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I principi fondamentali del diritto internazionale dell’ambiente

Capitolo II – La problematica giuridica della tutela del migrante ambientale

2. L’evoluzione storica delle norme internazionali per la protezione dell’ambiente

2.1 I principi fondamentali del diritto internazionale dell’ambiente

Avendo analizzato quelli che sono stati i principali passi nell’evoluzione del diritto internazionale ambientale, è opportuno porre l’attenzione sui principi generali che disciplinano l’ambito di riferimento.

Primo fra tutti l’obbligo, per i Paesi facenti parte della comunità internazionale, di rispettare il principio di cooperazione, il quale prevede che questi, e le pubbliche amministrazioni situate all’interno dei confini nazionali, debbano attuare uno scambio reciproco di dati e informazioni di diversa natura relativi alla gestione dell’ambiente, di modo tale da poter realizzare l’obiettivo della salvaguardia di quest’ultimo in modo più efficiente, attraverso un’adeguata informazione verso il pubblico198.

Il secondo principio da prendere in considerazione è quello di prevenzione, anche detto di azione preventiva. Questo prevede che sia necessario l’accertamento dei rischi199 che

196 «The terms ‘developed’ and ‘developing’ countries have not been defined in the Paris Agreement.

In Paris, countries with economies in transition as well as those whose special circumstances are recognized by the COP, sought to ensure that they would be included in the category of developing countries and thus entitled to any benefits that might flow. This proved contentious until the end, but the term ‘developing countries’ was eventually left open and undefined». RAJAMANI L., GUÉRIN E, op. ult. cit. p. 86.

197 Vedi supra, p. 66.

198 RENNA M., I principi in materia di tutela dell’ambiente, nella Rivista quadrimestrale di diritto

dell’ambiente, Giappichelli Editore, n. 1-2, 2012, cit. p. 77.

199 Si prendano in considerazione quei procedimenti volti alla verifica della compatibilità ambientale

di determinate attività: 1) Valutazione di impatto ambientale (VIA). Nell’ipotesi di necessità di realizzazione di un’opera con impatto ambientale non predeterminato, occorrerà effettuare una

una determinata attività possa causare dal punto di vista ambientale200, ancor prima che questa venga messa in atto, per poter evitare che questi si verifichino, o almeno ridurre al minimo questa possibilità201. Strettamente connesso al principio di prevenzione202, vi è poi quello di precauzione, che ha avuto origine nell’ordinamento tedesco nel corso degli anni Settanta del XX secolo. La prima previsione esplicita del principio di precauzione prevede che «le attività che rischiano di causare danni irreversibili all’ambiente saranno evitate. Le attività che comportano un elevato grado di rischio per la natura saranno precedute da un esame esaustivo; i loro promotori dovranno dimostrare che i benefici previsti prevalgono sui potenziali danni per la natura e, nei casi in cui gli effetti nocivi eventuali di queste attività siano perfettamente conosciuti, le attività stesse non dovranno essere intraprese»203. Si arriva poi a una definizione dalla

portata meno restrittiva, richiamata nella Dichiarazione di Rio al principio n.15204.

valutazione tecnico-scientifica sul grado di effettiva nocività dell’opera. Solo successivamente, secondo un iter che coinvolge un gran numero di soggetti diversificati, si effettua una ponderazione tra l’interesse dell’ambiente e quello alla realizzazione stessa dell’opera. 2) Valutazione ambientale

strategica (VAS). Ideata dal legislatore comunitario come un procedimento che accompagna le fasi

di pianificazione e costruzione dell’opera. Non si tratta quindi di un controllo esterno di valutazione sull’impatto dell’opera, ma di uno strumento “strategico” di supporto che aiuti a garantire un’analisi delle ricadute eventuali sull’ambiente delle possibili azioni pianificate, in modo tale da poter scegliere tra diverse opzioni dalle conseguenze differenti. Si tratta di strumenti emersi fin dalla Dichiarazione di Stoccolma, ripresi e utilizzati sia in ambito nazionale che internazionale. Obblighi simili a carico delle parti sono previsti anche all’interno dell’art.6 e dell’art. 7 della Convenzione di Aarhus, sull’accesso all’informazione e la partecipazione ai processi decisionali nell’ambito del diritto ambienta. In questi termini, ROSSI G., Diritto dell’ambiente, Giappichelli Editore, 2011,

cit.p.73-80. MONTI L., I diritti umani ambientali nella Convenzione di Aarhus, in Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg, ROZO ACUÑA E., Giappichelli Editore, 2004, cit.

p. 83-85.

