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LA RIFORMA FISCALE IN ITALIA E IL D LGS 38/2005

CAPITOLO 2. EVOLUZIONE : EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL BILANCIO

2.5 INFLUENZE ED EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PRINCIPI CONTABIL

2.5.6 LA RIFORMA FISCALE IN ITALIA E IL D LGS 38/2005

Con l‟introduzione nel nostro ordinamento societario dei principi contabili internazionali, IAS/IFRS, si è reso necessario rivedere i metodi di redazione del bilancio, non solo in un ottica civilistica-contabile, ma anche da un punto di vista fiscale. In quanto le società che per facoltà od obbligo si sono adeguate ai nuovi criteri normativi, hanno avuto molte difficoltà nel contesto contabile fiscale.

La necessità di integrare e armonizzare i sistemi normativi ed economici degli stati europei, ha fatto si che il legislatore italiano rivedesse il sistema tributario.174

La Legge comunitaria del 2003, nell‟art. 25 comma 1, lett. G) da autorizzazione al Governo di modificare la normativa fiscale in materia di reddito d‟impresa allo scopo di adeguarla alle novità introdotte dall‟applicazione dei principi contabili internazionali.

Ed è con l‟emanazione del D. Lgs. n. 38/2005 (sopranominato “Decreto IAS”) che il legislatore italiano ha ottemperato all‟adeguamento della normativa civilistica ai nuovi principi internazionali che modificano le regole sulla redazione del bilancio d‟esercizio.

Questo Decreto viene considerato, nell‟applicazione dei principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio, come il collegamento tra i due ordinamenti: quello nazionale e quello comunitario.

Tenendo come base la normativa europea, ed analizzando i vari sistemi fiscali degli stati membri, il legislatore italiano ha cercato di eliminare le particolarità che caratterizzano il nostro sistema fiscale, ma che poco si armonizza con gli altri sistemi fiscali. Infatti, i criteri internazionali tendono a dare un‟informazione che sia utile per gli investitori, cercando di ottenere bilanci delle imprese che operano nel mercato internazionale sempre più comparabili , e cercando sempre più di eliminare gli ostacoli all‟iniziativa imprenditoriale e alla circolazione delle risorse finanziare. Il legislatore con il D. Lgs. n. 38/2005 , ha mantenuto il principio di “derivazione” dell‟imponibile fiscale, dal risultato derivante dal bilancio di esercizio, ed ha cercato

174 Il Governo ha ricevuto la delega per fare la riforma del sistema fiscale con la legge 7 aprile 2003 n.

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di garantire “neutralità” nei confronti di tutte le imprese, sia che abbiano optato per il bilancio secondo i principi IAS o per i principi nazionali.175

Come abbiamo già detto il Decreto IAS ha introdotto modifiche alla normativa fiscale nazionale, attenendosi al principio di “derivazione”, cioè mantenendo come base imponibile per la tassazione il risultato economico del bilancio di esercizio, introducendo delle norme fiscali che modificano in aumento o diminuzione le poste di bilancio che subiscono variazione in seguito all‟applicazione dei principi contabili internazionali.

Il D. Lgs. 38/2005 in attuazione della delega ricevuta, interviene con l‟art. 11 modificando alcune disposizioni del TUIR, con l‟art 13 predispone alcune norme atte ad attenuare gli effetti derivanti dall‟applicazione del nuovo sistema nel primo periodo di applicazione.

Innanzitutto si è provveduto a introdurre delle norme di “sistema” che vanno ad apportare le adeguate correzioni, per una corretta rilevazione fiscale, in considerazione che alcuni fatti di gestione, seguendo i principi IAS/IFRS non possono essere imputati al conto economico, ma afferiscono direttamente al conto del patrimonio.176

Ed è proprio la necessità di non modificare l‟impatto fiscale di tale componenti, che ha portato il legislatore con il D. Lgs. 38/2005 ad apportare modifiche agli art. 83 e 109 del TUIR. In modo che il dato di partenza per la misurazione del reddito, prenda in considerazione anche i componenti attivi e passivi che altrimenti risulterebbero imputati al patrimonio per effetto dei principi internazionali.

