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Le ipotesi di interconnessione tra deterioramento climatico-ambientale e singoli diritti fondamentali individuati a livello internazionale

Capitolo II – La problematica giuridica della tutela del migrante ambientale

1. Diritti fondamentali: perché è necessaria una protezione adeguata per i migranti?

1.3 Le ipotesi di interconnessione tra deterioramento climatico-ambientale e singoli diritti fondamentali individuati a livello internazionale

Per poter meglio spiegare quanto sia urgente riconoscere la necessità di strumenti adeguati alla protezione dei migranti climatici, è fondamentale analizzare quanto la tematica ambientale sia strettamente legata ai singoli diritti umani così come sono stati delineati nell’ordinamento internazionale.

Risulta appropriato quindi partire dal diritto alla vita136, in quanto, per la sua pregnanza, può essere considerato il diritto propedeutico alla realizzazione di tutti gli altri contenuti nei trattati. L’Art. 6 della Convenzione sui diritti civili e politici afferma che «Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita»137. In base alla posizione adottata da alcuni esponenti in dottrina138, la formulazione del diritto porta a

una proibizione del “togliere la vita” in modo arbitrario, attributo chiaramente riferito alle diverse ipotesi di presenza della pena capitale negli ordinamenti di diversi Stati. E’

135 A tal proposito è possibile fare riferimento, per esempio, all’ African Charter on Human and

People’s Rights (June 27, 1981), Art. 24; al Protocol of San Salvador (Nov. 17, 1988), Art. 11;

all’Arab Charter on Human Rights (May 22, 2004), Art. 38. Sul punto, si veda anche GLAZEWSKI J., Environmental Rights and the New South Africa Constitution, in in Human Rights approaches to

environmental protection, op. ult. cit, p. 177-197.

UNEP, Climate Change and Human Rights, Report, 2015, cit. p. 12.

136 Tale diritto è tutelato anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, nella quale

è ripreso nell’Art.2.

137 Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici - ICCPR, 1966

138 CANEY S., Climate change, human rights and moral thresholds, in HUMPHREY S. (a cura di),

lecito chiedersi se questa formulazione in negativo del diritto non implichi, allo stesso tempo, delle obbligazioni positive in capo agli Stati riguardo all’adozione di misure che possano ridurre la mortalità, o migliorare le aspettative di vita dei singoli individui139. Avendo riconosciuto il – quasi scontato – diritto che ogni soggetto ha di vivere al riparo da qualsiasi minaccia posta in essere da agenti esterni che possa attentare alla sua stessa esistenza, è facile pensare come cambiamenti climatici improvvisi o a lento decorso abbiano conseguenze devastanti che incidono direttamente140 o indirettamente141 su tale diritto142.

Inoltre, proprio come è accaduto nel 2004 con il caso Öneryildiz v. Turkey 143 presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo144, nel momento in cui una nazione non si attiva per mettere in atto misure che possano prevenire danni a carattere ambientale145, e

quando ciò porta inevitabilmente a dei cambiamenti climatici, i soggetti danneggiati

139 In questi termini, CHURCHILL R., Environmental Rights in Existing Human Rights Treaties, in

Human Rights approaches to environmental protection, op. ult. cit., p. 90.

140 Si pensi al rischio di morte che si corre a causa di eventi catastrofici quali terremoti, maremoti,

inondazioni o alluvioni. N.d.r.

141 Eventi a lenta insorgenza, come la desertificazione, portano a un deterioramento delle risorse che

permettono il sostentamento della popolazione, rappresentando delle gravissime minacce per il loro diritto alla vita, ancor prima che delle cause di migrazione ambientale. N.d.r.

142 Su tale connessione, si veda il fondamentale e innovativo contenuto interpretativo fornito dal

Comitato per i diritti civili e politici nel gennaio 2020 in relazione al caso Teitiota c. Nuova Zelanda, che proprio a tal proposito teorizza degli obblighi specifici in capo agli Stati. Decisione analizzata nel dettaglio nel Cap. IV § 2.2.

143 Oneryildiz v. Turkey, 30 November 2004, 48939/99.

144 Altre sentenze della Corte che hanno riconosciuto la sussistenza di un legame tra tutela dei diritti

umani fondamentali e tutela dell’ambiente sono Lopez-Ostra v. Spain, 9 December1994,16798/90 e Guerra and others v. Italy, 19 February 1998, 14967/89, sebbene in entrambi i casi la tutele è stata ricondotta all’art. 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

145 La Corte EDU ha quindi riconosciuto la violazione del diritto alla vita (art. 2) in diversi casi in

cui lo Stato non aveva attuato misure adeguate a prevenire i danni causati da fenomeni naturali particolarmente violenti. Questa l’analisi effettuata da BRAMBILLA A., CASTIGLIONE M.,

Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?, in Cosmopolis -Rivista online di filosofia e teoria politica, 2019.

potrebbero intentare un’azione per ottenere un risarcimento a causa della violazione del loro diritto alla vita146.

