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funzioni dell’IVA come un’imposta armonizzata al livello

Sezione II : l’IVA e l’elusione IVA

2. sistema comune dell’IVA nell’UE e caratteristiche dell’IVA comunitaria

2.3. brevi conclusioni: le caratteristiche dell’IVA comunitaria

3.1.2. funzioni dell’IVA come un’imposta armonizzata al livello

Come già noto, l’elusione fiscale consiste nell’essere contraria alla “ratio legis” della legislazione. Proprio per questo, qui analizziamo le funzioni attribuite all’IVA che in certo senso riflettono la “ratio legis” della legislazione dell’IVA.

Innanzitutto, dobbiamo risottolineare che, come già indicato, l’IVA in Europa consiste in un’imposta armonizzata al livello comunitario, la cui introduzione in forma dell’armonizzazione nell’EU sta nell’abolizione delle frontiere fiscali fra i Stati membri per l’istituzione del mercato unico al livello comunitario, ed i cui meccanismi applicativi si adattano o dovrebbe adattarsi al funzionamento efficace del mercato unico. Proprio per questo, per quanto riguarda l’esame delle funzioni che l’IVA svolge, si dovrebbe procedere principalmente o prioritariamente nell’ottica comunitaria, anziché nell’ottica interna sotto cui si dovrebbe procedere l’esame delle funzioni che le imposte dirette (non armonizzate) svolgono. Ciò determina “l’evidente ed indiscussa differenza delle funzioni attribuite al diritto tributario nell’ambito interno ed in quello comunitario”254, ossia tra l’IVA considerata principalmente come

il prelievo nella visione comunitaria e le imposte dirette considerate principalmente come il prelievo nella visione nazionale. Almeno si può dire che la funzione che l’IVA assume come una risorse dei gettiti fiscali non solo per le nazioni interni ma anche per

253 Per esempio, il regime dell’IVA applicabile nel settore agricolo.

254 Adriano Di Pietro, L’abuso del diritto tributario in Europa, in AA.VV., Accademia delle scienze di Bologna.Rendiconto degli anni 2006-2007, Bononia University Press, 2008, p.154.

la Comunità, ossia la Unione Europea255, non è una funzione essenziale (almeno al

livello comunitario), e dovrebbe restare esclusa dalle funzioni che qui si interessano, nonostante il fatto che l’IVA già costituisce un fonte molto importante delle entrate fiscali. Ma cosa sono le specifiche funzioni, che qui si interessano, l’IVA assume, in particolare, rispetto alle imposte dirette non armonizzate al livello comunitario? In genere, proprio nella logica del mercato unico, tali funzioni più significative si riferiscono, rispettivamente, all’imposizione neutrale e la parità concorrenziale256, a

differenza della funzione, più significativa, che le imposte dirette assumono nell’ordinamento interno nazionale257, ossia “(il prelievo nella visione nazionale) la

ripartizione del sacrificio tra i contribuenti in ragione delle pubbliche spese, naturale quindi che ciò comporti la precisa corrispondenza delle fattispecie impositive e dell’effettività ”258, e certamente anche a differenza della funzione che le imposte

dirette assumono al livello comunitario, ossia la garanzia delle libertà economiche259,

in particolare la libertà di stabilimento delle imprese tra diversi paese membri. In altri termini, principalmente l’IVA “(il prelievo nella visione comunitaria) diventa una componente economica dalle cui differenze dipendono o l’efficace e neutrale imposizione sui consumi o la parità concorrenziale o la sicura affermazione delle libertà economiche”260. Da ciò, possiamo confermare che sebbene non definita (ma

255 In EU, l’IVA funziona anche come una risorse indiretta ma propria dell’EU, in misura di una parte

dei gettiti netti nazionali derivanti dall’IVA. L’attuale percentuale è di 1%. Cfr. Gaspare Falsittà, Corso

istituzionale di diritto tributario(III edizione riveduta), CEDAM, 2009, p. 626.

256 Infatti, le funzioni dell’IVA devono comprendere anche quella, non tipica, dell’affermazione delle

libertà economiche.

257 Vale la pena di sottolineare particolare che anche per le imposte dirette, nella visione comunitaria, si

devono rispettare i relativi principi, in particolare, la parità concorrenziale e le libertà economiche. Nel frattempo, anche per l’IVA, nella visione nazionale, in certo punto si deve garantire la ripartizione del sacrificio tra i contribuenti in ragione delle pubbliche spese, sebbene in misura diversa. Il punto cruciale qui è che per l’IVA, come un’imposta armonizzata al livello, è più significativo e importante vederla nella visione comunitaria, e invece, per le imposte dirette, come imposte non armonizzate e interne, i maggiori problemi limitano all’interno dei Stati membri.

