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Il mercato rilevante della fornitura dei prodotti e

2. La definizione del mercato rilevante nelle Sharing

2.2. Il mercato rilevante della fornitura dei prodotti e

Come accennato in precedenza oltre al mercato rilevante per le piattaforme di intermediazione, la prassi ormai ha distinto da questo un merco per la fornitura dei prodotti. Secondo la dottrina dominante non è possibile dare una definizione precisa sul mercato rilevante dei prodotti e dei servizi forniti tramite le piattaforme di condivisione , si possono fare però delle osservazioni generali soprattutto rispetto alle dinamiche competitive tra fornitori che offrono i loro prodotti e servizi attraverso le piattaforme di condivisione e i fornitori commerciali tradizionali che vendono i loro prodotti o servizi direttamente ai consumatori.83

Questa relazione può essere spiegata attraverso l’aiuto di un caso, in particolare le problematiche sollevate dalla piattaforma Uber e come la sua presenza abbia colpito il mercato tradizionale dei taxi con licenza nonché anche il mercato dei veicoli a noleggio privato.

Possiamo iniziare, osservando che il mercato rilevante nel servizio dei trasporti è distinto in due mercati: da un lato il mercato dei taxi (intendendosi quelli forniti di licenza) e dall’altro il mercato dei veicoli a noleggio privato. A primo impatto Uber sembra ricadere tra i due mercati. La differenza è che i taxi possono essere fermati fisicamente o digitalmente senza dove contattare l’head-quarter. Uber invece funziona attraverso una propria “app” che permette di vedere quali sono i veicoli più vicini e chiamarne uno. Questo fa si che gli autisti di Uber circolino nelle zone dove solitamente vengono fermati

83 G. LOUGHER, S. KALMANOWICZ, “EU Competition Law in The

Sharing Economy” in Journal of European Competition Law & Practice,

i taxi.84 Infatti vediamo che Uber è molto più simile ad un veicolo

privato a noleggio, sempre tramite l’app le auto devono essere prenotate e gli autisti prendono il cliente in un luogo preciso e lo trasportano in un luogo concordato ancora prima di salire sul veicolo. Vediamo infatti che ad esempio a Londra Uber è considerato come un operatore di un noleggio privato.

L’aumento sempre più sostanzioso di persone che utilizzano Uber può essere spiegato perché Uber pratica prezzi più bassi, che sono possibili grazie a costi inferiori per la fornitura del servizio rispetto al trasporto commerciale tradizionale. Uber offre servizio che è praticamente svolto grazie l’app e impiega quindi molto meno personale. La società inoltre non fornisce essa stessa i veicoli ai propri autisti. E’ noto ormai che poi rispetto ai taxi ne gli autisti ne Uber stessa sono tenuti a rispettare determinati obblighi normativi che sono particolarmente costosi. E’ per questo che in molti hanno detto che non vi è parità di condizioni.

Vediamo poi che la scelta di clienti di utilizzare Uber piuttosto che un taxi o il noleggio privato deriva anche dal fato che esso permette di risparmiare tempo, denaro, come detto, e fatica soddisfacendo le esigenze e le preferenze dei veicoli. Tramite l’app essi possono scegliere ad esempio tra le opzioni di trasporto come economico o di lusso. E in considerazione di questi vantaggi che molti potenziali clienti del trasporto tradizionale perdono clienti.

Dal punto di vista della concorrenza bisogna tenere conto che oggi la concorrenza non avviane solo al livello della effettiva prestazione del servizio di trasporto, ma l’acquisto (in questo caso l’intermediazione) dei servizi di trasporto è diventato di per sé un attività economica indipendente. Questo fondamentalmente ci serve per dire che non

84 Per questo motivo ad esempio in Francia con la legge “n° 2014-1104 du

1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur” si è previsto che pure gli autisti Uber tornino ad una sorta base

abbiamo solo il mercato rilevante dei taxi con licenza e quello del noleggio privato di vetture, ma che bisognerebbe prendere in considerazione la nascita di un mercato separato rappresentato dalla prenotazione tramite app di questi servizi. Quindi si può concludere che l’emergere di Uber e piattaforme tecnologiche simili ha portato un unico mercato rilevante per i servizi di trasporto (compresi taxi e noleggi privati) e la rispettiva intermediazione. Questa evoluzione del diritto della concorrenza è necessaria in quanto le valutazioni statiche non si adattano ai mercati in rapida evoluzione.

