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Il mercato delle piattaforme di intermediazione

2. La definizione del mercato rilevante nelle Sharing

2.1. Il mercato delle piattaforme di intermediazione

L’attività economica principale di una piattaforma di condivisione è sicuramente l’incontro tra domanda e offerta. Quindi in questo senso adempie alla funzione di intermediazione che consiste, da un lato alla facilitazione nella fornitura di beni e servizi da parte di individui ( che ai fini della concorrenza vengono considerati come imprese) e dall’altro lato la ricerca dei consumatori che necessitano di questi beni e servizi. In questo senso le Sharing Economy vengono considerate come appartenenti c.d. mercati a “due versanti” ( two- sided markets) .73

72 Comunicazione della Commissione Europea “sulla definizione del

mercator rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C

372/5

73 I mercati a due versanti (o two-sided markets) sono mercati caratterizzati dalla presenza di una piattaforma, gestita da un operatore, che svolge la funzione di luogo di incontro o collegamento sia fisico sia virtuale fra due gruppi interdipendenti di soggetti (ciascuno appartenente ad un versante) e consente loro di realizzare delle transazioni o, più in generale, delle interazioni, minimizzandone i costi.

Il dibattito infatti si concentrato sul fatto che ai fini del diritto della concorrenza, le imprese a due versanti possono operare su uno o due mercati rilevanti.

La Commissione Europea nel 2009 ha contribuito ad inquadrare le imprese operanti in mercati a due versanti. Inoltre in un report dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), si è definito le imprese su due versanti come una situazione in cui due distinti gruppi di utenti interagiscono tra loro attraverso una piattaforma comune e l’utilità di unirsi alla piattaforma o meno dipende dalle aspettative rispetto alle dimensioni del network.74 Il

rapporto OCSE ha rilevato che “ un esatta definizione del mercato rilevante è meno importante dei legami che ci sono tra i “due versanti” e della complessità delle interrelazioni tra i vari gruppi di consumatori. presi in considerazione. Essa sottolinea che i metodi di definizione del mercato convenzionali ideate specialmente per i mercati “unilaterali” (one sided market) non tengono conto delle differenti considerazioni sulla massimizzazione del profitto presenti nel mercato a due versanti. Quindi questi non sono strumenti adeguati da utilizzare a meno che non vengano modificati. 75

La Commissione Europea ha poi notato che in alcuni casi i mercati bilaterali, descritti fino ad ora, potrebbero costituire un unico mercato (invece di separare i mercati rilevanti per ciascuno dei due lati delle attività commerciali sottostanti). La Commissione nell’analizzare il caso di acquisizione Travelport/Worldspan ha identificato uno di questi mercati unici bilaterali detti pocanzi, nel caso specifico sono dei sistemi globali di distribuzione (GDS) , che sono delle piattaforme transnazionali che consentono le interazioni trai fornitori di servizi di viaggio (ad es. aeroporti, hotels, noleggio auto) e le agenzie di

74 OCSE “Policy Roundtables: Two Sided Markets” DAF/COMP(2009)20, p.157.

viaggi.76 A livello nazionale in Europa vediamo invece l’autorità

garante della concorrenza olandese (Nederlandse Mededingingsautoriteit) che ha considerato il caso Bloemveiling Aalsmeer/Flora-Holland come un ulteriore situazione in cui si è provveduto a definire un mercato bilaterale operante come in un unico mercato rilevante. In questo preciso caso, considerando la forte dipendenza dei due lati del mercato si è provveduto a definire un unico mercato rilevante per il commercio di prodotti ornamentali da giardino.77

Alla luce degli esempi fatti e dato che le Sharing Economy normalmente coinvolgono una parte sola per ogni lato, l’ipotesi prevalente è che le piattaforme sono attive in un unico mercato rilevante per entrambi i lati di intermediazione.

2.1.1. Il mercato del prodotto

La Commissione Europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza in diverse occasioni si sono trovate a valutare il mercato rilevante del prodotto per le imprese che operano su due versanti, in particolare nei contesti di controllo delle fusioni. In alcuni recenti casi infatti il mercato rilevante è stato individuato con riferimento al prodotto o al servizio che viene fornito attraverso la piattaforma. Nel caso Travelpost/Worldspan78, la Commisione Europea ha ritenuto

che le piattaforme GDS fossero gli intermediari che connettevano due

76 Decisione della Commissione Europea Caso COMP/M.4523-

Travelport/Worldspan, che dichiara una concentrazione compatibile con il

mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE.