Altro diritto fondamentale che merita di essere approfondito in questa sede è il diritto

alla salute. Anche in questo caso, le formulazioni presenti nei trattati internazionali

sono diverse, e solitamente hanno carattere positivo: presuppongono, dunque, che i governi dei diversi paesi facciano qualcosa per garantirlo, anche se i contenuti concreti di tali azioni sono spesso difficilissimi da delineare. Si potrebbe propendere, infatti, per una interpretazione anche in questo caso negativa, che preveda semplicemente che si evitino ingerenze esterne che possano attentare al singolo diritto posseduto da ogni individuo, proprio come è stato letto nella maggior parte delle ipotesi il diritto alla vita147. Qualunque sia la sua interpretazione, tuttavia, sono indubbie le conseguenze

devastanti che l’ambiente circostante può avere sulle condizioni di salute dell’uomo148

: l’aumento dei livelli di inquinamento nelle zone urbane e in quelle limitrofe, la presenza e la diffusione di sostanze radioattive o cancerogene, l’innalzamento delle temperature e la diffusione di malattie legate a modifiche delle condizioni ambientali del nostro pianeta riassumono molto brevemente la situazione critica descritta dai più autorevoli report a contenuto scientifico149.

Strettamente connesso con questo è il diritto al cibo. I cambiamenti climatici e le catastrofi a questi connessi comportano conseguenze notevoli nel settore agricolo e dell’alimentazione in generale. Infatti la scarsità di risorse nei Paesi di partenza, spesso

146 Questa l’ipotesi prospettata da AMINZADEH S.C., A Moral Imperative: The Human Rights

Implications of Climate Change, in Hastings International and Comparative Law Review 30, n.2,

2007, cit. p. 251.

147 CANEY S., op. cit. p. 79.

148 A tal proposito, ATAPATTU S., The Public Health Impact of Global Environmental Problems

and the Role of International Law, in American Journal of Law & Medicine, n.30, 2004, cit. p. 285-

286.

149 Intergovernmental Panel on Climate Change, Fifth Assessment Report: Impacts, Adaptation, and

dovute a eventi catastrofici a lenta insorgenza – come possono essere i fenomeni di desertificazione o innalzamento del livello del mare - non è solo una delle cause scatenanti le migrazioni climatiche. La problematica della sicurezza alimentare diventa particolarmente rilevante anche nel momento in cui numerosi gruppi di persone sono costretti a spostarsi dal luogo di dimora originario per stanziarsi, in modo temporaneo o permanente, in altri luoghi150. Lo spostamento di queste persone in nuove aree impatta da un punto di vista quantitativo sulle risorse del luogo di arrivo e sulla capacità di questo di far fronte alle nuove emergenze alimentari dovute all’aumento della popolazione in quella determinata area. Questa scarsità di risorse, a sua volta, porta alla diffusione del fenomeno della malnutrizione, dando vita ad un drammatico circolo vizioso151.

Esempio lampante della connessione che si sta analizzando è poi il diritto alla

proprietà, che viene enucleato all’interno della Dichiarazione Universale dei Diritti

Umani all’art.17 in questi termini: «1. Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà». Questo diritto è stato teorizzato solo nell’ambito della Dichiarazione Universale, e non nei due Patti successivi del 1966: si tratta di un contenuto precettivo debole, che tuttavia prospetta il principio secondo cui non possano sussistere situazioni di ingiustificata privazione di beni su cui gli individui vantano diritti di proprietà. Questo principio152 risulta tuttavia gravemente compromesso da

situazioni drammatiche generate dai cambiamenti climatici, e due sono i casi concreti che possono essere presi in considerazione come esempi. Il primo fa riferimento alla

150 Per l’analisi di una situazione analoga che riguarda le isole dell’Oceano Pacifico, vedi infra, Cap.

IV.

151 MCGREGOR J.A., Climate change and involuntary migration: implications for food security, in

Food Policy, Vol.19, 1994.

popolazione degli Inuit, stanziata nel Circolo Polare Artico. Nel 2005, infatti, il Presidente della Conferenza Circumpolare Artica ha sottoscritto una petizione indirizzata alla Commissione Inter-Americana per i Diritti Umani (IACHR), chiedendo che venissero riconosciute violazioni dei diritti umani dovute all’impatto del riscaldamento globale sul cambiamento climatico. I problemi principali che affliggono queste aree riguardano il ritiro dei ghiacciai e lo scongelamento del permafrost, che hanno causato problemi strutturali alle abitazioni dei villaggi Inuit, ma soprattutto difficoltà di accesso a risorse vitali per quelle popolazioni153.

Altro caso emblematico è quello che riguarda le cosiddette small sinking islands. Un esempio è quello della piccola isola di Tuvalu o dello stato del Kiribati, situati nell’Oceano Pacifico. Le previsioni stabiliscono che il territorio delle isole potrebbe essere gravemente eroso a causa del progressivo innalzamento del livello del mare nei prossimi 50 anni154. E’ più che chiaro che i soggetti colpiti da fenomeni atmosferici di tale portata rischiano di veder letteralmente sparire sotto i loro occhi tutti i beni sui quali potevano vantare un qualsiasi diritto di proprietà, vedendosi costretti ad emigrare nei territori circostanti nel disperato tentativo di far fronte a queste catastrofi.

1.4 I diritti umani e il diritto internazionale ambientale: vantaggi