3. Digital Single Market Strategy della Commissione

Europea

Qualsiasi discussione sulla disciplina della concorrenza e le Sharing Economy deve partire da un contesto molto più ampio nel quale rientrano le diverse iniziate dell’Unione Europea verso la costruzione di un mercato unico digitale e la sempre più attenzione delle autorità nazione di tutto il mondo sulle relazioni tra concorrenza e tutela dei consumatori in ambito digitale.

La strategia per un mercato unico digitale si concentra sue quelle che sono le barriere regolamentatrici che di fatto impediscono un’economia digitale comune a tutta l’Europea.

L’obbiettivo della Commissione Europea è quello di creare un ambiante adatto alle piattaforme on line, ed in questo senso ha intrapreso un’analisi completa del ruolo delle piattaforme on line, comprese quelle tipiche dell’economia della condivisione, con lo scopo di valutare quali sono le azioni necessarie. 85E’ ampiamente

85 Commissione Europea “Questions and Answers-Digital Single Market

riconosciuto che le leggi sulla concorrenza e le leggi di tutela dei consumatori costituiscono un elemento chiave di tale valutazione. La Commissaria Europea per la Concorrenza Marghret Vestager ha osservato che la Commissione ha già ricevuto diverse lamentale da molte aziende attive nelle Sharing Economy. Le lamentele riguardano soprattutto le restrizioni imposte dalle legislazioni nazionali di alcuni paesi dell’Unione Europea in particolare sulla possibilità di offrire i loro servizi.86Vestager ha affermato che la Commissione avrebbe

esaminato la questione sia nel breve che nel lungo termine.87 Il

direttore generale dell’Unione Europea per la Concorrenza Johannes Laitenberger ha osservato che le valutazioni sulle piattaforme on line verranno esaminate anche traverso la consultazione pubblica.

La strategia ha dimensione pluriennale e verte su una serie di azioni chiave interdipendenti attuabili soltanto a livello di UE. Le azioni, scelte per la capacità di produrre il massimo effetto, sono realizzabili nel corso del mandato dell'attuale Commissione e saranno portate avanti secondo i principi di qualità̀ della regolamentazione. 88

Ciascun'azione sarà materia di adeguata consultazione e valutazione d'impatto. La strategia per il mercato unico digitale poggerà su tre pilastri e 16 azione chiave: più nel dettaglio, il primo pilastro “favorire un migliore accesso ai consumatori e alle imprese ai beni e ai servizi online in Europa” ha l’obiettivo di rimuovere le maggiori differenze tra il mondo online e offline favorendo il libero movimento di prodotti e servizi.

86 Ad esempio , la compagnia di ride-sharing Uber, sostene che il diritto dei trasporti tedesco è incompatibile con le leggi europee. In particolare afferma che la legge tedesca viola la liberta di stabilimento e di fornire servizi stabiliti dalla direttiva sul commercio elettronico.

87 M. SWIFT “Antitrust will help guide growth of Sharing Economy” in Report from 63rd ABA Antitrust Law Spring Meeting , <http://www.mlex.com/EU/Content.aspx?ID= 667871>, 2015.

88 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio , al Comitato Economico e Sociale e Europeo e al Comitato delle regioni “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”COM(2015).

