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I finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”: il cash pooling

Capitolo 4 I finanziamenti infragruppo

4.3. L’ambito oggettivo di applicazione dell’art 2497-quinquies c.c

4.3.1. I finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”: il cash pooling

Tralasciando le svariate tipologie di finanziamenti infragruppo che l’ampia formulazione dell’art. 2467, co. 2, c.c., consente di ricondurre nel suo ambito di operatività420 , si ritiene in questa sede di affrontare la questione della qualificazione, in termini di rapporto di finanziamento, dei «trasferimenti di liquidità che hanno luogo nell’ambito dei sistemi accentrati di tesoreria, adottati di frequente nella prassi non solo dei gruppi di maggiori dimensioni o multinazionali, per effetti di accordi di cash pooling (non meramente «virtuale»)»421.

legittimità dei finanziamenti ascendenti quando la loro erogazione venga «“neutralizzata” dalla iscrizione in bilancio di un corrispondente credito nei confronti della capogruppo per il rimborso del finazniamento o a titolo di altra prestazione compensativa da riconoscersi ai sensi dell’art. 2497 co.1 c.c.».

420 Cfr. M.MAUGERI, I finanziamenti “anomali” endogruppo, cit., pp. 741 e 742 secondo il

quale rientrerebbero nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 2497-quinquies c.c., oltre a tutti quei rapporti di credito che si instaurano a titolo di mutuo, «la dilazione concessa dalla capogruppo alla controllata in ordine all’obbligazione di pagamento di una fornitura di prodotti o servizi (ove tale dilazione si presenti, appunto, anomala, ossia non coerente con le condizioni normalmente praticate dal mercato per quel tipo di operazione), la prestazione di garanzie infragruppo e, più in generale, le diverse figure di pagamento a favore del terzo senza rinunzia al regresso». Ancora, si ritiene possano rientrare nell’ampia nozione di finanziamento di cui alla norma in commento «ipotesi nelle quali il sostegno della capogruppo alla propria controllata si traduca in contegni idonei a consentirle il conseguimento di puntuali e specifici benefici finanziari, sia pure indiretti: come […] la concessione in godimento o in uso di beni infungibili essenziali per assicurare la continuità operativa dell’impresa […] o per l’ipotesi in cui la controllante, pur non concedendo nuova liquidità alla controllata, la sostenga comunque sul pia no finanziario astenendosi consapevolmente dal reclamare il rimborso di un preesistente credito divenuto ormai esigibile».

421 Cfr. G. BALP, op. ult. cit., p. 357, cui si rimanda anche per una rapida ma esaustiva

Nell’ambito del fisiologico funzionamento del cash pooling, i trasferimenti di liquidità tra il conto corrente accentratore intestato alla società pooler – di norma la capogruppo – e i conti correnti periferici intestati alle singole società sono strumentali alla regolazione e alla redistribuzione della liquidità all’interno del gruppo.

Di fronte ad una tale esigenza di fronteggiare esigenze finanziarie e transitorie, il rimedio di cui all’art. 2467 c.c. apparirebbe del tutto inadeguato422.

Ciò nonostante, qualora la capogruppo utilizzi i saldi positivi dei conti correnti delle società sottoposte alla sua direzione e coordinamento per far fronte al bisogno di liquidità «di altre società del gruppo stabilmente deficitarie, perché versanti una situazione finanziaria corrispondente a quella richiesta dall’art. 2467, comma 2, c.c.» 423 , si ritiene di poter qualificare tali forme di alimentazione finanziaria alla stregua di veri e propri finanziamenti.

Ne consegue come «il credito risultante dal conto accentratore non dovrebbe essere sottratto alla postergazione e gli eventuali «rimborsi» effettuati a favore della società pooler nell’anno anteriore la dichiarazione di insolvenza della società aderente non dovrebbero essere esenti dalla revoca ex art. 2467, comma 1°, c.c.»424.