L‟art. 83 del TUIR “Determinazione del reddito complessivo”, è stato modificato, stabilendo che la base per la determinazione del reddito imponibile è il risultato di

175 C.f.r. : G. ZIZZO, I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di

esercizio e determinazione del reddito imponibile, in Rivista di di Diritto Tributario, num. 11/2005.

176 “Per l‟effettiva realizzazione di un imposizione neutrale assume un ruolo fondamentale la possibilità

di utilizzare il quadro EC della dichiarazione dei redditi al fine appunto di tenere conto di ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente ammessi, ma non civilisticamente riconosciuti. Mediante il quadro EC è, infatti, possibile dedurre extra contabilmente componenti negativi non imputati a conto economico” F. FACCHINI, G. PALUMBO, E. PUCCI, I principi contabili internazionali, 2006, pag. 186.

109 esercizio derivante dal conto economico, “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio”177.

L‟Art. 109 del TUIR , “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa” è stato variato dal legislatore ai fini della deducibilità fiscale, che ha così previsto che tutti i componenti che, in applicazione dei principi contabili internazionali, vengono imputati direttamente al patrimonio, si considerino attribuiti al conto economico.178

Così si è salvaguardata la deducibilità di tali componenti negativi di reddito che, in ottemperanza ai principi IAS/IFRS sono stati imputati al patrimonio e non al conto economico.

L‟art. 13 al comma 1 del D. Lgs. 38/2005 ha previsto che in fase di transizione : “Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.”

I principali riflessi fiscali dell‟introduzione degli IAS nel nostro ordinamento, tenendo conto che alle volte i criteri IAS sono in conflitto con alcune norme dell‟ordinamento tributario, riguardano soprattutto: i componenti imputati direttamente a patrimonio, gli strumenti finanziarie, le immobilizzazioni e gli ammortamenti.

Bisogna tener presente che con l‟introduzione dei principi IAS /IFRS e il sistema di valutazione secondo il principio del fair value, nella determinazione della base imponibile possano essere prese in considerazione anche plusvalenze non realizzate realmente.

177 Art. 11, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 38/2005

178 Art. 109 TUIR: “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti

norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell‟esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell‟esercizio di competenza non sia ancora certa l‟esistenza o determinabile in modo obiettivo l‟ammontare concorrono a formarlo nell‟esercizio in cui si verificano tali condizioni […] Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all‟esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico I componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”

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Per cui, per le società che redigono un bilancio di esercizio secondo i principi IAS/IFRS, vi è un divieto alla distribuzione degli utili in misura corrispondente alle plusvalenze derivanti dall‟applicazione del criterio del fair value.

Tali utili devono essere iscritti in apposite riserve indisponibili, se gli utili sono inferiori al valore delle plusvalenze, la riserva deve essere integrata con l‟utilizzo di utili disponibili o accantonando utili negli esercizi successivi.

Alcune tra le principali modifiche “di sistema” che il legislatore ha previsto in seguito all‟introduzione degli IAS riguardano i seguenti casi:

La deducibilità fiscale di interessi e ammortamenti su leasing finanziari contabilizzato secondo il criterio finanziario. Il legislatore si è preoccupato di rendere deducibile il canone del leasing solo se questo rispetti dei precisi termini di durata e a prescindere dal criterio utilizzato per contabilizzarlo (finanziario o patrimoniale). Secondo l‟art. 102 comma 7 del TUIR, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati l‟impresa utilizzatrice può dedurre extracontabilmente ai sensi dell‟art. 109 comma 4 lett. B) del TUIR la differenza tra i canoni di locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.

