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CAPITOLO 2 – LA CERTIFICABILITA’ DEI BILANCI IL

2.2 IL DECRETO CERTIFICABILITÀ

2.2.2 Il finanziamento sanitario ordinario corrente

Il finanziamento sanitario ordinario corrente deriva dalle fonti di finanziamento definite nell’atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento assegnate alla Regione, compresa la mobilità attiva

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Legge 30 dicembre 2004, n. 311. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 1, comma 174.

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extraregionale programmata per l’esercizio. Nel dettaglio, il FSR (Fondo Sanitario Regionale) è costituito dal Finanziamento Indistinto, calcolato come differenza tra il fabbisogno complessivo e il finanziamento vincolato, e quello Vincolato, specificatamente destinato al finanziamento di funzioni/obiettivi sanitari.

La spesa sanitaria ordinaria corrente è la spesa per il finanziamento dei LEA, compresa la mobilità passiva extraregionale programmata per l’esercizio e il pay back. In merito a tali operazioni, la GSA rileva gli effetti economico-patrimoniali derivanti sia dalla definizione o assegnazione alla Regione del FSR, che dalla sua ripartizione alle aziende, inclusa la quota trattenuta per il sostenimento delle spese gestite direttamente dalla GSA. La contabilizzazione37 deve avvenire in base ad atti formali, come quello statale di individuazione o assegnazione del FSR alle Regioni, e quello regionale di ripartizione o assegnazione alle aziende. Nell’approvazione e formalizzazione di questi atti sono necessarie apposite scritture contabili di acconto fra Stato e Regione prima, e fra Regione e aziende di conseguenza. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale, le Regioni devono far riferimento alla matrice della mobilità, approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell’atto formale di individuazione del FSR.

Il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata impartisce disposizioni agli enti sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto. Quando si verifica un disallineamento nella valorizzazione dei rapporti tra le Regioni, si rende necessario rilevarne contabilmente l’effetto economico nell’anno e nella GSA. Tutti i flussi di cassa, in entrata e in uscita, inerenti le operazioni precedentemente analizzate, devono obbligatoriamente transitare nei conti di Tesoreria specifici per la sanità38.

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D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; Art. 29. “Principi di valutazione specifici del settore sanitario”.

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Gli accadimenti da rilevare nella contabilità della GSA sono suddivisi tra quelli antecedenti all’individuazione e all’approvazione del FSR, e quelli successivi alla convalida dell’atto formale. Gli accadimenti precedenti all’approvazione dell’atto formale sono quattro, e gli ultimi due, nel caso in cui la Regione proceda mediante acconti secondo il principio di competenza economica, sono rilevati anche dalle aziende nella loro contabilità. Qualora invece la Regione assegni direttamente il FSR alle aziende, le stesse non rileveranno gli acconti, bensì il ricavo.

Gli accadimenti sono i seguenti:

A1) Rilevazione dell’acconto assegnato alla regione

Le Regioni incassano secondo le regole vigenti mensilmente nel conto di Tesoreria Sanità l’acconto calcolato in base alla delibera CIPE dell’anno t- 2. Il responsabile della GSA rileva un credito verso lo Stato per le somme da incassare in acconto e contestualmente la passività per acconto. Al momento dell’assegnazione del FSR, egli ridurrà il credito per la quota di FSR complessivamente spettante;

A2) Incasso dell’acconto nei conti di Tesoreria Sanità

Con l’incasso delle disponibilità finanziarie nel conto di Tesoreria Sanità, il responsabile della GSA rileva l’aumento delle disponibilità liquide di cassa e contestualmente la riduzione dei Crediti verso Stato;

A3) Assegnazione dell’acconto alle aziende

L’acconto incassato dalla Regione, al netto della trattenuta per l’acconto sulle spese accentrate, viene assegnato alle aziende. Il responsabile della GSA rileva un debito verso le singole aziende per gli acconti assegnati e contestualmente un credito verso le aziende per l’acconto assegnato e da distribuire. L’evento è contabilmente rilevante per le aziende che rilevano un credito e contestualmente un debito verso la Regione per l’acconto assegnato;

A4) Erogazione dell’acconto alle aziende

Con l’erogazione degli acconti alle aziende, il responsabile della GSA rileva la diminuzione delle disponibilità liquide in cassa e contestualmente

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la riduzione dei debiti nei confronti delle singole aziende. Ogni azienda deve rilevare l’incremento delle disponibilità liquide in cassa e contestualmente la riduzione del credito verso la Regione per l’acconto assegnato.

Le scritture successive alla rilevazione dell’atto formale sono sette. Alcune di esse necessitano lo svolgimento di più passaggi, come la prima e la quinta che si compongono rispettivamente di cinque e di due scritture diverse. Inoltre, gli accadimenti della quinta e della sesta rilevazione sono significativi anche per le aziende.

Le scritture da registrare sono le seguenti: 1. Rilevazione del FSR indistinto

Le somme di parte corrente assegnate alle Regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale tramite atto formale di individuazione del FSR e delle relative fonti di finanziamento sono iscritte dal responsabile della GSA come credito e contestualmente come passività per risorse finanziare da distribuire;

1 Bis. Rilevazione dei crediti e debiti per mobilità extraregionale dell’anno corrente

La rilevazione dei crediti e dei debiti per mobilità extraregionale dell’anno corrente presenti nell’atto formale di individuazione del FSR viene registrata dal responsabile della GSA. In caso di credito quest’ultimo rileva un aumento del fondo FSR indistinto da distribuire e in contropartita un incremento dei crediti verso lo Stato per mobilità. Nel caso in cui vi sia un debito, invece, viene registrata una riduzione del fondo FSR indistinto da distribuire e in contropartita un incremento dei debiti verso lo Stato per mobilità; 1 Ter. Regolazione dei crediti e debiti per mobilità extraregionale dell’anno corrente

I crediti e debiti per mobilità extraregionale dell’anno corrente sono regolati a valere sulla quota del FSR costituita dalla

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compartecipazione IVA. Per la regolazione dei crediti e dei debiti per mobilità extraregionale dell’anno corrente, il responsabile della GSA deve rilevare un incremento dei crediti per compartecipazione IVA in caso di credito e in contropartita lo storno del credito verso lo Stato per mobilità. In caso di debito, invece, si registra una riduzione del credito verso lo Stato per la compartecipazione IVA e in contropartita lo storno del debito verso lo Stato per mobilità;

1 Quarter. Rilevazione del conguaglio di mobilità extraregionale degli anni precedenti

Per quanto riguarda la rilevazione del conguaglio di mobilità extraregionale relativo agli anni precedenti, le scritture che il responsabile della GSA deve effettuare sono simili a quelle stabilite nella fase precedente, a seconda del valore positivo o negativo del conguaglio. In particolare, nel caso in cui il conguaglio abbia segno negativo, per la Regione il responsabile della GSA rileva una riduzione del fondo FSR indistinto da distribuire e in contropartita un incremento dei debiti verso lo Stato per mobilità. Qualora, invece, il conguaglio abbia segno positivo, la scrittura che la GSA deve effettuare è uguale a quella prevista per la rilevazione del credito per mobilità attiva dell’anno corrente;

1 Quinquies. Regolazione del conguaglio di mobilità extraregionale degli anni precedenti

La regolazione del conguaglio di mobilità extraregionale relativo agli anni precedenti prevede che il responsabile della GSA effettui le medesime scritture della fase precedente a seconda del valore positivo o negativo del conguaglio. In particolare, laddove il conguaglio abbia segno negativo, per la Regione il responsabile della GSA rileva una riduzione del credito verso lo Stato per la compartecipazione IVA ed in contropartita lo storno del debito verso lo Stato per mobilità. Qualora il conguaglio abbia segno positivo, la

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scrittura che la GSA deve effettuare è uguale a quella prevista per la regolazione del credito per mobilità attiva dell’anno corrente;

2. Rilevazione del FSR vincolato

Nell’atto formale di individuazione del FSR e delle relative fonti di finanziamento vengono individuate anche le quote di FSR vincolato; 3. Incasso della rimessa della quota (indistinta e vincolata) del

finanziamento del SSN nei conti di Tesoreria Sanità

La rimessa mensile relativa alla quota di FSR viene suddivisa in base alle varie tipologie di crediti rilevati nei confronti dello Stato e della Regione per le quote di finanziamento indistinto e vincolato. Per il relativo incasso il responsabile della GSA deve rilevare l’aumento delle disponibilità liquide e, contestualmente, la riduzione dei crediti;

