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Le forme di incentivazione regionali per le Unioni di Comun

REGIONE TOSCANA

1. Il contesto di riferimento

1.2 Le forme di incentivazione regionali per le Unioni di Comun

Per quanto riguarda le forme di incentivazione previste dalle normative regionali relativamente alle Unioni di Comuni, non possiamo entrare nel merito dei volumi dei finanziamenti stanziati poiché legati alle singole situazioni di contesto oltre che ai bilanci regionali. Tuttavia

90 G. Xilo, Evoluzione delle politiche e normative regionali a supporto dei processi

associativi, in Daniele Formiconi (a cura di), Comuni, insieme, più forti! Cit, pp. 95 e

ss.

91 Anci, Azioni di sostegno delle Regioni per la valorizzazione dei piccoli Comuni e la

promozione delle forme associative, Rapporto sulle politiche regionali, 2005.

c’è da dire che non si è trattato negli anni di finanziamenti certi da parte delle Regioni, essendo questi appunto condizionati dalla consistenza del relativo capitolo di bilancio. Di anno in anno, infatti, le dotazioni economiche in quasi tutte le Regioni mutano continuamente, da una parte per motivi legati al bilancio, dall’altra perché cambia il numero di associazioni che possono accedere al finanziamento regionale.

A partire dall’anno 2006, a seguito della firma dell’intesa sul riparto alle Regioni delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale93, tuttavia, il panorama dei finanziamenti regionali si è tendenzialmente uniformato ad una serie di criteri concordati a livello nazionale tesi a salvaguardare, consolidare e premiare le forme associative più strutturate quali le Unioni di Comuni e le Comunità montane. Le risorse statali sono ripartite soltanto tra le Regioni che hanno adottato discipline di incentivazione94. In particolar modo, tutte le Regioni che accedono al riparto dei fondi statali, oltre ad aver concordato la disciplina di incentivazione delle forme associate con le rappresentanze regionali dei Comuni, nelle regole di riferimento, devono altresì contemplare:

- la non sussistenza di limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e Comunità montane;

- la previsione di forme premiali per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e Comunità montane;

93 Intesa Conferenza Stato-Regioni n. 936 del 1° marzo 2006.

94 L. Sergio, L’unione di Comuni nell’ordinamento finanziario e contabile tra

- la presa in considerazione del numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione ed altri indicatori di disagio tali da favorire l’associazionismo dei piccoli Comuni;

- la previsione dell’attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente avviate, con annessi relativi controlli a riguardo;

- la previsione della concessione di contributi entro l’anno finanziario di riferimento.

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla scelta dei criteri di incentivazione, la definizione dei meccanismi di quantificazione ed attribuzione, finisce inevitabilmente per condizionare i Comuni nelle loro scelte organizzative. La presenza o meno di una regolamentazione regionale è una condizione che sta alla base delle differenze regionali nel grado di diffusione e di effettività delle forme associative tra enti. La disciplina in materia evidenzia tratti comuni a tutte le Regioni, quale quello della distinzione tra contributi ordinari, utili all’effettiva attivazione dell’esercizio associato di funzioni, e contributi straordinari, previsti da alcune legislazioni, volti al supporto dell’Ente locale per le spese necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni associate. Altri criteri comuni sono quelli relativi alla densità demografica e al numero di funzioni e servizi da svolgere in forma associata, con maggiore considerazione per la costituzione di uffici unici.

Rispetto ai requisiti per la contribuzione, quelli maggiormente ricorrenti sono:

- l’entità della popolazione dei singoli Comuni coinvolti nella gestione associata;

- l’ambito demografico complessivo interessato dalla gestione associata;

- il numero dei servizi e/o delle funzioni gestite in associazione; - la tipologia dei servizi e/o delle funzioni gestite in associazione; - l’indicazione di una durata minima della gestione associata. I requisiti più rilevanti risultano essere certamente quelli legati al numero e alla tipologia delle funzioni e servizi gestiti in associazione, che devono rispondere ad appositi elenchi regionali e ad elenchi dettati dalla normativa nazionale.

L’ANCI si è espressa definendo “requisiti ex ante” per l’accesso al contributo regionale quei “paletti” spesso imposti dalle stesse Regioni quali l’esistenza di un preciso elenco che per motivi di efficienza ed efficacia porti a preferire la gestione del servizio o della funzione in forma sovracomunale per le richieste di associazionismo da parte dei Comuni soprattutto nel caso di scarsità di risorse. Lo stesso vale per i dati demografici, che possono influenzare le scelte contributive proprio perché prendono in considerazione una soglia di popolazione ottimale per lo svolgimento di funzioni o servizi. Tali “paletti” imposti dalle Regioni sono spesso il risultato della non adozione del Piano di riordino territoriale che già dovrebbe individuare i suddetti criteri.

Una volta attuato il processo associativo, le Regioni possono decidere di intervenire per supportarlo, in particolare attraverso la previsione di ulteriori contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi delle funzioni, che vuole essere uno strumento per valutare preventivamente scelte non ancora compiute; oppure, come nel caso della Regione Toscana, attraverso la promozione di iniziative finalizzate alla condivisione di esperienze, all’approfondimento delle conoscenze e alla formazione del personale. Oltre a queste iniziative, possono essere avviate ulteriori attività che hanno lo scopo di promuovere e sensibilizzare le azioni di riordino territoriale (promozione sul territorio, ricerche sul tema, riviste specializzate, sito web informativo, portale dei servizi, attività di formazione/informazione). Infine, in ultima fase, si azionano gli interventi di monitoraggio.

Si tratta tuttavia di strumenti ancora non pienamente diffusi e sperimentati soltanto dalle Regioni più impegnate nell’implementazione del modello delle Unioni di Comuni.