Antiriciclaggio e Prevenzione del Finanziamento al Terrorismo
3. Il Modello Organizzativo Di Riferimento
4.4 Obblighi rafforzati di adeguata verifica
L’art. 28 del Decreto 231/07 sancisce che i casi eclatanti per i quali sono necessari obblighi particolarmente stringenti si verificano:
a) in linea generale, tutte le volte che si è in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l’importo della transazione superi i 1 000 EUR.
104 Art. 26 D.Lgs. 231/07:
“Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico”.
Per quanto concerne il caso sub b), lo stessa articolo suggerisce che devono essere applicate una o più misure fra:
a. accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b. adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva105;
c. assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente:
§ qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
§ per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
§ per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici106;
105 D’Agostino M. – “Antiriciclaggio”, pag. 55, Bancaria Editrice, 2010. Misure supplementari di
verifica: “In tal caso la banca, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, lettere b), c),d) e dell’art. 20 (anche alla luce della situazione internazionale), chiede direttamente al cliente, ai sensi dell’art. 19, le informazioni circa la provenienza e/o la finalità dell’operazione. Tale procedura si inquadra anche ai sensi del 2° comma, lettera b) dello stesso articolo 28, per cui le informazioni raccolte direttamente e quelle raccolte tramite procedure alternative (il terzo soggetto) si considerano come “misure supplementari di verifica””.
§ per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana107.
Nel caso sub c), che si verifica quando l’intermediario bancario o finanziario deve effettuare una verifica su conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, esso dovrà:
- raccogliere sull'ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; - valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al
finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;
- ottenere l'autorizzazione del Direttore generale (di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente) prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
- assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.
Più in generale, gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca “di comodo”108, ossia “una banca o un ente che
svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza
107 Ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs. 26 Maggio 1997 n. 153, il quale recita che:
“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito
dall'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana di soggetti operanti
all'estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria”.
4.4.1 Persone politicamente esposte
Il comma 5 dell’art. 28 prevede altresì un caso particolare in cui gli intermediari sono tenuti ad adottare misure rafforzate di identificazione e verifica dell’identità: esso si verifica per le operazioni o i rapporti intrattenuti con persone politicamente esposte (c.d. “PEPs”, Politically Exposed Person). L’art. 1, al comma 2 lettera o), comprende in tale categoria “le persone fisiche residenti in
altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche110 nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto111”. L’allegato tecnico al Decreto puntualizza che i destinatari delle disposizioni di cui allo stesso Decreto sono tenuti a non considerare una persona come politicamente esposta quando quest’ultima ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con PEPs residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al Decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia effettivamente una persona politicamente esposta;
109 Art. 1, lettera d), D.Lgs. 231/07.
110 Art. 1, Comma 1, Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/07:
“Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le
cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale”.
b) ottenere l’autorizzazione del direttore generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.