La tutela del diritto alla salute, per tramite del divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti, è garantita anche grazie ad un altro organo facente parte del sistema del Consiglio d’Europa: il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT).
Istituito nel 1987 con la Convenzione europea contro la tortura186, il CPT è un organo composto da “esperti indipendenti ed imparziali” in numero pari a quello degli Stati ratificanti la Convenzione187.
L’operato del CPT è complementare a quello della Corte EDU: mentre lo strumento giurisdizionale è di natura successiva ed ha la funzione di accertare le violazioni del divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti ex post, l’intervento
184 Corte EDU, 3 aprile 2001, Keenan v. the United Kingdom, ric. n. 27229/95; Corte EDU, 11 luglio 2006, Rivière v. France, ric. n. 33834/03; Corte EDU, 16 ottobre 2008, Renolde v. France, ric. n.
5608/05; Corte EDU 20 gennaio 2009, Güveç v. Turkey ric. n. 70337/01; Corte EDU, 09 ottobre 2012, Çoşelav v. Turkey, ric. n. 1413/07 (gli ultimi due casi riguardano rispettivamente il tentato suicidio e il suicidio di detenuti minorenni in carceri per adulti); Corte EDU, 19 luglio 2012, Ketreb v. France, ric. n.
38447/09.
185 CECCHINI F., La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza, cit., p. 32.
186 L’istituzione è stata prevista dall’Art.1 della Convenzione.
187 Gli esperti sono eletti dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa tra i nominativi segnalati dalle delegazioni nazionali. Sono solitamente giuristi, medici o comunque esperti in questioni penitenziarie/di polizia e non possono partecipare alle ispezioni degli istituti dei loro paesi d’origine.
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del CPT è di carattere preventivo e dunque mira ed evitare che tali violazioni siano poste in essere188.
Questo genere di intervento è garantito fondamentalmente mediante lo strumento della “visita” nei luoghi di privazione della libertà presenti nel territorio degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Successivamente alla visita è redatto un rapporto dettagliato sulle condizioni degli istituti visitati, nel quale il CPT fa le opportune rilevazioni e raccomandazioni e può chiedere allo Stato informazioni aggiuntive in merito alle condizioni accertate. Il rapporto è trasmesso allo Stato, che è tenuto a conformarsi alle raccomandazioni del CPT ed è solitamente invitato a fornire una risposta alle questioni sollevate dal Comitato.
L’intento di questo meccanismo è quello di costruire un dialogo costruttivo tra stato e CPT, basato su due principi fondamentali: la collaborazione e la riservatezza. Il principio di riservatezza implica che la pubblicità dei rapporti, delle raccomandazioni e delle risposte dello Stato sia subordinata al consenso dello Stato alla stessa; al contempo il principio di collaborazione mira a far sì che lo Stato tenga concretamente in considerazione il parere del CPT. La mancanza di collaborazione può essere sanzionata con una dichiarazione di pubblico biasimo dello Stato renitente189.
Le visite possono avere natura periodica, specifica (nel caso di intervento su segnalazione) ovvero di prosieguo (per verificare se lo Stato si è conformato alle raccomandazioni stilate successivamente ad una visita)190. In ogni caso, il Comitato ha la facoltà di intervistare le persone informate e di accedere liberamente ai luoghi ed ai documenti che possono essere di suo interesse ai fini della valutazione delle condizioni degli istituti visitati191.
Inoltre, il CPT redige annualmente un rapporto generale sulle proprie attività, che molto spesso contiene riferimenti alle condizione di salute dei detenuti negli istituti visitati e raccomandazioni agli Stati in merito a questo profilo192. Grazie ai rapporti annuali redatti nel tempo, il CPT ha composto un catalogo di standard con riferimento
188 CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, cit., p. 40.
189 RUOTOLO M., Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., p. 43, nota 111.
190 CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, cit. p.40.
191 CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, cit., p.40.
192 Ad esempio, nel rapporto annuale del 2016, pubblicato il 20 aprile 2017, il CPT analizza le problematiche concernenti la custodia cautelare e dedica un paragrafo al tema della tutela della salute in queste ipotesi.
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alle varie questioni di volta in volta sollevate, standard che fungono ora da linee-guida per gli Stati sui livelli richiesti in ciascun ambito dal CPT.
Standard particolari sono richiesti in merito ai servizi di assistenza sanitaria in carcere che, come notato dallo stesso Comitato, costituiscono “materia di diretta pertinenza al mandato del CPT 193 in ragione del fatto che un’assistenza sanitaria mancante o scadente può comportare una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.
All’interno degli estratti dei rapporti in merito a questo profilo, l’attenzione del CPT è rivolta a sette aspetti fondamentali, ossia: a) l’accesso ad un medico, b) l’uguaglianza della cura, c) il consenso del paziente e la riservatezza, d) l’assistenza sanitaria preventiva, e) l’assistenza umana, f) l’indipendenza professionale, g) la competenza professionale194.
Per comprendere il contenuto delle linee-guida concernenti l’assistenza sanitaria è opportuno riprendere brevemente alcuni dei principi fondamentali che emergono in questa materia.
Anzitutto il CPT sottolinea la necessità di una visita contestuale all’ingresso in carcere del detenuto, a cui deve seguire un’opportuna informazione circa il diritto all’assistenza sanitaria e le modalità di fruizione di questa. Il soggetto recluso deve inoltre avere accesso ad un medico in ogni momento e le cure garantite all’interno del carcere devono essere, anche a parere del CPT, paragonabili a quelle garantite all’esterno del carcere. Vista l’alta incidenza di sintomi psichiatrici tra i detenuti, deve essere garantita la presenza all’interno dei luoghi di reclusione di uno psichiatra e tale servizio deve assicurare un’assistenza specifica ed adeguata ai soggetti con problematiche di natura mentale.
Nonostante la peculiarità dell’ambiente carcere, il Comitato richiede che il rapporto medico paziente sia basato sulla confidenzialità e che la medicina penitenziaria non abbia solo funzione di cura ma anche di prevenzione di patologie fisiche e mentali.
A questo scopo, l’attenzione del CPT ricade anche sugli aspetti legati all’approvvigionamento, alle condizioni igieniche, al riscaldamento, all’illuminazione e, infine, all’aerazione delle celle. Come si diceva sopra trattando della giurisprudenza EDU in materia di spazio minimo della stanza di pernottamento, importanza centrale
193 CPT/Inf (93)12-part, pt. 31.
194 CPT/Inf (93)12-part, pt. 32.
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hanno poi gli standard delineati in quest’ambito dal CPT che, a seguito di prese di posizioni non sempre coerenti è infine intervenuto nel 2015 con un rapporto avente proprio lo scopo di chiarire la questione. In particolare, il CPT è giunto a precisare che lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto debba essere pari ad almeno 6 mq qualora questo sia ristretto in cella singola e almeno 4 mq in caso di celle multiple, chiarita in ogni caso l’esigenza di scomputare gli spazi dedicati ai servizi igienici195.
Linee guida sono poi dettate in tema di malattie infettive, di prevenzione del suicidio, di trattamenti coercitivi e di assistenza ai soggetti particolarmente vulnerabili.
Infine, il CPT sottolinea la necessità di garanzia dell’autonomia del personale sanitario rispetto all’amministrazione penitenziaria ed inoltre è richiesto che tale personale abbia una preparazione professionale di natura specialistica.