Il secondo pilastro, “creare le giuste condizioni per lo sviluppo delle reti digitali e dei servizi”, mira ad attrarre maggiori investimenti, stimolare la competitività̀ e assicurare delle condizioni di parità̀ (level-playing field) tra i vari attori della catena del valore. A tal proposito, la strategia sottolinea la necessità di definire un quadro normativo chiaro e trasparente che riguardi principalmente le infrastrutture e le piattaforme digitali, misura questa da tempo invocata dalle Telcos europee.89

Il terzo pilastro, “massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea”, ha come principale destinatario l’industria europea e la sua trasformazione digitale con l’obiettivo di aumentare la competitività̀ industriale europea intervenendo sia sul settore pubblico che sulla diffusione di competenze digitali.

Al fine di garantire il libero movimento di prodotti e servizi (1° pilastro), la strategia propone 8 azioni chiave: la presentazione di proposte legislative per semplificare e rendere efficaci le normative contrattuali transfrontaliere per consumatori e imprese; una revisione del Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; un’iniziativa volta a migliorare il sistema di spedizione dei pacchi rendendolo più̀ trasparente e meno costoso. Dopo un periodo di due anni dall’adozione di questa iniziativa la Commissione valuterà̀ il bisogno di ulteriori misure e la presentazione di proposte legislative volte ad affrontare la questione del geo-blocking e le relative pratiche “non giustificate” che sarebbero causa della frammentazione del mercato interno con conseguenze negative sui consumatori. Tra le azioni della Commissione figurano una revisione della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, una revisione dell’applicazione dell’art. 20 della Direttiva sui servizi e di alcuni aspetti della Direttiva 2000/31/EC riguardante l’e-commerce; un’indagine sulle pratiche

89 Relazione Unioncamere Veneto (Delegazione di Bruxelles) sul Mercato

Unico Digitale ad opera di Samuele Zanatta

concorrenziali nel settore dell’e-commerce, relativa alla vendita di beni o la fornitura di servizi online; presentazione di proposte legislative per riformare la normativa in materia di copyright con l’obiettivo di ridurre le differenze tra i regimi copyright a livello nazionale e consentire un più ampio accesso online ai contenuti permettendo la portabilità dei contenuti acquistati legalmente; facilitare l’accesso transfrontaliero ai servizi legalmente acquistati salvaguardando però il valore dei diritti d’autore del settore audiovisivo; assicurare la certezza normativa per l’utilizzo transfrontaliero di contenuti per scopi specifici (come la ricerca, l’educazione, l’analisi di dati e di testi) attraverso eccezioni armonizzate; chiarire le norme relative alle attività degli intermediari in materia di contenuti protetti dal diritto d’autore; modernizzare l’applicazione transfrontaliera dei diritti d’autore concentrandosi inizialmente sull’approccio “follow the money” e sulle infrazioni commesse su scala commerciale; revisione della Direttiva 93/83/CE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo al fine di garantire un migliore accesso transfrontaliero ai servizi delle emittenti in Europa; presentazione di proposte legislative volte a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal vigente regime dell’IVA e ad armonizzare i diversi sistemi nazionali che oggi rappresentano un ostacolo al commercio transfrontaliero online soprattutto per le PMI.90

E’ opportuno che si creino infrastrutture affidabili supportate dalle migliori condizioni normative per gli investimenti, la concorrenza leale e parità̀ di condizioni. Al fine di procedere in questa direzione, è necessario (2 pilastro): revisionare la regolamentazione europea in

90 Confindustria “La strategia europea per il mercato unico digitale. Lente

sull’UE n. 33”,Maggio 2015

<http://www.confindustria.eu/documentDownload;jsessionid=42216D8503 107D4451996196681A7A26?id=6464&ext=pdf&name=Lente+sull'UE+n.+ 33_Strategia+europea+per+il+mercato+unico+digitale>

