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Antiriciclaggio e Prevenzione del Finanziamento al Terrorismo

3. Il Modello Organizzativo Di Riferimento

3.2 Formazione del personale

In un simile contesto assume rilievo fondamentale l’ultimo dei quattro elementi sopra citati, quello facente riferimento alla necessità di istruire il personale dell’intermediario attraverso mirati programmi di formazione. L’art. 54 del D.Lgs. 231/07, ai commi 1 e 272, ha attribuito specifica importanza alle attività che devono obbligatoriamente essere predisposte dagli intermediari finanziari affinché chiunque operi all’interno degli stessi possa operare una adeguata

                                                                                                                         

70 Mieli S. – “Intervento in convegno Compliance Dexia Crediop”, Giugno 2010.

71 Razzante R. – “La Regolamentazione Antiriciclaggio In Italia”, Giappichelli Editore, 2011.

72 Art. 54, Comma 1, D.Lgs. 231/07:

“I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali”.

Art. 54, Comma 2, D.Lgs. 231/07:

“Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”.

di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto già nel 2001 la Banca d’Italia disponeva che, soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione73 delle operazioni sospette:

• gli intermediari devono porre in essere un’attenta opera di addestramento e di formazione del personale;

• un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi;

• l'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici, che tengano conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dagli intermediari stessi.

Tali disposizioni sono ad oggi ancora prescritte e rafforzate di comune accordo dalle diverse autorità competenti in materia di antiriciclaggio, tra cui l’A.I.R.A.74, la quale indica nel riconoscimento delle attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo lo scopo principale della formazione dei dipendenti; prosegue affermando che la formazione deve essere svolta con carattere di sistematicità, deve cioè essere ripetuta a cadenze regolari nel tempo e, senza dubbio, ogniqualvolta vi sia un’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio75.

Il comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs. 231/0776 dispone che l’aggiornamento della

formazione del personale all’interno degli intermediari avvenga, inoltre, su

                                                                                                                         

73 Banca d’Italia - "Decalogo - Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette", 2001.

74 Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

75 A.I.R.A. – “Il Libro Bianco Sulla Normativa Antiriciclaggio”, Roma, 2010.

suggerimento delle autorità competenti tra cui, in particolare, UIF77, Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), le quali forniscono indicazioni aggiornate circa i nuovi metodi e le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo. Sempre con riferimento all’attività di formazione e addestramento, la Banca d’Italia ha recentemente divulgato nuove disposizioni integrative delle precedenti78, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 231/0779, che prevedono:

• l’instaurazione di specifici programmi di formazione per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio, obbligatoriamente istituita per mezzo delle medesime disposizioni; a tali dipendenti viene richiesto un continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

La possibilità di richiedere supporto, per la formazione del personale, ad associazioni di categoria od altri organismi esterni; essi possono incentivare la generale diffusione della disciplina attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Spesso l’eventuale inefficacia della regolamentazione risulta essere causata da fattori quasi esclusivamente afferenti al mancato imprinting culturale dei soggetti e alla mancata maturità che in essi dovrebbe generarsi spontaneamente; una simile sensibilità non può che essere diffusa, oltre che tramite specifici

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

“Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo”.

77 Unità di Informazione Finanziaria, è stata istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008, ai

sensi del D.Lgs. 231/07 il quale ha soppresso l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), presso cui l’UIF era precedentemente collocata.

78 Banca d’Italia - “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione,

procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, 10 Marzo 2011.

79 Art. 7, Comma 2, D.Lgs. 231/07:

“Nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all' articolo 11 e di quelli previsti dall' articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all' articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all' articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia”.

complesso. Da qui sorge la necessità per chi si occupa effettivamente di realizzare i programmi di formazione e addestramento, di indurre i soggetti, ad ogni livello, a non avere timori durante l’esecuzione del completo iter di ricognizione delle eventuali operazioni sospette, agendo non alla stregua di “agenti di polizia” ma svolgendo semplicemente i compiti che sono stati loro demandati.

Soltanto così facendo, e permeando con una simile cultura l’intermediario nel suo complesso, è possibile offrire all’intera società la possibilità di prevenire l’inserimento nell’economia di capitali “sporchi” provenienti da reato e/o la diffusione di capitali volti al finanziamento delle attività terroristiche.