• Non ci sono risultati.

La prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci e

Capitolo 3 I finanziamenti dei soci nelle procedure concorsuali

3.4. L’art 182-quater l.fall

3.4.2. La prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci e

Con riferimento ai finanziamenti dei soci, l’art. 182-quater l.fall. estende «in

deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.» la disciplina di cui al primo e

351 P.VELLA, op. ult. cit., p. 665; P.VALENSIESE, op. cit., p.1487 ss. 352 M.PRESTIPINO, op. cit., p. 149.

secondo comma «anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino alla

concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare»354.

Tale trattamento è riservato solamente per quei finanziamenti previsti nel piano di cui all’art. 160 l.fall. o nell’accordo di cui all’art. 182-bis l.fall. ed effettuati dopo l’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo.

I finanziamenti effettuati in precedenza rimangono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 2467 c.c.

La ratio dell’art. 182-quater l. fall. consiste nel far acquisire nuova finanza alla società in crisi, promuovendo un «equilibrio efficiente degli incentivi sottostanti alle scelte di finanziamento compiute dai soci»355.

In questa situazione, infatti, «l’erogazione di nuovo credito rappresenta una vera e propria scommessa sul successo del percorso di ristrutturazione»356.

Introducendo la prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti concessi in funzione o in esecuzione del concordato preventivo il legislatore ha voluto incentivare l’erogazione di nuova finanza da parte di quei soggetti che, nel caso di fallimento della società, avrebbero più da perdere e che sono maggiormente interessati al salvataggio dell’impresa e, quindi, al successo della soluzione concordata.

Pertanto, trasformando il credito del socio da postergato a prededucibile, i soci che confidano nella soluzione concordata saranno maggiormente incentivati ad assumersi un impegno finanziario sapendo che lo stesso «potrà essere remunerato e non dovrà più venire considerato a fondo perduto»357.

Qualora la soluzione concordata abbia esito positivo, allontanando così il rischio del fallimento, i creditori esterni trarranno beneficio dal finanziamento erogato dal socio.

354 Art. 182 quater, co. 3, l. fall.

355 M.MAUGERI, I finanziamenti “anomali” endogruppo, in Banca, borsa e titoli di credito,

2014, I, p. 748.

356 M.PRESTIPINO, op.cit., p. 151. 357 M.FABIANI, op. ult. cit., p. 905.

Contrariamente, nel caso sopraggiunga il fallimento della società, il regime della prededuzione del credito avrà un’incidenza negativa sulle prospettive di riparto dei creditori chirografari358.

Si tratta di un rischio che il legislatore ha ritenuto di accettare «privilegiando l’interesse a garantire quanto più possibile il successo delle soluzioni concordate della crisi»359.

Si precisa, tuttavia, come la prededuzione non sia attribuita integralmente ma soltanto limitatamente all’ottanta per cento del credito derivante dal finanziamento.

Sulla sorte del restante 20% sono state elaborate in dottrina diverse interpretazioni. Secondo una prima impostazione, il pagamento di questa porzione sarebbe subordinato al soddisfacimento di tutti gli altri creditori concorsuali «con un’opportuna corresponsabilizzazione del socio-finanziatore nel successo del tentativo di uscita dalla crisi»360.

Al residuo venti per cento, dunque, sembra doversi applicare il regime della postergazione: infatti, l’espresso limite della deroga «fino alla concorrenza

dell’ottanta per cento» non determinerebbe alcuna disapplicazione dell’art. 2467 c.c. sulla parte residua361.

Si tratta di un sacrificio parziale che non disincentiva il socio (o le società del gruppo di cui fa parte la società debitrice) a concedere nuova finanza ma lo

358 F. BRIOLINI, Questioni irrisolte in tema di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti. Appunti sugli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. e sull’art. 182-quater

l. fall., in Banca, borsa e tit. cred., 2012, I, p. 527.