Deducibilità fiscale delle spese relative a più esercizi non capitalizzabili per effetto dell‟adozione dei principi contabili internazionali. Dove per spese relative a più esercizi sono considerate tutte quelle spese pluriennali la cui utilità non viene esaurita all‟interno di un unico esercizio contabile, ad esempio le spese di pubblicità, di rappresentanza, di ricerca. Siccome lo IAS n. 38 paragrafo 69 non permette di capitalizzare tali costi, il legislatore ha dato la possibilità di dedurre tali spese dal reddito, in quote costanti a partire dall‟esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro anni successivi179. In merito a tale disposizione la Circolare Ministeriale n.

20/E del 10/05/2005 ha chiarito che tali spese debbano avere effettivamente un

179 La relazione governativa al D. Lgs n. 38 afferma: “secondo i principi contabili internazionali alcuni

oneri attualmente considerati pluriennali non potranno più essere capitalizzati, ma dovranno confluire direttamente al conto economico dell‟esercizio in cui sono sostenuti. Il decreto modifica l‟art. 108, comma 3, del T.U.I.R. (spese relative a più esercizi), al fine di attenuare l‟impatto negativo sul gettito fiscale (derivante dall‟immediata imputazione dell‟onere al conto economico). Tale decreto ha infatti aggiunto al comma 3 dell‟art. 108 la seguente dicitura: “le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell‟esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. C.f.r.: F. FACCHINI, G. PALUMBO, E. PUCCI, I principi contabili internazionali, analisi operativa dei principali effetti civilistici e fiscali, 2006.

111 utilità pluriennale. Ad esempio le spese di ricerca possono essere dedotte solo se sono spese di ricerca applicata e non se sono di ricerca di base.

I soggetti che non sono obbligati a redigere il bilancio secondo IAS/IFRS e che capitalizzano in bilancio le suddette spese per ammortizzarle in più esercizi non potranno al contrario, usufruire della facoltà di dedurle integralmente nell‟esercizio di sostenimento attraverso le deduzioni extracontabili di cui all‟art. 109 comma 4 del TUIR.180

Tutti i componenti, sia attivi che passivi che in riferimento all‟applicazione degli IAS/IFRS sono imputati a patrimonio netto, devono essere imputati in maniera totale al conto economico.

Il legislatore, apportando una modifica ad una norma già contenuta nel testo unico, riguardante la capitalizzazione degli interessi relativi all‟acquisto dei beni strumentali, ha specificato che sono compresi nel costo dei beni materiali ed immateriali strumentali all‟esercizio dell‟impresa, anche gli interessi passivi iscritti in bilancio, andando così ad aumentare il costo storico del bene, e riconoscendone la detrazione fiscale.

Trattamento fiscale delle plusvalenze relative a strumenti finanziari. Il legislatore ha sancito che “il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all‟art. 85, comma 1 lettera a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che, per disposizione di legge, non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.

Il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla

180 L‟Agenzia delle entrate con la circolare num. 27/E del 31 maggio 2005 afferma: “considerato il dato

letterale dell‟art.109, comma 4 del TUIR che fa riferimento agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, resta esclusa dal suo ambito applicativo la deduzione delle spese a carattere pluriennale (ad esempio spese relative a studi e ricerche, spese di pubblicità e altre spese ad utilità pluriennali) disciplinate dall‟art. 108 TUIR”. Da questo si capisce che le spese pluriennali possono essere deducibili in cinque esercizi solo se come dettato dai principi contabili internazionali, sono imputate direttamente al conto economico o al patrimonio netto.

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determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti.” 181

Trattamento fiscale delle differenze di cambio. Il legislatore ha apportato una modifica all‟art. 110, c.3 del TUIR, stabilendo che la valutazione dei crediti e dei debiti, compresi anche le obbligazioni e i titoli, espressi in valuta, non è considerata ai fini fiscali. Fanno eccezione le operazioni coperte, cioè quelle operazioni finanziarie che sono legate a contratti che limitano il rischio, e che tale contratto sia valutato allo stesso cambio dello strumento coperto.

