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Antiriciclaggio e Prevenzione del Finanziamento al Terrorismo

1. I Fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo

1.1 Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio, da un punto di vista generale, è “costituito dalle condotte

concernenti la circolazione e l’occultamento di denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitti”37; riciclare vuol dire altresì “investire in attività lecite

capitali illegalmente ottenuti”. In tal modo i beni che sono frutto di reato38 sono “ripuliti” e introdotti nei circuiti economici e finanziari legali.

Definire il riciclaggio come il reimpiego di capitali di illecita provenienza è tuttavia riduttivo dal momento che il fine perseguito è più ampio: non si tratta di riciclare semplicemente qualcosa ma di eseguire un processo al termine del quale i capitali illegali sono ripuliti dalle tracce che permetterebbero di ricostruirne l’origine o la destinazione illecita, rendendo oltremodo difficile risalire al possessore o proprietario originale.

In merito alla configurazione giuridica del reato in esame occorre anzitutto distinguere tra “riciclaggio” e “impiego di denaro, beni o altre utilità di

provenienza illecita”, due fattispecie che potrebbero all’apparenza sembrare

simili ma che, come vedremo in seguito, presentano sostanziali differenze.

Si è già avuto modo di sottolineare che non esiste il reato di riciclaggio senza la commissione di un c.d. reato presupposto, il reato da cui discendono i proventi e le risorse da ripulire. A fronte di ciò si può quindi affermare che il riciclaggio, quale fenomeno criminale, si compone di due distinte fasi, sicuramente complementari tra loro:

1. la commissione del reato presupposto (estorsione, traffico di stupefacenti, usura, ecc…) da parte di un qualunque soggetto che si occupa di reperire le risorse da riciclare;

                                                                                                                         

37 Convenzione di Strasburgo dell’8/11/1990 Direttiva del Consiglio dei Ministri CC n. 91/308 del

10/06/91.

38 I reati qui intesi fanno riferimento, per esempio, ad estorsioni, rapine, sequestri, traffico di

attività perfettamente legali.

Nell’ordinamento vigente i reati di riciclaggio e di reimpiego dei capitali riciclati sono previsti e puniti, rispettivamente, dagli articoli 648-bis e 648-ter39 del codice penale.

L’art. 648-bis, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 191 del 1978, riconosceva nella sua prima formulazione solo quattro tipologie di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona e traffico di stupefacenti. Tale rigidità creava problemi di varia natura, sia interpretativa che operativa in fase di applicazione, senza trascurare la scarsa compatibilità con gli orientamenti internazionali.

Per superare questi inconvenienti e per adeguare la norma alle indicazioni della Convenzione di Strasburgo dell’8 Novembre 1990, l’art. 648-bis è stato successivamente modificato dalla Legge 9 agosto 1993 n. 32840, la quale ha ratificato la Convenzione ed ha ampliato il numero dei reati presupposti cui si applica il reato di riciclaggio “a tutti i delitti non colposi”; il testo dell’articolo nella formulazione vigente prevede dunque, in via generale, il reato di riciclaggio in relazione:

                                                                                                                         

39 Art. 648-bis c.p. Riciclaggio.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

40 Legge 9 agosto 1993, n. 328, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca,

il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990” pubblicata nella

- ai proventi di qualsiasi delitto non colposo di cui v’è stata dissimulazione dell’origine delittuosa;

- ai proventi grazie ai quali vengono compiute altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.

Il riciclaggio rappresenta perciò un reato comune che può essere commesso da chiunque purché, secondo la clausola di esclusione che costituisce l’incipit della norma, non abbia partecipato a qualsiasi titolo nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità che costituiscono l’oggetto materiale della condotta illecita. Il riciclaggio costituisce quindi un post factum non punibile. Occorre tener presente, infatti, che per il vigente ordinamento la repressione del reato presupposto esaurisce il disvalore complessivo della condotta illecita e il relativo bisogno di sanzione.

Da un punto di vista concreto spesso non è semplice distinguere se l’autore del riciclaggio abbia contemporaneamente concorso alla realizzazione del delitto principale; ai fini di questa trattazione basterà tener presente che:

§ se l’accordo avente ad oggetto la ripulitura del denaro sporco interviene prima della consumazione del reato principale, si configura il concorso; § se, per contro, interviene successivamente, si verifica il fenomeno del

riciclaggio.

Il criterio di ordine temporale esposto non può tuttavia essere considerato “automatico” ed il concorso nel reato presupposto deve essere di volta in volta desunto41.

L’art. 648-ter, introdotto dalla Legge n. 55/1990 e poi anch’esso modificato come il 648-bis dalla Legge 328/1993, si propone invece di contrastare, al di fuori di ogni altra partecipazione al reato sottostante ed al conseguente riciclaggio, l’impiego dei capitali di illecita provenienza con l’intento di criminalizzare le fasi successive al “lavaggio” dei capitali, in modo da contrastarne la reimmissione nei circuiti finanziari leciti. Quindi, è responsabile del delitto di cui all’art. 648-ter c.p. il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel

                                                                                                                         

Un ultimo pare opportuno analizzare una ulteriore fattispecie di riciclaggio, quella riferibile al c.d. “autoriciclaggio” (o autoreimpiego), ossia il riciclaggio dei proventi di chi ha commesso o è concorso nel reato43. Come detto, nonostante la già citata Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato consenta l’inclusione, tra i soggetti attivi, dei concorrenti nel delitto di provenienza dei beni riciclati44, l’attuale formulazione

degli articoli 648-bis e 648-ter c.p. esclude, tra i soggetti attivi di entrambi, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l’incriminazione per tale fattispecie.

In realtà l’autoriciclaggio, pur non essendo previsto come fattispecie in grado di provocare effetti di carattere penale, è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 23145, sia pure ai soli fini della stessa disciplina normativa. Tale Decreto, emanato in attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio, ha dettato all’art. 2, comma 146, una definizione di riciclaggio che prevede anche l’ipotesi di autoriciclaggio.

                                                                                                                         

42 Art. 648 c.p. Ricettazione.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

43 Sturzo G., Capolupo S., Carbone M. – “Antiriciclaggio”, pag. 62, Wolters Kluwer Italia, 2008.

44 Cfr. Convenzione di Strasburgo dell’8/11/1990, art. 6, comma 2, lettera b).

45 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE

concernente la prevenzione e l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14

dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 268.

46 Art. 2, Comma 1, D.Lgs. 231/07

“Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni