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Antiriciclaggio e Prevenzione del Finanziamento al Terrorismo

3. Il Modello Organizzativo Di Riferimento

6.1 Identificazione e segnalazione dell’operazione sospetta

(Flusso logico di inoltro della segnalazione di operazione sospetta, con adattamenti da D’Agostino M. - “Conoscere e capire l’Antiriciclaggio”, 2007)

La procedura consistente nell’invio di una segnalazione agli organi di vigilanza preposti in merito al compimento di una operazione sospetta altro non rappresenta che l’atto conclusivo di un complesso ed articolato iter che, come osservato in questa trattazione, vede come punto di avvio l’adeguata verifica della clientela e, come passaggio fondamentale di raccordo, la registrazione dei dati e delle informazioni all’interno dell’Archivio Unico Informatico.

A tal riguardo, l’art. 41 del Decreto al comma primo dispone che i soggetti130 debbano inviare all’UIF la segnalazione di quelle operazioni per le quali “sanno,

sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”. Risulta opportuno ricordare come sia i fenomeni di riciclaggio di

denaro quanto quelli di finanziamento del terrorismo condividano l’elemento comune della movimentazione di flussi di denaro, distinguendo tuttavia che, nel primo caso, l’attività finanziaria è volta a trasformare i proventi originati da attività illecite in disponibilità lecite mentre, nel caso del finanziamento a fini terroristici, l’attività può consistere anche nel trasformare i flussi di capitale di qualunque origine, quindi anche lecita, in modo da consentire la sovvenzione di un atto terroristico o il sostenimento di una cellula terroristica.

Tenendo ben presente che le segnalazioni che scaturiscono dalle attività costituenti riciclaggio131 disposte dal Decreto 231/07 sono diverse dalla fattispecie di cui all’art. 648-bis del codice penale, già trattate in precedenza, il sospetto in merito alle operazioni effettuate deve in particolare essere desunto attraverso caratteristiche, entità, natura delle operazioni o da qualunque altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate dall’intermediario, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, nonché in base agli elementi a disposizione dei segnalanti; in particolare, l’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo132:

a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;

b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato (tenuto conto che i valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato);

                                                                                                                         

130 I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 dello stesso D.Lgs. 231/07.

131 Art. 2 D.Lgs. 231/07.

quantitativo sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; f) all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

g) all’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune e in considerazione della natura dell’operazione;

h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipati al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti o fiducianti), la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite, ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

Sebbene la configurazione oggettiva dell’operazione sia di per sé neutra e quindi non consenta di individuare con immediatezza le finalità sottostanti, va considerato come operazioni che, per importo, modalità, schema contrattuale, canale distributivo o localizzazione territoriale possono risultare normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche oppure di valore

sproporzionato o economicamente non giustificabili se richieste da un altro

cliente; allo stesso modo comportamenti in linea con la capacità economica e l’operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie di cui l’intermediario può disporre in virtù della propria attività.

L’art. 41 del Decreto precisa inoltre che le segnalazioni devono essere inoltrate alle Autorità senza ritardo e, quando possibile, prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto; è inoltre precisato che i soggetti devono astenersi dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne nei particolari

casi in cui l’astensione non sia possibile, tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini133. Si potrebbe ulteriormente precisare che l’analisi dell’operatività ai fini dell’eventuale segnalazione alla UIF deve essere effettuata per l’intera durata della relazione e non può essere limitata alle singole fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto; in particolare, la mera decisione da parte del cliente di chiudere il rapporto non sembra costituire un elemento fondante per una segnalazione. Un caso in cui deve invece essere prestata la massima attenzione si verifica qualora risulti che il cliente non svolga alcuna attività con rilievo economico134. Lo stesso provvedimento, all’art. 7 commi 1 e 2, dispone inoltre che “la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto

dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria” e che “gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull’uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell’art. 49 del Decreto 231/07, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell’economia e finanze”.