Sono considerate operazioni fuori bilancio: i contratti di compravendita non ancora regolati a pronti o a termine, di titoli e valute, i contratti derivati con titolo sottostante, i contratti derivati su valute, i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tasso di interesse, a indice o ad altre attività. Formano il reddito sia i componenti positivi che quelli negativi risultanti dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio che sono ancora in corso alla data di chiusura dell‟esercizio. Se le operazioni sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, i relativi componenti positivi e negati derivanti da valutazioni o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi o negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.182

Con l‟adozione in Italia dell‟obbligo di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS si è sentita la necessita di disciplinare e rivedere la

normativa prevista dal TUIR per la determinazione del reddito d‟impresa. La prima disciplina introdotta dal D. Lgs 38/2005 si basava su due principi cardine:

Principio di derivazione che comporta il sistema di tassazione basato sul risultato di bilancio che deve essere rettificato per tener conto dei principi contabili internazionali. Il D. Lgs. prevede alcune regole speciali volte a tener conto della specificità degli IAS soprattutto in sede di prima applicazione.

181 Art 10 del TUIR

182 “Ai fini dell‟art. 112 del TUIR l‟operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo

di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”. P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, Il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS, 2007 pag. 180.

113 Principio di neutralità dell‟imposizione. Con questo si cerca di evitare di creare differenze fiscali che possono derivare dalla scelta delle imprese di redigere il bilancio d‟esercizio in base ai principi nazionali o internazionali. A tale

proposito sono state predisposte delle specifiche norme di transizione per evitare che l‟introduzione degli IAS portasse alla formazione di tassazioni fuorvianti o a deduzioni non corrette.

Tale decreto è stato ampliamente criticato in quanto in esso erano presenti molti margini di interpretazione che hanno portato alla nascita di conflitti che andavano contro la necessità di garantire certezza e definizione nello svolgimento dell‟attività di gestione per arrivare ad una base imponibile certa.

Questi sono i motivi che hanno reso il D. Lgs. 38/2005 insufficiente in quanto la materia di transizione prevista risultava complessa e macchinosa da realizzare,

comportando la riluttanza delle aziende ad adeguarsi alla legislazione internazionale. Si è così creata una contrapposizione tra i principi di derivazione scaturito dalla necessità di imputare alcune componenti del reddito a conto economico per poter avere una deduzione fiscale e il principio di neutralità dell‟imposizione che si viene a formare tra le imprese che adottano i principi IAS e quelle che invece non li adottano. Il principio di neutralità ha lentamente lasciato spazio al principio di derivazione, poiché la forma precedente dettata dal D. Lgs. 38/2005 manteneva come schema di bilancio quello tradizionali sia per le imprese IAS sia per quelle aderenti ai principi contabili nazionali.

Le imprese aderenti ai principi contabili nazionali arrivavano ad ottenere la base imponibile attuando un gran numero di variazione fiscali. Questo procedimento era macchinoso e poco attuabile in quanto a trovato ostacolo nelle disposizioni del TUIR che non sono mai state abrogate come ad esempio l‟art. 109 comma 4 che impone l‟imputazione al conto economico di tutte le poste negative del reddito che si vogliano portare a detrazione fiscale.

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Con la finanziaria 2008183 il legislatore ha voluto consolidare il principio di

derivazione, cioè il principio secondo cui il reddito imponibile viene calcolato sulla base del risultato espresso in bilancio di esercizio.