422A sostegno di tale conclusione, infatti, depone la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 2467 c.c.

ai c.d. “finanziamenti-ponte”, ossia a quei prestiti concessi non per sopperire ad una situazione di sottocapitalizzazione, ma per fronteggiare temporanee esigenze di cassa.

423 G.BALP, op. ult. cit., p. 360.

424 G. BALP, op. ult. cit., pp. 360 ss. Secondo l’Autrice, con riferimento all’ulteriore e

conseguente problema della determinazione dell’entità del credito soggetto alla postergazione o del rimborso soggetto a revoca ex art. 2467, co. 1, c.c., sembrerebbe opportuno richiamare la disciplina della revocatoria delle rimesse in conto corrente e dei rapporti continuativi (artt. 67, co. 3, lett. b, l.fall. e 70, comma 3, l.fall.) e, quindi, «determinare l’entità del credito della società

pooler oggetto di postergazione (e del rimborso revocabile) nella misura della differenza tra l’entità massima dello «scoperto» (eccedenza delle linea di credito) manifestatosi in costanza della crisi della società beneficiaria, e lo scoperto alla data di riferimento, ossia alla data di esazione del credito da parte della società pooler o, ai fini della revoca, alla data, compresa

Medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento al cash pooling effettuato non dalla capogruppo ma da un’altra società sottoposta alla sua direzione unitaria, dal momento che il rapporto di direzione e coordinamento cui sono sottoposte le società che aderiscono all’accordo rende indifferente sia l’ente (che può essere la capogruppo o un’altra società soggetta alla medesima direzione unitaria) al quale la società aderente abbia trasferito la sua liquidità, sia il soggetto che ha eseguito il trasferimento (direttamente, se effettuato dalla capogruppo o per mezzo di un’altra finanziaria di gruppo avente il compito di gestire la liquidità) dal conto accentrato ai conti periferici 425.

Diversamente, il trasferimento di liquidità che le società dirette e coordinate effettuano dai propri conti correnti sul conto accentrato della pooler capogruppo, anche laddove volto a fronteggiare esigenze non transitorie di liquidità, non sarebbe soggetto alla regola di cui all’art. 2497-quinquies c.c. per tutte le ragioni più sopra illustrate con riferimento ai cc.dd. finanziamenti upstream (v. supra § 5.2.3.)426.

Una volta circoscritta in questi termini l’operatività dell’art. 2497-quinquies agli accordi di cash pooling, è opportuno esaminare quali strumenti di tutela sono riconosciuti dalla legge alle società aderenti per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione degli stessi.

In primo luogo, la società capogruppo dovrebbe predisporre dei meccanismi attraverso i quali poter verificare e controllare la situazione finanziaria e la meritevolezza di credito delle società aderenti al gruppo.

In secondo luogo, è consigliabile che le società aderenti non trasferiscano sul conto accentrato tutta la liquidità, in modo da poter disporre immediatamente di quanto necessario per adempiere alle obbligazioni in scadenza.

nell’anno anteriore la dichiarazione di insolvenza della società debitrice, del rimborso a valere sul conto accentrato».

425 G.BALP, op. ult. cit., p. 362.

426 In questo caso rimarrebbe ferma solamente la responsabilità degli amministratori delle

società dirette e coordinate, per la salvaguardia del patrimonio sociale e della continuità aziendale, e della capogruppo, per la corretta gestione della tesoreria infragruppo.

Infine, gli amministratori delle società dirette e coordinate dovrebbero valutare l’opportunità di aderire all’accordo in base alla specifica situazione in cui versa la società (c.d. liquidity tests), garantire la sussistenza di autonomi rapporti bancari e prevedere la possibilità che la società aderente receda ad nutum dall’accordo o possa decidere di sospendere per un certo tempo i trasferimenti alla società pooler qualora la situazione finanziaria di quest’ultima sia deteriorata427.

4.3.2. L’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e