Antiriciclaggio e Prevenzione del Finanziamento al Terrorismo
3. Il Modello Organizzativo Di Riferimento
6.3 Procedura e contenuto della segnalazione
La procedura di segnalazione delle operazioni sospette, in termini prettamente operativi, può essere scomposta in due momenti principali: il primo, che avviene all’interno dell’intermediario, ed il secondo che, invece, riguarda l’iter che la segnalazione segue una volta inoltrata all’UIF, la quale, sulla base di idonei approfondimenti, procederà o alla trasmissione della S.O.S. agli Organismi Investigativi137 o ad una sua archiviazione.
In merito alla prima fase occorre sottolineare che la segnalazione non attribuisce al soggetto segnalante un potere-dovere di indagine ma solo un potere-dovere di valutazione dei dati oggettivi e soggettivi dell’operazione, ricavabili dalla stessa e dall’insieme dei dati conosciuti nella normale operatività istituzionale.
Pertanto, ai fini della segnalazione non è consentito l’ingresso di circostanze conosciute privatamente, o comunque al di fuori dei normali rapporti economici intercorrenti con l’autore dell’operazione138.
137 Art. 8, Comma 3, D.Lgs. 231/07:
“La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell' articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell' articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione”.
138 Cfr. Di Nuzzo U. - “Gli obblighi antiriciclaggio delle categorie economiche a rischio”, in Riv.
rappresenta il frutto di un processo che non si basa esclusivamente sull’intuito o sul giudizio di un singolo operatore, ma sull’insieme dei contributi forniti a ciascun livello.
La procedura è di solito avviata dal responsabile del punto operativo che si trova direttamente a contatto con la clientela; secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 42 del Decreto, “il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di
altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all' articolo 41”.
In merito alla fase successiva, il quarto comma dello stesso articolo afferma che “il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le
segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante”.
Qui il ruolo di maggiore importanza è senza dubbio ricoperto dal responsabile antiriciclaggio in quanto spetta a lui il compito di esprimere una valutazione
individuale in merito all’operazione oggetto di analisi, sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi proposti dai colleghi.
Con particolare riferimento al soggetto che segnala l’operazione sospetta, il Legislatore ha inoltre posto ferme indicazioni al fine di tutelare la riservatezza della sua identità: infatti, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Interno139, “gli operatori sono obbligati ad adottare adeguate misure per
assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette”.
In particolare gli operatori che svolgono la propria attività attraverso strutture aziendali nelle quali operano più persone non devono indicare, nella segnalazione, il nominativo della persona che ha rilevato il sospetto, né altre indicazioni che potrebbero in ogni modo riportare l’identità del soggetto segnalante.
Anche l’art. 45 del D.Lgs. 231/07, al comma 1, istituisce una misura di tutela affermando che “gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei
segnalanti” devono essere “custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato”. Ad ogni modo
l’identità dell’operatore che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali procede.
L’UIF e gli organi investigativi in precedenza accennati hanno per di più la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell’analisi finanziaria o dell’approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione, nonché agli quegli operatori cui la segnalazione è direttamente collegata.
Alcune parole devono in ultimo essere spese in merito:
• al contenuto che i soggetti sottoposti al Decreto devono predisporre ai fini della corretta segnalazione dell’operazione sospetta;
139 Ministero dell’Interno - Decreto di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari” del 17.02.11, allegato 2, §6, pubblicato in G.U. in data 28.02.11.
sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”
che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, lettera e-bis) del Decreto Antiriciclaggio140, persegue le seguenti finalità141:
a. tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l’utilizzo del canale telematico;
b. omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;
c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici;
d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF;
e. sinteticità degli elementi descrittivi dell’operatività segnalata;
f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate;
g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva.
La novità più importante è senza dubbio rappresentata dall’utilizzo obbligatorio del canale telematico per l’inoltro delle segnalazioni al posto del precedente metodo che prevedeva l’invio in busta sigillata; l’invio telematico ha il grande
140 Art. 6, Comma 6, lettera e-bis), D.Lgs. 231/07:
“In materia di segnalazione di operazioni sospette, (la UIF) emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 41”.
141 UIF - “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”,
vantaggio di rendere disponibili, in forma strutturata e con un maggior grado di tempestività, una maggiore quantità di informazioni rispetto al passato. I segnalanti sono inoltre chiamati a descrivere in modo più accurato e completo le operazioni e i soggetti, nonché i rapporti e i legami fra gli stessi, qualificando anche i motivi del sospetto.
In termini prettamente operativi142 le segnalazioni devono essere trasmesse senza ritardo alla UIF attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF143 della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dallo stesso sistema informativo della UIF. Lo schema della segnalazione è il medesimo e prevede livelli di dettaglio differenziati in relazione alle peculiarità dei soggetti e delle operazioni oggetto di segnalazione.