materia di telecomunicazioni. Ciò comporta, tra l’altro, assicurare un coordinamento più̀ efficace dello spettro radio e definire criteri comuni a livello dell’UE per l’assegnazione dello spettro a livello nazionale; creare incentivi agli investimenti nella banda larga ad alta velocità; garantire condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori del mercato, vecchi e nuovi; e instaurare un quadro istituzionale efficace; riesaminare il quadro dei media audiovisivi per adeguarlo al XXI secolo, mettendo in rilievo il ruolo dei diversi operatori del mercato nella promozione delle opere europee (emittenti televisive, fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, ecc.). La Commissione esaminerà̀ anche le modalità̀ per adattare la normativa esistente (la direttiva sui servizi di media audiovisivi) ai nuovi modelli commerciali per la distribuzione di contenuti; analizzare il ruolo delle piattaforme online (motori di ricerca, social media, app store, ecc.) nel mercato. Tale esame verterà̀ su aspetti quali la mancanza di trasparenza dei risultati di ricerca e delle politiche in materia di prezzi, le modalità̀ di utilizzo delle informazioni ottenute, le relazioni tra piattaforme e fornitori e la promozione dei propri servizi a scapito dei concorrenti, nella misura in cui tali aspetti non siano già̀ trattati nell’ambito del diritto della concorrenza. Esaminerà̀ inoltre i modi migliori per contrastare i contenuti illeciti su Internet; rafforzare la fiducia nei servizi digitali e la sicurezza degli stessi, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Il 72% degli internauti europei è, infatti, preoccupato circa il possibile utilizzo dei suoi dati personali. La Commissione procederà̀ alla revisione delle normative e-privacy e dell’atto sulla sicurezza informatica.

Per quanto riguarda il terzo pilastro: l’Europa ha bisogno di investimenti nelle infrastrutture TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione); ricerca e innovazione per diffondere la competitività̀ industriale; ed una società̀ inclusiva, con migliori

servizi pubblici e competenze digitali per i cittadini. È quindi fondamentale: favorire la digitalizzazione delle industrie, agendo in modo tale per cui tutti i settori industriali integrino le nuove tecnologie e gestiscano la transizione verso un sistema industriale intelligente; incoraggiare la creazione di norme e interoperabilità in settori fondamentali per il mercato unico digitale, quali l’internet degli oggetti, sicurezza informatica e nuvola informatica, favorendone la standardizzazione; sfruttare al massimo l’economia dei dati e il “cloud computing”, dal momento che sono catalizzatori per la crescita, l’innovazione e la digitalizzazione; bisogna inoltre affrontare sfide come la proprietà̀, la protezione dei dati e gli standard; sbloccare le potenzialità̀ dei servizi telematici e promuovere le competenze digitali, essenziali per trovare lavoro e opportunità cosi come per favorire la creazione e lo sviluppo di servizi pubblici online di elevata qualità.

Il Parlamento contribuisce alla costruzione del Mercato unico digitale attraverso un'intensa attività legislativa. La normativa più recente disciplina: l'introduzione di garanzie di neutralità della rete; l'abbassamento delle tariffe di roaming, che comporterà l'eliminazione dei sovrapprezzi del roaming entro giugno 201791; e

l'adozione della direttiva recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e la

91 Rettifica del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015)

direttiva sulle norme di sicurezza informatica92. Per quanto riguarda il

pacchetto di protezione dei dati, il regolamento (UE) n. 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016. Detti testi garantiscono ai cittadini un accesso più facile ai propri dati e informazioni sulla loro elaborazione, il diritto alla portabilità dei dati, un inequivoco «diritto all'oblio» e il diritto di sapere quando i dati sono stati oggetto di pirateria. Il regolamento entrerà in vigore il 25 maggio 2018. Gli Stati membri dell'UE sono tenuti a recepire la direttiva nel proprio diritto nazionale entro il 6 maggio 2018.Il Parlamento è al momento impegnato in un'ampia attività legislativa vertente su proposte presentate come seguito alla strategia del mercato unico digitale e alla risoluzione «Verso un atto per il mercato unico digitale».

4. La posizione dominante delle piattaforme di Sharing