359 M.PRESTIPINO, op. cit., p. 153.

360 L.STANGHELLINI, op. ult. cit., p. 1364, secondo il quale si tratterebbe di un «meccanismo

analogo a quello dello «scoperto» nelle polizze assicurative, tecnica che, assieme alla franchigia, ha la funzione di non rendere indifferente l’assicurato rispetto al materializzarsi del rischio oggetto di copertura».

responsabilizza, dal momento che parte del suo credito viene postergata al soddisfacimento dei creditori esterni362.

Tuttavia, lasciando parte del credito assoggettata alla regola della postergazione

ex lege, si ripresentano tutta una serie di problematiche inerenti il trattamento da riservare ai soci finanziatori nell’ambito del concordato – in particolare, con riferimento ad un eventuale «classamento» 363 obbligatorio e alla loro partecipazione al voto – limitatamente alla quota del 20%.

Quanto al primo profilo, poiché per la quota del 20% sussiste un credito al rimborso delle somme erogate, sembra preferibile ricomprendere tali creditori in una classe apposita «non potendosi escludere in partenza l’eventualità di una loro partecipazione residuale ai pagamenti, sia in ragione della rinunziabilità della regola della postergazione da parte degli altri creditori, sia nell’ipotesi di apporto di nuova finanza ovvero mediante l’impiego del c.d. surplus concordatario»364.

Quanto alle operazioni di voto, mentre per la quota dell’80% i soci finanziatori non possono votare365 , per il restante 20% si ritiene che gli stessi possano influenzare l’approvazione della proposta di concordato366.

362 A.BARTALENA, op. cit., p. 2972.

363 L.PANZANI, La postergazione dei crediti nel nuovo concordato preventivo, cit., p. 683. 364 A.BARTALENA, op. cit., p. 2974.

365 La ragione di tale esclusione sta nel fatto che i creditori in prededuzione – al pari dei

creditori privilegiati – sono tendenzialmente indifferenti alle sorti del concordato (anche se l’integrale ed effettivo soddisfacimento del proprio credito non è assicurato dalla prededuzione ma dipende dalla capienza del patrimonio del debitore).

366Ai sensi dell’art. 182-quater, co. 4, l.fall., «con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma». La norma, dunque, esclude dalle operazioni di voto i creditori dei c.d. finanziamenti-ponte e specifica che tale esclusione vale anche per i soci finanziatori. Tali categorie di finanziatori non sono conteggiate nemmeno nel computo della percentuale dei crediti prevista dall’art. 182 bis, co. 1 e 6, l.fall. .

Al di fuori di questa ipotesi, per quei finanziamenti concessi prima e senza un collegamento con la domanda di concordato preventivo, i soci finanziatori avrebbero il diritto di voto per l’intero ammontare del proprio credito367.

Un secondo orientamento – che sottolinea l’inadeguatezza della prima impostazione in quanto preclusiva di quei tentativi di ristrutturazione idonei ad assicurare un più elevato grado di soddisfazione dei creditori sociali – qualifica la quota del 20% come un ordinario credito chirografario368.

Infine, un terzo orientamento ritiene che il credito del 20%, pur conservando il suo carattere privilegiato, si troverebbe ad essere subordinato «non all’intero ceto creditorio, bensì solo agli altri crediti egualmente prededucibili»369. Diversamente, infatti, verrebbe attenuato l’incentivo del socio a contribuire al salvataggio della società.

Tale impostazione, rispetto alle tesi precedentemente delineate, sembrerebbe essere più coerente con lo scopo della norma de qua di incentivare i soci a concorrere nel salvataggio della loro società.

Infatti, la tesi della postergazione limitata al 20% del valore complessivo del credito, da un lato, scoraggerebbe quei tentativi di risanamento dei soci che non appaiono adeguatamente motivati, e, dall’altro, «genererebbe un precetto normativo il quale, dinanzi all’unitaria causa del negozio di finanziamento, esprimesse, per

367 SecondoA.BARTALENA, op.cit., p. 2975, tale conclusione si ricaverebbe dall’inciso «anche

se soci» inserito nell’art. 182-quater, co. 4, l.fall., dalla riforma del 2012: si tratterebbe di una specificazione che non avrebbe senso «se i soci finanziatori fossero sempre e comunque esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze».

