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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, Sez. L, n. 24778/2019, Marchese, Rv. 655314-01, è intervenuta a dirimere una dibattuta questione interpretativa sulla portata dell’art. 50 della l. n. 183 del 2010, dubitandosi se tale norma stabilisca “unicamente” la sanzione indennitaria a fronte del rifiuto, da parte del lavoratore, di due offerte di stabilizzazione del rapporto di lavoro ovvero

faccia comunque salva la conversione o ricostituzione del rapporto. Ebbene, la Corte ha chiarito che l’indennità prevista dal citato art. 50 per il caso di accertamento giudiziale della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la natura subordinata, non rappresenta l’unica misura sanzionatoria, sostitutiva di tutte le conseguenze normalmente ricollegabili ad un tale accertamento, bensì un indennizzo che tiene luogo del solo risarcimento dei danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo restando il diritto del lavoratore al ripristino ovvero alla “conversione” del rapporto di lavoro, in esecuzione della sentenza.

L’assunto è motivato con il richiamo ai lavorati preparatori, oltre che ad un’interpretazione che valga a salvare la disposizione citata da dubbi di legittimità costituzionale e di violazione del diritto sovranazionale, essendo in tal modo in linea con il principio di effettività ed adeguatezza delle sanzioni, con quello di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele, in quanto volta ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, con salvezza del nucleo centrale della tutela sostanziale costituito dall’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.

Sulla nuova disciplina, con particolare riferimento all’art. 69-bis, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 26, della l. n. 92 del 2012, Sez.

L, n. 12173/2019, Garri, Rv. 653755-01, ha delineato il regime temporale di applicazione della presunzione ivi contenuta – per la quale le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel ricorso delle condizioni indicate dalla stessa disposizione e salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente – affermando che essa si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, decorsi dodici mesi dalla medesima data, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 69-bis, con la rilevante conseguenza che detta presunzione non opera con riferimento ai rapporti di collaborazione cessati prima dell’anno da tale data.

Infine, quanto al regime di decadenza dall’impugnazione, Sez. L, n. 32254/2019, Patti, Rv. 656007-01, ha chiarito che qualora il rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’art.

32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.

653 7. L’indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 2010.

Come chiarito in premessa, si è ormai attribuita valenza autonoma all’indennità in questione perché, nell’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi anche nel corso del 2019, la stessa costituisce ormai il parametro generalizzato di riferimento per la liquidazione del danno in tutte le vicende in cui si venga a sancire la conversione del rapporto a tempo indeterminato, senza essere più riconducibile esclusivamente al contratto a tempo determinato.

Infatti, nel solco tracciato nel 2018 da Sez. L, n. 16435/2018, Negri della Torre, Rv. 649394-01, e Sez. L, n. 20500/2018, Leone, Rv. 650093-01, Sez. L, n.

24100/2019, Patti, Rv. 655066-01, ha ritenuto applicabile il regime indennitario ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione.

Il diritto all’indennità è stato invece escluso da Sez. L, n. 16052/2019, Blasutto, Rv. 654147-01, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato cessato prima della scadenza del termine nullo poiché la predetta indennità spetta solo per il periodo cosiddetto “intermedio”, ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro, e dunque non compete nel caso in cui, accertata l’illegittimità del termine, non ne consegua la riammissione in servizio del lavoratore (nella specie per dimissioni rassegnate in data antecedente alla data di scadenza del termine apposto al contratto).

Infine, sul piano della misura dell’indennità, è stato ribadito (Sez. 6 - L, n.

25484/2019, Leone, Rv. 655427-01) quanto già affermato da Sez. L, n. 01320/2014, Nobile, Rv. 629923-01, in ordine ai limiti del sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ristretto – quanto alla determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo, al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 – solo al caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. Sulla stessa linea, è stato osservato che il fatto storico decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell’indennità, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della concreta determinazione della stessa (Sez. 6 - L, n. 28887/2019, Leone, Rv.

655596-01).