Con l‟art. 1 commi da 58 a 62 della legge finanziaria sono state apportate delle modifiche al TUIR recependo tutti i principi contabili previsti dagli standard internazionali, si parla per ciò di principio di “derivazione rafforzata”. Questo nuovo principio deriva dall‟evoluzione del precedente principio di derivazione ormai da tempo diffuso. 184

Con la finanziaria del 2008 inoltre sono stati rivisti i metodi di determinazione del reddito fiscale per le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS in quanto sono state soppresse delle operazioni extracontabili che andavano iscritte nel quadro EC dove venivano evidenziate le differenze contabili tra la normativa fiscale e i principi IAS/IFRS.185

In concreto nell‟art. 109 del TUIR sono contenute delle regole fiscali contrarie al principio di competenza stabilito dagli IAS. Per cui all‟art. 83 comma 3 si prevede per

183 “il disegno di legge finanziaria 2008 era originariamente costituito da 97 articoli suddivisi in cinque

titoli a loro volta eventualmente suddivisi in capi. In seguito alla approvazione in prima lettura da parte del senato in numero degli articoli del disegno di legge era salito a 151. Per effetto dei maxi emendamenti presentati dal governo alla camera dei deputati, il testo finale della legge finanziaria 2008 risulta costituito da tre articoli: art 1 suddiviso in 387 commi; art. 2, suddiviso in 642 commi; art. 3, suddiviso in 164 commi. Non contiene più alcuna suddivisione in titoli e capi.” A. COTTO, G. VALENTE, E. ZANETTI, Guida alla manovra finanziaria 2008, 2008, pag. 34.

184 “da un lato viene previsto, tramite lo stralcio dal testo dell‟art. del paragrafo riguardante la ripresa a

tassazione dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto, che anche per le società che adottano tali principi, la tassazione sia basata sul risultato di conto economico. Dall‟altro viene chiarito che in sede di determinazione del reddito imponibile di questi soggetti, devono essere adottati, anche in deroga alle successive disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali.” M. DI TERLIZZI, L. OCCHETTA, F. ONEGLIA, Testo unito imposte sui redditi, 2008, pag. 567.

185 “ la legge finanziaria 2008 elimina la possibilità di dedurre extra contabilmente ammortamenti,

accantonamenti e rettifiche di valore non imputati a conto economico. A fronte di tale soppressione vengono dettate alcune disposizioni dirette a consentire:

Il riassorbimento dell‟ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti extra contabilmente al termine dell‟esercizio 2007, anche attraverso l‟affrancamento, a titolo oneroso: del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d‟imposta; dei disallineamenti tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

In capo ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di continuare a dedurre gli ammortamenti di determinati beni immateriali, indipendentemente dall‟imputazione a conto economico.

In fine viene riconosciuto all‟amministrazione finanziaria il potere di disconoscere i suddetti oneri, se imputati al conto economico in modo non coerente con i comportamenti contabili adottati nei precedenti esercizi. A. COTTO, G. VALENTE, E. ZANETTI, Guida alla manovra finanziaria 2008, 2008, pag. 137.

115 le imprese che redigono il bilancio secondo i principi internazionali la non applicazione del comma 1 e 2 dell‟art. 109 TUIR, per poter applicare correttamente il principio di competenza stabilito dagli IAS e per poter stabilire il momento in cui gli elementi del reddito sono considerati certi e determinati.

Si è modificato il cosiddetto metodo del “costo ammortizzato” che è utilizzato dalle imprese aderenti agli IAS per quantificare i ricavi e gli oneri finanziari ed è stato sostituito l‟utilizzo dell‟interesse nominale con l‟interesse effettivo mettendo così in evidenza i ricavi e gli oneri che fino ad allora erano presi in considerazione separatamente.

Il nuovo art. 83 in linea teoria potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2008 anche se prima sarebbe necessario un decreto di chiarificazione che dovrebbe regolamentarne il sistema attuativo.

Tale decreto è stato emanato dal Ministero dell‟economia e delle finanze il 1/4/2009, num. 48 ai sensi dell‟art. 1 comma 60 della legge 244/2007 nella quale si trovano le disposizioni per attuare e coordinare le norme contenute nell‟art. 1 commi 58-59 della medesima legge.

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2.6 INFLUENZE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI