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EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

CAPITOLO 2. EVOLUZIONE : EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL BILANCIO

2.5 INFLUENZE ED EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PRINCIPI CONTABIL

2.5.2 EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Negli ultimi decenni l‟avanzare dell‟internazionalizzazione economica e della globalizzazione dei mercati ha portato le aziende e i suoi stakeholders a concentrarsi sulla creazione di bilanci che rispondessero al principio di comparabilità in modo da migliorare le informazioni per tutti gli investitori di paesi che hanno adottato sistemi contabili differenti.

Questo è dovuto al fatto che molte imprese si sono ampliate aumentando così anche la loro base azionaria e gli investitori che potevano essere interessati a finanziarla; per facilitare questo processo si rende necessario avere un bilancio pubblicato in grado di dare una maggiore informazione economica finanziaria e patrimoniale che dev‟essere attendibile, completa e comparabile.150

Infatti, l‟utilizzo di criteri contabili differenti tra i vari paesi potrebbe portare ad una difficile e sbagliata interpretazione del bilancio, cosa che viene evitata con l‟adozione di criteri unificati. Questo permette di mantenere la capacità informativa e l‟intellegibilità del bilancio verso tutti gli stakeholders siano essi nazionali o internazionali.

Per i vari operatori economici o potenziali investitori infatti era un “handicap” non da poco quello di valutare differenti tipologie di bilanci rendendo difficoltoso o impossibile il confronto delle informazioni ottenute dall‟analisi di bilanci redatti con norme di differenti nazionalità rischiando di incorrere così in valutazioni errate e di disincentivare l‟entrata di capitali da parte di investitori esteri, proprio per la difficoltà di comprendere tali informazioni riportate in bilancio.

150 “[…]l‟efficienza del mercato dei valori mobiliari, dipende, in larga misura, dalla qualità e dalla

trasparenza delle informazioni economico finanziarie che le imprese veicolano all‟esterno. […]si richiede un maggiore intervento del legislatore nel regolamentare l‟informativa societaria a tutela dei finanziatori e degli investitori. In particolare, l‟emanazione di numerose Direttive europee aventi ad oggetto l‟informativa, che le società che sollecitano il risparmi sono tenute obbligatoriamente a rendere pubblica, testimonia il grande interesse della comunità europea sul tema in questione .[…] tuttavia, il processo evolutivo non dipenderà unicamente dalle forze di mercato, ma anche dagli interventi degli organismi nazionali e sovranazionali deputati a regolamentare il sistema dei controlli e delle sanzioni che deve fornire adeguate garanzie sul fatto che gli amministratori agiscano correttamente e perseguano l‟interesse sociale.” P. DEMARTINI, Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione, 2004, pag. 106.

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I principi contabili nazionali visti sotto quest‟ottica non sono idonei alla creazione di un mercato europeo unificato ed efficiente, creando uno svantaggio competitivo alle imprese che lavorano sul mercato europeo. La mancanza di un processo di armonizzazione comporterebbe un onere maggiore per le imprese in quanto sarebbe richiesto la redazione di più bilanci a seconda nelle norme vigenti in ognuno dei paesi in cui operano aumentando i costi amministrativi e rallentando le operazioni di scambio.

Uno dei meccanismi per favorire il processo di armonizzazione delle imprese è stato la formazione del “mercato unico europeo”151, che ha come obbiettivo la libera

circolazione delle merci dei servizi e dei capitali.

Proprio per questo motivo la Comunità Economica Europea negli anni ‟70 ha emanato alcune direttive che si pongono l‟obbiettivo di unificazione dei criteri di redazione del bilancio tra cui la IV Direttiva(78/660/CEE) che nello specifico si è occupata del contenuto dello stato patrimoniale del conto economico e della nota integrativa, oltre che della relazione sulla gestione e i criteri di pubblicità a cui deve sottoporsi il bilancio, la successiva VII Direttiva(83/349/CEE) sulla redazione dei bilanci consolidati per i gruppi di imprese e la VIII Direttiva (84/253/CEE) con la creazione di una figura preposta al controllo dei conti annuali.

Con l‟emanazione di queste Direttive la comunità europea ha cercato di uniformare il sistema contabile europeo cercando comunque di non stravolgere più di tanto le diverse abitudini di ogni paese, ma cercando di coglierne gli aspetti generali e dare così un informazione più omogenea, chiara e corretta agli investitori esterni e in generale a tutti gli stakeholders interessati.

Questa armonizzazione è sicuramente utile anche per migliorare i rapporti di scambio all‟interno dell‟UE rafforzando lo sviluppo del mercato finanziario europeo.

Con l‟assunzione delle Direttive quindi si sono voluti mettere in evidenza e rendere validi per tutti dei principi che prima non erano recepiti da tutti gli stati e cioè:

Il quadro fedele e corretto (true and fari value)152

151 Uno degli obbiettivi sanciti nel Trattato CEE del 1957.

152 “[…]con il bilancio si intende raggiungere, attesa l‟impossibilità di considerare, in tema di

informativa esterna d‟impresa, una verità unica e automaticamente determinabile, dovendosi porre attenzione al fatto che i risultati derivanti dai vari documenti di sintesi della gestione ipoteticamente

91 La continuità d‟azienda

La competenza economica

La struttura di bilancio e i principi per la sua redazione Il divieto di compensazione per le singole voci di bilancio Informazioni omogenee e comparabili.

Proprio perché la Direttiva voleva armonizzare senza alterare in modo troppo profondo lo scenario nazionale, che all‟interno della direttiva venivano proposte più alternative da poter seguire in modo che ogni stato che la ratificasse riuscisse, rispettandola, ad adeguarla al meglio alla sua situazione economica.153

Un elemento che comunque porta unione tra le vari sfaccettature presenti tra le varie scelte messe a disposizione dalle Direttiva sono sicuramente le informazioni supplementari che devono essere contenute in nota integrativa.

individuabili costituiscono l‟esito finale di un sistema di stime e presunzioni su eventi incerti nel‟ an e/o nel quantum e/o nel tempo in cui verranno ad essere. In questo senso, si può ribadire che il principio dell‟attendibilità deve essere analizzato alla luce del fine che il paradigma contabile IAS/IFRS sottende, identificabile nella necessità di fornire agli stakeholders informazioni utili ad assumere consapevoli decisioni di investimento aventi ad oggetto l‟impresa.” M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI, i principi di redazione del bilancio d‟esercizio nel paradigma IAS/IFRS, 2007, pag. 73.

153 Da specificare che le Direttive emanate dall‟UE sono uno strumento indiretto del potere normativo

dell‟Unione europea in quanto per diventare efficaci hanno bisogno di essere rettificate dallo Stato con un apposita legge. Per la IV Direttiva l‟Italia ha emanato il D.lgs. 127/91.

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