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Antiriciclaggio e Prevenzione del Finanziamento al Terrorismo

1. I Fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo

1.5 Finanziamento del terrorismo

Il D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, come esposto fino ad ora, prende in esame tanto il fenomeno del riciclaggio quanto quello del finanziamento al terrorismo, disponendo un iter procedurale costituito di verifiche preventive, controlli e azioni a carico dei soggetti obbligati volte alla combinata prevenzione dei rischi che scaturiscono dalla manifestazione dei suddetti eventi.

Ai fini di questa trattazione sembra opportuno definire il fenomeno del finanziamento al terrorismo, dal momento che risulta contemplato dalla normativa al pari del riciclaggio di denaro. Un importante contributo in grado di esprimerne il significato è fornito dalla Banca d’Italia, la quale definisce il finanziamento al terrorismo come “un processo attraverso il quale risorse, di

origine lecita o illecita, sono destinate ad attività illegali, altamente destabilizzanti per la società e per l'economia”62.

Da subito risultano chiare le principali differenze che contraddistinguono il finanziamento del terrorismo dal riciclaggio di denaro: fermo restando il fatto che entrambe le fattispecie rappresentano attività illecite contra legem in grado di destabilizzare l’economia dell’intera società, il finanziamento del terrorismo, affinché possa essere identificato tale, non richiede necessariamente il compimento di un “reato presupposto” da cui scaturisca la provenienza delle risorse. Infatti, come espresso all’interno della definizione, le risorse potenzialmente destinate al finanziamento di attività terroristiche possono essere sia di provenienza illecita, successiva al compiersi di un reato presupposto, sia di origine lecita. Un ulteriore elemento di differenza può altresì essere rinvenuto nella destinazione delle risorse: nel caso del fenomeno del riciclaggio i proventi di attività illecite vengono reimpiegati nel sistema economico per scopi leciti; il finanziamento del terrorismo, invece, prevede in ogni caso un impiego di risorse

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all' articolo 41 di cui hanno notizia;

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all' articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all' articolo 50 di cui hanno notizia;

d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell' articolo 36 di cui hanno notizia”.

e le autorità competenti, nazionali ed internazionali, hanno adottato iniziative volte a contrastare adeguatamente il terrorismo, non solo sul piano operativo ma anche su quello finanziario; nel nostro Paese l’art. 1 della Legge 15 Dicembre 2001 n. 43863 ha sostituito l’art. 270-bis64 del codice penale, prevedendo in

particolare pene severe nei confronti di quanti partecipino ad associazioni terroristiche, anche nel caso in cui tali attività criminali siano rivolte verso uno Stato estero. Nel corso degli anni successivi si è inoltre assistito al proliferare di norme e indicazioni di caratura prettamente internazionale, tradottesi poi in provvedimenti nazionali: in Italia tali previsioni sono state raccolte e sistematizzate all’interno del D.Lgs. 109/0765. Esso impone ai soggetti obbligati:

• il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati secondo i criteri e le procedure stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato (art. 4);

• la comunicazione alla UIF delle relative misure di congelamento applicate, nonché al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in caso di risorse economiche (art. 7).

In principio il Decreto prevedeva inoltre all’art. 8 l’obbligo di segnalazione alla

                                                                                                                         

63 Legge 15 Dicembre 2001 n. 438, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18-12-2001.

64 Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

dell'ordine democratico.

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

65 Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il

finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007.

UIF circa le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, articolo poi abrogato dal D.Lgs. 231/07.

La stessa UIF, come ulteriore misura preventiva, agevola la diffusione delle liste66 dei soggetti designati dagli organi dell'Unione Europea ai fini del congelamento, e da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale67 ai fini della segnalazione. È inoltre precisato come gli obblighi definiti dalle norme in tema di congelamento dei fondi, di comunicazione e segnalazione delle operazioni sospette di terrorismo debbano essere ottemperati nel caso in cui si verifichi la semplice corrispondenza tra i dati anagrafici dei nominativi indicati nelle liste e quelli dei soggetti cui sono riferibili le operazioni e i rapporti rilevati dai soggetti obbligati ex D.Lgs. 231/07 e D.Lgs. 109/07; per contro, l'applicazione delle misure e degli obblighi in questione può essere evitata (o revocata) solo in presenza di informazioni che consentano di escludere la corrispondenza con i soggetti indicati nelle liste stesse. Appare opportuno aggiungere che, in tale valutazione, il modus operandi degli intermediari deve tenere conto di tutti gli elementi contenuti nelle liste così da verificarne la ricorrenza sulla base delle informazioni disponibili, già a partire dal momento in cui vi dev’essere l’adeguata conoscenza della clientela.