368 L. BENEDETTI, Commento all’art. 2497-quinquies, in Commentario romano al nuovo diritto delle società (a cura di) F. D’ALESSANDRO,Padova, 2009, 2010.

369 M.MAUGERI, op. ult. cit., p. 749., (nt. 64) ritiene che la quota del 20% sarebbe subordinata

non solo ai crediti «originati da finanziamenti erogati ai sensi dei primi due commi dello stesso art. 182 quater l.fall ma poi anche ai crediti nascenti da finanziamenti erogati in pendenza di concordato preventivo e che siano stati autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 182 quinquies l.fall. o dal giudice delegato ai sensi dell’art. 167 l.fall., questi ultimi configurando pur sempre una pretesa prededucibile nel successivo fallimento in forza dell’art. 111, comma 2°, l.fall.».

una sua porzione rilevante, un giudizio di meritevolezza e sottintendesse invece, per la parte rimanente, un giudizio di sostanziale disvalore»370.

Tale impostazione troverebbe fondamento anche nell’ultimo comma dell’articolo in esame, ai sensi del quale, con riferimento ai crediti derivanti dai finanziamenti concessi in funzione della presentazione di una proposta di concordato preventivo o di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione «i creditori,

anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’art. 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista dall’art. 182 bis, primo e sesto comma». Si tratta di un’esclusione che si riferisce a tutti i finanziamenti prededucibili «senza operarne

alcuna delimitazione quantitativa» e che trova giustificazione proprio nel fatto che si tratta di finanziamenti «destinati ad essere soddisfatti in via antergata rispetto ai

crediti chirografi»371.

L’ultimo inciso dell’art. 182-quater, co. 3, l.fall., estende la disciplina della prededuzione anche al creditore che «ha acquistato la qualità di socio in esecuzione

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo».

Si tratta dell’ipotesi in cui si cerca di risanare l’impresa apportando dei finanziamenti misti, comprensivi cioè sia di capitale di credito che di capitale di rischio.

Tale disposizione – pur essendo collocata all’interno del terzo comma della norma in esame, che limita la prededucibilità all’80% dell’ammontare del credito – non prevede alcuna decurtazione dell’importo ammesso al beneficio.

Il riespandersi della prededuzione sull’intero credito si ricava sia dalla formulazione letterale della norma sia dalla «lettura che sul punto viene data all’art. 2467 c.c., nel senso che esso si applichi soltanto a chi rivesta la qualità di socio prima dell’erogazione del finanziamento anomalo»372.

Alla luce del richiamo ai primi due commi dello stesso art. 182-quater l.fall., si ritiene che l’investimento partecipativo possa essere effettuato dal creditore

370 M.MAUGERI, op. ult. cit., p. 750. 371 M.MAUGERI, op. ult. cit., pp. 751 e 752. 372 A.BARTALENA, op. cit., p. 2976.

tanto «in esecuzione» del concordato o dell’accordo di ristrutturazione – ossia dopo l’intervenuta omologazione – quanto «in funzione» delle presentazione della relativa istanza.

Nell’ambito della prima ipotesi, coordinando le due disposizioni, si potrebbe comprendere anche il caso in cui «un soggetto, dopo l’omologazione del concordato preventivo o dell’a.d.r., esegua un finanziamento che solo successivamente viene trasformato in equity (per esempio, al verificarsi di determinate condizioni), con conseguente acquisto, da parte dello stesso, della qualità di socio»373.

Quanto alla seconda fattispecie, si ritiene che il finanziamento-ponte possa essere imputato a capitale successivamente all’omologazione sia in virtù della lettera della norma che, diversamente da quanto stabilisce il primo comma, non richiede la preventiva omologazione dell’accordo, sia alla luce del fatto che costringere il finanziatore ad effettuare due interventi temporalmente separati e distinti – ossia, in un primo momento, erogare il prestito funzionale alla domanda e, in un secondo momento successivo all’omologazione, investire nel capitale della società debitrice – sarebbe un «inutile impedimento pratico», anche perché, di solito, «acquisto della partecipazione ed erogazione del finanziamento formano oggetto di una disciplina unitaria e inscindibile all’interno del piano e dell’accordo»374.