In merito alla compatibilità dello stato di salute con la detenzione una discorso specifico va fatto per quanto concerne le problematiche connesse alla salute mentale.
Anche in questo caso la giurisprudenza della Corte europea è molto corposa, si cercherà
172 Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia (n. 2),cit., § 82 e § 84 in cui si legge che le conclusioni delle autorità interne sulla gravità delle patologie sono da prendere con beneficio di inventario.
173Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia (n. 2), cit., § 83.
174 MANCA V., La corte dei diritti dell’uomo torna a pronunciarsi, cit., p. 14.
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quindi di riprendere i principi fondamentali in materia con uno sguardo ad alcune delle sentenze più importanti.
Gli elementi che vengono in rilievo nella valutazione di compatibilità sono i medesimi che rilevano nel caso di problematiche di natura “fisica”, e dunque la compatibilità è valutata tenendo conto del quadro clinico del soggetto, della qualità dell’assistenza medica e delle cure accessibili in carcere nonché, infine, dell’adeguatezza del mantenimento della misura detentiva175.
D’altra parte, la Corte ha altresì espresso la necessità di tenere in considerazione la particolare vulnerabilità del soggetto con problemi psichici e la necessità di questo di essere sottoposto ad assistenza medica specifica176. Per questo motivo è stato considerato violato il divieto di trattamenti disumani e degradanti nel caso in cui il soggetto sia assegnato alla sezione ordinaria dell’istituto penitenziario senza alcuna differenziazione rispetto agli altri detenuti177 ed i giudici hanno chiarito delle condizioni di detenzione inadeguate per un soggetto sano sono da considerare inadeguate sicuramente e soprattutto per il detenuto con problemi di salute mentale178.
Al contempo, però, è stato più volte censurato anche l’operato dell’amministrazione che abbia provveduto all’individuazione di una sistemazione diversificata, come il reparto psichiatrico del carcere, qualora questa misura non si sia rivelata idonea nel caso di specie ovvero siano comunque mancate le terapie adeguate179.
È stato poi chiarito che lo stato non può opporre a propria discolpa l’assenza di strutture idonee all’accoglimento di soggetti con problematiche psichiche180 e che, come
175 Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sławomir Musiał v. Poland, ric. n. 28300/06.
176 La Corte fa riferimento non solo a una generica assistenza psicologica e psichiatrica, bensì a quella che si rivela essere, nel caso di specie, l’assistenza più adeguata per far fronte alla situazione concreta. Si vedano, a titolo di esempio, Corte EDU, 21 dicembre 2010, Raffray Taddei v. France, ric. n.36435/07 (concernente il caso di una donna affetta, tra l’altro, da sindrome di Münchausen e da anoressia); Corte EDU, 17 novembre 2015, Bamouhammad v. Belgium, ric. n. 47687/13 (in merito ad un soggetto affetto dalla cd. sindrome da prisonizzazione); Corte EDU, 8 novembre 2011, Z.H. v. Hungary, ric. n. 28973/11 (in merito ad un soggetto sordomuto).
177 Corte EDU, 18 dicembre 2007, Dybeku v. Albania, ric. n. 41153/06.
178 Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sławomir Musiał v. Poland, cit.; Corte EDU, 1 ottobre 2013, Ţicu v.
Romania, cit.
179 Inter alia Corte EDU 2 ottobre 2012, L.B. v. Belgium, ric. n. 22831/08, (è da notare che in questo caso la Corte ha accertato la violazione dell’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e non dell’art. 3; Corte EDU, 10 gennaio 2013, Claes v. Belgium, ric. n. 43418/09; Corte EDU, 6 Settembre 2016, W.D. v.
Belgium, ric. n. 73548/13.
180 Inter alia Corte EDU 2 ottobre 2012, L.B. v. Belgium, cit.; Corte EDU, 10 gennaio 2013, Claes v.
Belgium, cit.; Corte EDU, 26 aprile 2016, Murray v. The Netherlands, ric. n. 10511/10 (la recente
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nel caso di problematiche di natura non mentale, per la violazione dell’art. 3 CEDU non è richiesta l’intenzionalità del comportamento lesivo, ben potendo essere censurata anche un’inazione o una negligenza dell’amministrazione preposta181.
