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La contabilità economico patrimoniale nella GSA

CAPITOLO 2 – LA CERTIFICABILITA’ DEI BILANCI IL

2.2 IL DECRETO CERTIFICABILITÀ

2.2.1 La contabilità economico patrimoniale nella GSA

Con il D.lgs. n. 118 del 2011 si prevedeva l’istituzione di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata, presso la Regione, deputato all’introduzione e alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, volta a rilevare in modo sistematico e continuativo i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione, lo Stato, le altre Regioni/Province autonome, le Aziende Sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai servizi sanitari regionali. Ogni Regione deve individuare un responsabile della GSA, a cui spettano compiti di tenuta della contabilità economico-patrimoniale. Qualora la Regione scelga di non gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, essa è tenuta a darne preventivamente comunicazione sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che al Ministero della Salute; in ogni caso, è obbligata ad individuare un responsabile, in questo caso per le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari. In particolare il responsabile della GSA presso la Regione è tenuto:

 a curare la registrazione dei fatti gestionali della GSA nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio;

 all’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio della GSA presso la Regione;

 alla coerente compilazione dei modelli ministeriali CE e SP relativi alla GSA, con il bilancio di esercizio della GSA presso la Regione;

 alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della GSA e degli enti del SSR. In sede di assestamento, il responsabile della GSA garantisce la coerenza del

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bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP consolidati regionali;

 ad assicurare, insieme al responsabile della predisposizione del bilancio regionale, il raccordo e la riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

I libri contabili obbligatori nella GSA sono il libro giornale, in cui sono registrati tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d’esercizio, e il libro degli inventari, che contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla GSA presso la Regione.

Il responsabile della GSA deve garantire l’esistenza e l’applicazione delle procedure di comunicazione, di archiviazione e di riscontro e dei relativi controlli interni circa:

 la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità;

 la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio finanziario;

 la riconciliazione dei dati di cassa;

 la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione statistica dei conti con le risultanze della contabilità;

 la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Nel D.lgs. n. 118 del 2011 si prevedeva anche l’individuazione di un ulteriore responsabile regionale, da intendersi come terzo rispetto al responsabile della GSA34, che certifichi, con riferimento alla GSA presso la Regione, la rendicontazione trimestrale e quella annuale. Il responsabile regionale terzo verifica l’affidabilità delle predette procedure e dei correlati controlli interni, svolge le attività stabilite nel proprio programma di verifica e redige un’apposita relazione di attestazione.

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D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; art. 22. “Individuazione delle responsabilità all’interno delle Regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la Regione”.

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La GSA è configurata dalla normativa come quell’entità che, in relazione alle operazioni finanziate con risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale, regola e registra i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti, da una parte fra la singola Regione, lo Stato e le altre Regioni/Province autonome, e dall’altra fra la singola Regione, le Aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, nonché, all’interno della Regione, tra la GSA ed il bilancio regionale.

Il D.lgs. n. 118 del 201135 ha previsto l’obbligo da parte delle Regioni di articolare i capitoli di contabilità finanziaria sia nella sezione delle entrate che in quella delle uscite per garantire una specifica perimetrazione del finanziamento attribuito al Servizio Sanitario Regionale. A tale perimetrazione corrisponde l’insieme delle operazioni da registrare da parte della GSA in contabilità economico-patrimoniale in termini di ricavi/attività e costi/passività della GSA.

Le entrate sono suddivise in:

 finanziamento sanitario ordinario corrente. Deriva dalle fonti di finanziamento definite nell’atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento reperite dall’Ente regionale, compresa la mobilità attiva extraregionale programmata per l’esercizio;

 finanziamento sanitario aggiuntivo corrente. Deriva da atti di finanziamento regionale aggiuntivo, compresi quelli destinati all’erogazione di livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), da pay back e dall’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale;

 finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso. Deriva dagli eventuali provvedimenti regionali di ripiano del disavanzo sanitario pregresso, anche mediante l’aumento di aliquote fiscali, e dai meccanismi fiscali stabiliti dalla vigente legislazione in materia

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D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 20. “Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali”.

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di copertura dei disavanzi sanitari regionali36. La Regione può accedere a finanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato se previsti dalla legislazione nazionale vigente;

 finanziamento per investimenti in ambito sanitario. Deriva da atti di finanziamento per gli investimenti strutturali nel Servizio Sanitario Nazionale, compreso il programma pluriennale straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

Per le voci di spesa, nella casistica relativa alla GSA, si possono individuare:

 la spesa sanitaria ordinaria corrente. E’ la spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA, che comprende la mobilità passiva programmata per l’esercizio e il pay back;

 la spesa sanitaria aggiuntiva corrente. E’ la spesa aggiuntiva corrente per il finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

 la spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso;

 la spesa per investimenti in ambito sanitario. E’ la spesa in conto capitale, con separata evidenza degli interventi per l’edilizia sanitaria.