

Omessa, tardiva o incompleta

comunicazione dei rapporti

continuativi. Multa da 2.600 euro a 13.000 euro Contravvenzione (Art. 55, comma 8)

Chi, essendovi tenuto, violi i divieti di comunicazione di cui agli artt. 46 comma 1 e

48 comma 4

Violazione del divieto di

comunicazione al cliente e/o a terzi dell'avvenuta segnalazione e/o del relativo flusso di ritorno.

Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro Delitto (Art. 55, comma 9) Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o

per altri

§ Utilizzo indebito, da parte di soggetto non titolare, di carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;

§ Falsificazione o alterazione dei documenti di cui sopra;

§ Indebito possesso (se alterati, falsificati o di provenienza illecita) dei documenti di cui sopra;

§ Cessione (se alterati, falsificati o di provenienza illecita) dei documenti di cui sopra;

§ Acquisizione (se alterati,

falsificati o di provenienza illecita) dei documenti di cui sopra

Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 euro a 1.550 euro

FATTISPECIE A RILEVANZA AMMINISTRATIVA

ARTICOLO SOGGETTI VIOLAZIONE

COMMESSA

SANZIONE AMM.VA

Artt. 51 e 58

comma 7 Banche

Le banche che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, avendo notizia delle infrazioni di cui all'art. 49 commi 1, 5, 6, 7,12, 13, e 14 e all'art. 50, non ne danno notizia entro trenta giorni al MEF per la

contestazione e gli altri

adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del

saldo del libretto ovvero del conto.

Art. 49 comma 1 e art. 58 comma 1.

Cliente

Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata, pari o superiore ad € 2.500.

Sanzione amministrativa pecuniaria a carico del cliente dall'1 al 40% dell'importo trasferito. Se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. La sanzione amministrativa pecuniaria non può

essere inferiore al minimo dell'importo di 3.000 euro. Art. 49 comma 5 e art. 58 comma 1. Cliente

Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiore a 2.500,00 euro senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità.

Art. 49 comma 7 e art. 58 comma 1.

Cliente

Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità.

Come Precedente.

Art. 49 comma 12 e art. 58

comma 2.

Cliente

Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro.

Sanzione amministrativa pecuniaria a carico del cliente dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore.

Se le violazioni riguardano importi

superiori a 50.000 euro le sanzioni mina

e massima sono aumentate del 50%.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può

essere inferiore al minimo dell'importo di 3.000 euro. Art. 49 comma 13 e art. 58 comma 3. Cliente

Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il 30/09/2011 dei libretti di deposito al portatore. Come Precedente. Art. 49 comma 14 e art. 58 comma 3. Cedente

Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito al portatore. Come Precedente. Art. 50 comma 1 e art. 58 comma 5 Banca/Cliente

Mancato rispetto del divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo. La sanzione amministrativa

pecuniaria non può essere inferiore al minimo dell'importo di 3.000 euro Art. 50 comma 1 e art. 58 comma 6. Banca/Cliente

Mancato rispetto del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Come Precedente.

Art. 7 e art. 56 Banca

Inosservanza delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni.

Sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro (irrogata dalla

Banca d’Italia secondo la procedura

di cui all'art. 145 del TUB)

Art. 54 e art.

56 Banca

Inosservanza dell'obbligo di

formazione del personale. Come Precedente.

Art. 56 e art.

51 Banca

Inosservanza della verifica della completezza dei dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi.

Come Precedente.

Art. 6 comma 7, lett. c) e Art.

57 comma 1

Banca

Mancato rispetto del

provvedimento di sospensione

dell'operazione sospetta emesso dall’UIF. Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. Art. 28 comma 6 e art. 57 comma 1-bis Banca

Mancato rispetto del divieto di

aprire o mantenere anche

indirettamente conti di

corrispondenza con una banca di comodo. Sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro. Art. 28 comma 7-ter e art. 57 comma 1-ter Banca

Mancato rispetto del divieto di aprire rapporti continuativi o eseguire operazioni con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei paesi individuati con decreto dal MEF.

Per le violazioni fino a 50.000 euro si applica una sanzione

pecuniaria fino a 5.000 euro; per quelle

di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione

pecuniaria dal 10 al 40% dell'importo

determinabile si applica la sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. Art. 37 e art. 57 comma 2 Banca

Omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico (AUI).

Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi e prolungati è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Art. 57 comma

4 Banca

Omessa segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Sanzione pecuniaria dall'1 al 40%

dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei

casi più gravi e rilevanti è prevista

anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio

su due quotidiani, di cui uno economico, a

cura e spese del sanzionato.

Art. 57 comma

5 Banca

Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF.

Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.