La particolare vulnerabilità del mentally-ill offender condiziona, secondo la Corte di Strasburgo, anche l’aspetto probatorio della violazione del divieto di trattamenti disumani e degradanti. È stato, infatti, più volte sottolineato che deve essere tenuta in considerazione la particolare posizione di debolezza del ricorrente che può tradursi nell’incapacità, in alcuni casi, di lamentare in modo specifico e dettagliato un trattamento lesivo182.
Molto spesso, soprattutto nelle sentenze più recenti, la Corte ha fatto riferimento alle Regole penitenziarie europee, evidenziando come esse forniscano agli stati raccomandazioni puntuali anche in tema di compatibilità e carceraria e mental health e dunque, in virtù di ciò, è stato rammentato che rappresentano il parametro per la valutazione della legittimità della condotta dello stato183.
sentenza tratta il caso di un cittadino residente nelle isole di Aruba e Curaçao (al tempo Antille olandesi), ove non vi erano istituti per soggetti con problemi mentali. La Corte ha deciso per la violazione nonostante la scelta di evitare un trasferimento in Olanda fosse stata presa anche per la tutela del ricorrente. Per un approfondimento si veda: BERTOTTI G., Riflessioni e analisi in tema di tutela della salute mentale in carcere: la sentenza Murray c. Olanda, in www.giurisprudenzapenale.it, 4 marzo 2017.
181 Corte EDU, 03 maggio 2012, M.S. v. the United Kingdom, ric. n. 24527/08.
182 Corte EDU, 20 gennaio 2009Sławomir Musiał v. Poland, cit. È comunque da notare che se la Corte ha da un lato sottolineato quest’esigenza, dall’altro lato i principi giurisprudenziali del raggiungimento della soglia minima di gravità e della necessaria documentazione circa lo stato di salute e circa le condotte lesive sono comunque fondamentali nella valutazione in merito alla violazione dell’art.3. Cfr. Corte EDU, 30 luglio 1998, Aerts v. Belgium, ric. n. 25357/94 (in questo caso i giudici hanno considerato non violato l’art. 3 in quanto il ricorrente non aveva fornito la prova del deterioramento della sua salute psichica, e questo nonostante il Comitato europeo per la prevenzione della tortura avesse definito la sezione psichiatrica in questione “al di sotto del minimo accettabile da un punto di vista etico e umanitario). La medesima ratio si ravvisa anche nella più recente Corte EDU, 14 giugno 2007, Novak v. Croatia, ric. n.
8883/04.
183 Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sławomir Musiał v. Poland, cit.; Corte EDU, 1 ottobre 2013, Ţicu v.
Romania, cit.; Corte EDU, 23 febbraio 2012, G. v. France, ric. n.27244/09. In particolar modo, vengono in rilevo l’art. 12 e l’art. 47 delle Regole Penitenziarie che così recitano: art. 47. “1. Devono essere disponibili delle istituzioni o sezioni specializzate, posti sotto diretto controllo medico, per l’osservazione ed il trattamento di detenuti affetti da disturbi psichici o anormalità mentali che non necessariamente rientrano nelle disposizioni della Regola 12. 2. Il servizio medico penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico di tutti i detenuti che richiedono una tale cura e prestare un’attenzione particolare alla prevenzione del suicidio.”
Art. 12. “1. Le persone che soffrono di malattie mentali e il cui stato di salute mentale é incompatibile con la detenzione in un carcere dovrebbero essere detenute in uno stabilimento espressamente concepito a tale scopo. 2. Se, tuttavia, queste persone sono detenute in un carcere, la loro situazione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.”
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Per concludere, è da notare che un’applicazione non dissimile dei principi ora citati si ha anche nei casi di suicidio, sia esso tentato o integrato. In tal caso la tutela è assicurata sia dall’art. 3 CEDU che dall’art. 2 CEDU che prevede il diritto alla vita.
Nel caso di soggetti che presentano un alto rischio suicidario gli obblighi positivi dello Stato in materia di assistenza e di cura sono chiaramente amplificati. La Corte ha ripetuto che per evitare violazioni degli articoli sopra citati è necessaria una sorveglianza rafforzata ed un monitoraggio costante ed effettivo delle condizioni del soggetto, così come dei farmaci somministrati e/o assunti184.
La responsabilità dello Stato, dunque, si basa anche in questo caso sulla conoscenza/conoscibilità del rischio di lesione del diritto alla salute (o del diritto alla vita) ed è rapportata alle misure poste in essere dallo stesso per evitare il verificarsi di detta lesione185.