4. Individuazione delle fonti di finanziamento per gli acconti già incassati

Nel momento in cui vengono comunicate alla Regione le fonti di finanziamento in relazione alle quali ha incassato gli acconti, il responsabile della GSA deve rilevare la riduzione dei crediti, suddivisi nelle varie tipologie previste dall’atto formale di individuazione del FSR e, contestualmente, la riduzione delle passività per gli acconti già incassati;

5. Assegnazione del FSR (indistinto e vincolato) alle aziende

Per la parte di finanziamento che la Regione conferisce alle aziende, in sede di riparto il responsabile della GSA storna la passività per il FSR (indistinto e vincolato) da distribuire iscrivendo contemporaneamente i debiti alle singole aziende. Per quanto riguarda la quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, in sede di riparto del FSR, il responsabile della GSA storna la passività per il FSR (indistinto e vincolato) da distribuire e rileva in contropartita la relativa quota di proventi. Ogni azienda deve effettuare la corrispettiva scrittura contabile, ossia rilevare il credito verso la Regione per spesa corrente e contestualmente i valori di dettaglio riferiti ai ricavi ed ai costi;

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5.bis Rilevazione della quota FSR non assegnata alle aziende ed alla GSA

Questa rilevazione è necessaria se al termine dell’esercizio la Regione non ha ancora assegnato l’intero importo del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale, individuato dall’atto formale di individuazione del FSR e delle relative fonti di finanziamento. Le somme non assegnate devono essere attribuite alla GSA;

6. Erogazione della rimessa alle aziende, al netto dell’eventuale acconto già erogato

Al momento del versamento della quota di finanziamento già assegnata dalla Regione alle aziende, il responsabile della GSA storna i debiti verso le singole aziende e rileva un’uscita di cassa, in quota parte al netto della quota già versata alle aziende in regime di acconto. Ogni azienda deve effettuare la relativa scrittura contabile, ossia rilevare l’aumento delle disponibilità liquide in cassa e contestualmente sia la chiusura del debito verso la Regione per l’acconto assegnato, che la riduzione del credito verso la Regione per spesa corrente;

7. Rilevazione del “delta tariffe”

Il differenziale tra la tariffa regionale e la tariffa TUC39 comporta la necessità di rilevare nella contabilità della GSA un costo o un ricavo per “delta tariffe”. Infatti, qualora la Regione applichi tariffe diverse rispetto a quelle utilizzate dal TUC nella regolazione dei rapporti fra le Regioni, si può creare un disallineamento. Nel caso in cui la tariffa regionale sia maggiore rispetto alla tariffa TUC, la Regione deve riconoscere alle aziende una quota superiore rispetto a quanto remunerato dalle altre Regioni e, pertanto, la differenza genera un costo della GSA. Viceversa,

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Tariffa Unica Convenzionale, è una tariffa di remunerazione delle prestazioni sanitarie applicata nell’ambito della mobilità sanitaria extraregionale. Viene definita annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

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se la tariffa regionale è inferiore alla tariffa TUC, la Regione deve riconoscere alle aziende una quota minore rispetto a quanto remunerato dalle altre Regioni, generando un ricavo della GSA.

In relazione alle rilevazioni esaminate è opportuno che il responsabile regionale, terzo rispetto al responsabile della GSA, svolga ulteriori procedure e controlli interni, in particolare in materia di:

 acconto, in merito alle fasi di attribuzione alla Regione e del successivo incasso;

 conferimento ed erogazione dell’acconto alle aziende;

 rilevazione del FSR (indistinto e vincolato) e successivo incasso delle rimesse, con contestuale individuazione delle fonti di finanziamento;

 assegnazione del FSR (indistinto e vincolato) alle aziende, nonché erogazione delle rimesse alle stesse;

 mobilità attiva e passiva extraregionale, sia dell’anno corrente che degli anni precedenti;

 eventuale “conferimento” alle aziende della mobilità attiva e passiva extraregionale, sia dell’anno corrente che degli anni precedenti;

 individuazione del delta tariffe.