Il contenuto della segnalazione, per espressa indicazione, deve comprendere: a) dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni
che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
c) elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
d) eventuali documenti allegati.
Sulla base delle segnalazioni raccolte, con cadenza semestrale, l’UIF redige inoltre un apposito bollettino in cui sono riepilogate le statistiche relative alle segnalazioni inoltrate dai vari soggetti obbligati in merito al riciclaggio di denaro e alle possibili sovvenzioni al terrorismo.
142 Cfr. UIF - “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni
sospette”, Capo II (Modalità e contenuto della segnalazione), 2011.
143 Cfr. “INFOSTAT-UIF: Istruzioni per l’accesso e le autorizzazioni”, consultabile al link
http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni- sospette/portale_InfostatUIF.pdf.
Italiano Cambi (UIC)145, sostituito a decorrere dal 2008 dall’UIF, nonché alcuni dati riferibili ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo separatamente considerati. Per quanto riguarda il numero totale di S.O.S. di riciclaggio e finanziamento del terrorismo complessivamente considerate nel periodo 1997-2011, i dati raccolti dall’UIF sono i seguenti:
144 Consultabile all’indirizzo http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Boll_1_2011.pdf.
Il grafico riportato pone immediatamente in evidenza il forte incremento evidenziato nella segnalazione delle operazioni sospette a partire dall’anno 2008, anno di entrata in vigore del nuovo Decreto Antiriciclaggio; tuttavia la crescita delle segnalazioni può non essere stata causata esclusivamente da un aumento della criminalità a favore del reimpiego di capitali di provenienza illecita all’interno dell’economia legale o del finanziamento di attività con finalità terroristiche. Risulta essere dovuta in primo luogo all’innovativo punto di vista introdotto dalla normativa vigente la quale, come in precedenza trattato, pone l’accento sul ruolo svolto quotidianamente dagli intermediari finanziari e da tutti gli altri soggetti obbligati che, a partire dall’adeguata verifica della clientela e delle operazioni da essa richieste, nonché attraverso altri elementi a disposizione, possono giungere alla formulazione di un giudizio che può classificare come
sospetto il rapporto intrattenuto.
Una ulteriore fonte di crescita può essere individuata nell’ampliamento del panorama dei soggetti abilitati ad inviare una segnalazione di operazione sospetta146 anche se, in verità, le segnalazioni da loro provenienti risultano essere un numero decisamente irrisorio rispetto all’ammontare totale delle segnalazioni pervenute all’UIF147.
Incentrando il punto di vista sulle operazioni sospette di riciclaggio risulta interessante osservare, oltre ai dati complessivamente considerati, la provenienza di tali segnalazioni per quanto concerne gli intermediari finanziari nel periodo 01.01.2011 – 30.06.2011:
146 Si fa riferimento in questo caso a: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro;
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi; notai ed avvocati; altri prestatori di servizi relativi a società e trust; revisori contabili (società di revisione e iscritti nel registro dei revisori contabili); operatori che svolgono attività di recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori; gestione di case da gioco; offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; agenzia di affari in mediazione immobiliare.
147 Durante l’anno 2010 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio da parte di professionisti e
Senza dubbio risulta evidente come la maggior parte delle segnalazioni provenga da enti creditizi in quanto essi rappresentano gli organismi all’interno dei quali sono effettuate la maggior parte delle movimentazioni di denaro, talvolta anche di notevole entità.
In merito invece alla segnalazione di operazioni sospettate di finanziare il terrorismo si osserva come il trend sia diametralmente opposto rispetto alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di denaro: fatta eccezione per il boom di segnalazioni inviate nel corso del 2002, anno successivo al devastante attacco terroristico alle Twin Towers di New York City, il numero totale di segnalazioni è andato via via decrescendo:
L’ultimo aspetto che necessita di essere menzionato è quello riferibile all’attività posta in essere dall’UIF successiva alla ricezione delle S.O.S.: rispetto al numero totale di segnalazioni di operazioni sospette, riferibili sia al riciclaggio di denaro quanto al finanziamento del terrorismo complessivamente considerate per gli anni 1997-2011, quelle che l’UIF ha effettivamente analizzato sono state:
In merito invece agli esiti delle analisi, il rapporto tra “segnalazioni analizzate e trasmesse agli organismi investigativi” e “segnalazioni analizzate ma archiviate” è agilmente esprimibile attraverso il grafico che segue:
costituisce uno stimolo ulteriore per l’Unità a continuare a offrire, anche attraverso la ricerca delle più proficue forme di collaborazione con le altre autorità competenti e con i soggetti obbligati, un contributo specializzato all’affinamento delle regole e delle prassi operative148.