200 PALAMONI MANCINI G., Il principio di prevenzione, in AmbienteDiritto, 2014, cit. p. 4. 201 GIUFFRIDA R., Le nozioni, i principi e le norme generalmente accettati nel diritto

internazionale ed europeo per la tutela dell’ambiente, in GIUFFRIDA R., AMABILI F., La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Giappichelli Editore, 2018, cit. p.10.

202 I principi di prevenzione e di precauzione sono a loro volta legati a doppio filo con la norma

consuetudinaria di divieto di inquinamento transfrontaliero, ripreso in moltissimi trattati internazionali. N.d.r.

203 SCOVAZZI T., Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell'ambiente, in Rivista

di Diritto Internazionale, Fasc.3, 1992, cit. p. 700.

204 Principio 15 della Rio Declaration on Environment and Development, il quale dispone che, al

fine di proteggere l’ambiente, l’approccio precauzionale dovrà essere applicato dagli Stati in relazione alle singole capacità. In ogni caso, viene specificato che la mancanza di una piena

Pertanto, anche nell’ipotesi di incertezza scientifica sul nesso causale tra emissioni ed effetti dannosi, le autorità competenti «prendono provvedimenti di tutela senza dover

attendere che la realtà e la gravità di essi siano scientificamente dimostrati»205. In base a quanto detto, anche laddove non vi sia ancora una conoscenza tecnica tale da poter addurre delle prove scientifiche inconfutabili riguardo alla connessione tra una certa attività ed eventuali danni ambientali da questa derivanti, determinate misure precauzionali, appunto, devono essere necessariamente adottate ancora prima che venga raggiunta una potenziale soglia di inquinamento critica in termini di probabilità206. Una posizione di estrema rilevanza, visti questi due principi, è ricoperta anche da quello di due diligence, affermatosi in diverse branche relative al diritto internazionale, ma particolarmente rilevante in relazione al diritto dell’ambiente, vista la gravità degli eventuali danni che possono essere perpetrati in tale ambito. Questo principio infatti stabilisce che i singoli Stati debbano mettere in atto misure tali da prevenire forme di inquinamento, a prescindere dal soggetto su cui ricada la responsabilità207, e attraverso l’impiego delle migliori tecniche disponibili208.

Vi è poi il principio “chi inquina paga”, in base al quale gli stessi soggetti responsabili dei danni ambientali devono sostenerne la responsabilità e gli eventuali costi di

certezza scientifica non possa essere utilizzata come motivo che giustifichi il rinvio dell’adozione

di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.

205 CGCE 28.01.2003 n.147, in NESPOR S., DE CESARIS A.L. (a cura di), Codice dell’ambiente,

Giuffrè Editore, 2009, cit.p.150-151.

206 «Il principio di precauzione dal rischio, (Risikovorsorge), può allora legittimare l’intervento dello

Stato quando la situazione di pericolo non si è ancora realizzata, ma esiste il rischio della sua insorgenza, situazione descritta come « non-ancora-pericolo », (Noch-nicht-Gefahr); quando il pericolo non è attuale, ma si prospetta notevolmente lontano nello spazio o nel tempo; quando determinate immissioni inquinanti non sono attualmente pericolose, ma c’è il rischio che possano diventarlo in un processo di continua implementazione» GRAGNANI A., Il principio di

precauzione come modello di tutela dell’ambiente, dell’uomo, delle generazioni future, in Rivista di diritto civile, Vol.49, n.1., 2003, cit. p.18.

207 Che, quindi, può essere anche di un privato. N.d.r.

208 ALBERTON M., La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto

rimozione o riduzione 209. Lo stesso concetto è stato inserito anche nella Dichiarazione di Rio de Janeiro al principio 16, con il quale è stato stabilito che «National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in

principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without

distorting international trade and investment»210. Il principio, che dovrebbe fungere da deterrente, risulta tuttavia parecchio complesso nella sua applicazione, tanto che una sua “perversa” interpretazione ha portato anche ad assurde conclusioni, secondo le quali i valori ambientali potessero essere tranquillamente lesi, purché il soggetto che ha posto in essere la condotta paghi211.