258 Adriano Di Pietro, L’abuso del diritto tributario in Europa, in AA.VV., Accademia delle scienze di Bologna.Rendiconto degli anni 2006-2007, Bononia University Press, 2008, p.154.

259 Secondo quanto previsto nel Trattato CE, le libertà economiche contengono libertà di circolazione

delle merci, libertà di circolazione delle persone, libertà di circolazione dei capitali, libertà di prestazione dei servizi, libertà di stabilimento. Per quanto riguarda i contenuti dettagliati, si veda: Non

conformità del Diritto nazionale con il Diritto comunitario: tecnica e pratica del rinvio pregiudiziale in materia tributaria, nel Corso di Alta Formazione per Giudici Tributari, organizzato da Facoltà di

giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna.

http://www.seast.org/pagine/~files/File/PREGIUDIZIALE_COMUNITARIA.pdf

260 Adriano Di Pietro, L’abuso del diritto tributario in Europa, in AA.VV., Accademia delle scienze di Bologna.Rendiconto degli anni 2006-2007, Bononia University Press, 2008, p.154.

descritta) dalla Corte di Giustizia, la finalità di base del sistema comune dell’IVA dell’UE consisti nella neutralità fiscale, che è conservata come una reliquia nelle relative direttive dell’UE in materia dell’IVA, potendo essere divisa in alcuni componenti: non distorsione della concorrenza, diritto alla detrazione e certezza giuridica261. Più in dettaglio, la neutralità fiscale è rispettata quando si applica in modo

stesso il trattamento dell’IVA ai beni e servizi simili con concorrenza (sotto la non distorsione della concorrenza)——se sono simili è determinato dalle loro caratteristiche oggettive (sotto la certezza giuridica)——, ed è detratta l’IVA accolta sugli acquisti impiegati per le operazioni imponibili (sotto il diritto alla detrazione)262.

È senz’altro che la differenza sopra svelata tra l’IVA e le imposte dirette nei termini delle loro proprie funzioni particolarmente determina la diversa finalità perseguita dalla legislazione in materia di IVA e la corrispondente diversa essenza dell’elusione IVA, rispetto alle imposte dirette. Ciò determina ulteriormente che in quanto all’antielusione, eventualmente una tecnica antielusiva nel comparto IVA che sia elaborata fondata sull’interpretazione e applicazione delle sue funzioni non dovrebbe applicare nel comparto delle imposte dirette263.

Va la pena di aggiungere che le funzioni, o le finalità sopramenzionate appartengono a quelle generali o fondamentali, ossia quelle dal punto di vista del sistema globale dell’IVA e in fondo, nell’esaminare dell’elusione IVA, si dovrebbero riguardare alcune finalità specifiche, derivanti da quelle generali, che sono perseguite dai regimi specifici o dalle norme dettagliate, per esempio, sotto il regime relativo alla detrazione, le imposte a monte sono detraibili ma in misura che i beni sono utilizzati al fine tassabile, secondo la neutralità tributaria. Per quanto riguarda le finalità specifiche, si segnaleranno nell’analizzare dei casi concreti relativi all’elusione IVA.

261 Cfr. Michael Ridsdale, Abuse of rights, fiscal neutrality and VAT, (2005) 14 EC Tax Review, pp.83-

86. L’autore nello stesso articolo indica la questione su se la finalità perseguita dalle direttive dell’IVA è identica alla neutralità fiscale in profilo della sfera.

262 Per quanto riguarda gli ultimi due punti, spiegheremo ulteriormente nei paragrafi successivi. 263 Cfr. V. P. Filippi, nel Il fenomeno dell’elusione e le soluzioni antielusive in materia di IVA, in

AA.VV. studi in onore di Victor Uckmar, Vol. I, padova, 1997, pag. 471, dice che una tecnica, elaborate dalla Corte di Giustizia nell’interpretazione e l’applicazione dei relativi principi o le libertà economiche previste dal Trattato, “vincola i giudici nazionali nell’interpretazione ed applicazione delle norme in materia di IVA, che hanno matrice comunitaria, ma non nell’interpretazione ed applicazione delle norme in materia di imposta sui redditi che hanno in linea di principio matrice esclusivamente interna”.