77 Autorità Garante della Concorrenza Olandese Caso 5901/184

Bloemenveiling Aalsmeer contro FloraHolland, decisione del 21 Agosto

2007

78 Decisione della Commissione Europea Caso COMP/M.4523-

diverse categorie di consumatori. Le piattaforme GDS si impegnano infatti ad un raffronto dei dati forniti dai fornitori di servizi di viaggio ( che operano a monte) e la corrispondenza di queste con le agenzie di viaggio ( che operano a valle ). Le piattaforme di Sharing Economy svolgono un servizio simile ma l’interazione è con il consumatore finale.

Allo stesso modo, per fare un raffronto a livello nazionale, l’autorità garante della concorrenza inglese ha stabilito che le attività dei siti confronto dei prezzi (in inglese price comparison website PCWs) costituiscono un mercato rilevante distinto. Anche in questo caso è stato comunque ritenuto un mercato bilaterale dove questi siti ad esempio forniscono un raffronto tra le polizze auto private per i consumatori e le opportunità di vendita per gli assicuratori. 79Questa

valutazione è stata poi sviluppata dalla CMA in ulteriore report del giugno del 2015 che riguardava l’uso commerciale dei dati dei consumatori. La CMA ha affermato che i siti per la comparazione dei prezzi non forniscono assicurazioni in senso stretto ma si tratta di una piattaforma che consente ai consumatori di richiedere dei preventivi ad una vasta gamma di assicuratori.80

Sulla base di queste decisioni si può concludere che l’attuale prassi decisionale è che le piattaforme di Sharing economy sono generalmente attive nel mercato rilevante del prodotto dove esse stesse fungono da intermediari per la fornitura.

2.1.2. Il mercato geografico

Per l’individuazione del mercato rilevante dal punto di vista geografico possiamo citare il caso Google/Doubleclick nel quale la

79 Competition and Markets Authority, “Private Motor Insurance Market

Investigation”(Final Report, 24 September 2014)

80 Competition and Market Autority Report “Commercial use of consumer

Commissione ha confermato che il mercato interessato è quello appartenente alla Spazio Economico Europeo (SEE).81 Giunse a

questa conclusione soprattutto con riferimento al fatto che la tecnologia ha permesso che i servizi on line possano essere forniti indipendentemente dai confini; in secondo luogo il paese o la lingua non sono specificità significative e i servizi di intermediazione non dipendono dal contenuto degli annunci che vengono intermediati. E’ importante sottolineare come le diverse indagini di mercato abbiano dimostrato che in generale che la presenza locale degli intermediari in ogni paese possa essere vantaggiosa ma non è assolutamente necessaria.82

Questo esempio è stato riportato perché le piattaforme di Sharing Economy spesso svolgono una funzione di intermediazione simile a quella che era stata valutata nel caso Google/Doubleclick, in questo senso sarebbe utile individuare le tre condizioni utilizzate nel caso deciso dalla Commissione per l’individuazione del mercato rilevante geografico anche per le piattaforme di Sharing Economy. Per quanto riguarda la prima determinante si applica a priori anche alle piattaforme dell’economia della condivisione, sul secondo e terzo punto che riguardano relativamente le specificità linguistiche e in riferimento alla differenziazione sul contenuto, bisogna valutarli alla luce dei prodotti o servizi che devono essere intermediati.

81 Decisione della Commissione Europea Caso COMP/M.4731

Google/Doubleclick 2008. Nel 2007 la Commissione europea aveva deciso

di aprire un'indagine approfondita sulla proposta di acquisizione da parte della statunitense Google della società pubblicitaria online DoubleClick, anch'essa statunitense. Dalla prima analisi dell'operazione, infatti, emergono problemi di concorrenza in alcuni settori della pubblicità online. La Commissione Europea autorizzo la compagnia americana Google all’acquisizione concludendo che l’operazione “non impedirebbe in maniera significativa la concorrenza nello Spazio economico europeo”.

2.2. Il mercato rilevante della fornitura dei prodotti