• Non ci sono risultati.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

3.2 Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs n.50/

In Italia uno dei primi documenti che ha dato avvio alla normazione è stato il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il Decreto Legislativo n.50 del 18

aprile 2016, comunemente noto come “Codice Appalti”, che ha recepito svariate direttive europee come la

2014/24/EU sugli appalti pubblici,

nella quale si invitavano le pubbliche amministrazioni a richiedere l’utilizzo del Building Information Modelling. Diversi sono gli obiettivi posti alla base della riforma del Codice e tra di essi figurano:

• La valorizzazione della fase di pianificazione e programmazione, in un’ottica di project management avanzato e di 5D;

• il miglioramento e lo snellimento dell’attività delle stazioni appaltanti e delle procedure di gara;

• la razionalizzazione dell’uso dei fondi pubblici;

• la creazione di un mercato degli appalti più inclusivo e aperto su scala europea;

• la lotta alla corruzione con la riduzione delle zone d’ombra normative che spesso hanno favorito il proliferarsi di comportamenti illeciti.

Questi obiettivi vengono perseguiti più concretamente attraverso appositi

PMI:

acronimo di Piccole e Me- die Imprese. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle me- die imprese (PMI) è costi- tuita da imprese con meno di 250 occupati, il cui fat- turato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

fonte: articolo 2 dell’alle- gato della raccomandazi- one 2003/361/CE

Raffaele Cantone, presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

strumenti creati all’interno del Codice che diviene immediatamente operativo e prevedono tra le altre cose:

• il superamento dello studio di fattibilità e del progetto preliminare individuando nel progetto di fattibilità il 1° livello progettuale; • l’informatizzazione delle procedure

e l’introduzione di strumenti elettronici specifici (BIM);

• il rafforzamento del ruolo dell’ANAC, con più poteri e possibilità di coordinamento;

• la creazione di un rito speciale in camera di consiglio per una rapida risoluzione del contenzioso relativo all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione.

Risulta in questo modo essere un piano ambizioso, che comporta però oltre al cambiamento dal punto di vista tecnico- organizzativo, un’evoluzione culturale che necessita senza dubbio di tempi più lunghi per poter esser assorbito nella società.

A questo riguardo l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, nella sua relazione annuale tenuta alla Camera dei Deputati

il 06 luglio 2017 afferma che

“Quanto alla materia dei contratti pubblici, non si può che prendere le mosse dal nuovo Codice, entrato in vigore nell’aprile del 2016, che, come è noto, ha fatto una scelta coraggiosa, superando il sistema previgente, complicato e farraginoso, per far spazio a una normativa primaria più snella, […] con atti di regolazione c.d. “flessibili”, aggiornabili velocemente all’occorrenza”4.

Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice e del relativo decreto correttivo, si legge nell’allegato al DEF 2018 (Documento Economia e Finanza), sono stati adottati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale otto decreti attuativi e redatte sette linee guida, di cui una in particolare, la numero 1, detta indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Proprio in questo caso s’introduce ancora una volta il tema della modellazione elettronica come strumento efficace nel ridurre problematiche che da sempre affliggono il settore dei lavori pubblici. Nel documento si afferma che:

“Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale l’intervento dell’Autorità, con proprie linee guida […] ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo,

DECRETO LEGISLATIVO: abbreviato in D.lgs.

Il decreto legislativo, al pari del decreto-legge, è un atto avente forza di legge adottato dal Governo. [...] la Costituzione italiana vi- gente prevede all’art. 76 Cost. che l’esercizio del potere legislativo possa es- sere delegato al Governo a condizione che la legge di delega indichi espressa- mente: l’oggetto della del- ega, [...] il termine entro cui esercitarla.

altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Ciò reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti”5.

Vengono in questo modo sottolineati tre benefici che indirettamente si ripercuotono sulla collettività, che riguardano in particolare: circa la progettazione, lo stimolo al dialogo tra le varie componenti, mentre per la committenza, la possibilità di eseguire una valutazione più approfondita delle offerte, quindi con maggior equità e di conseguenza un miglior controllo sull’esecuzione dei lavori. Quest’ultima è probabilmente una delle fasi più critiche di tutto l’iter, quella dove i rischi aumentano vertiginosamente, che portano ad un aumento spropositato del costo complessivo dell’opera. Rischi spesso connessi all’infiltrazione mafiosa che da sempre ha trovato negli appalti pubblici, un fertile terreno per la sua

attività illecita. Dall’ultimo rapporto annuale disponibile della Guardia di Finanza relativo all’anno 20166, i militari hanno individuato appalti pubblici dati ad aziende in modo irregolare per un totale di 3,4 miliardi di euro, denunciando 1.866 responsabili, 140 dei quali arrestati; una cifra cresciuta del 200 per cento rispetto al 2015. Da un confronto con questi numeri contenuti nei rapporti citati si capisce che il Building Information Modelling non è un metodo prettamente teorico, ma incide attivamente, o per lo meno così ci si attende, su tutta la cittadinanza. È l’art. 23 al comma 13 del Decreto

Legislativo n.50/2016, quello che tratta

di BIM, paradossalmente però senza mai utilizzare il termine. L’obiettivo più in generale che si pone il decreto è quello di riordinare la disciplina delle opere pubbliche razionalizzando le risorse impiegate. I lavori pubblici vengono ancora posti in primo piano, come avviene nel manuale dell’ EU BIM Task Group, venendo considerati questi come i veri driver per il cambiamento.

L’art. 23 al comma 13 cita testualmente: “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti

• la formazione delle stazioni appaltanti;

• il criterio di progressività dell’introduzione del BIM, il cosiddetto soft landing.

Metodi e strumenti elettronici: in questo caso risulta che il concetto di BIM, sotteso a questa definizione, viene inteso in maniera ufficiale come metodo supportato da strumenti. Questo risulta essere molto importante perché è un modo per farsi carico di una realtà, già in essere, che viene così recepita dalla normativa.

Interoperabilità: il decreto tratta in particolare di piattaforme interoperabili, facendo riferimento ai formati aperti e non proprietari. È chiaro che l’interoperabilità è uno dei capisaldi del BIM, anche se come visto nel capitolo 2, essa cela dietro di sé alcune ambiguità e possibili contraddizioni, in particolare relativamente alla qualità e all’integrità delle informazioni scambiate. Ci si chiede perciò se la salvaguardia di un livello adeguato di concorrenza possa giustificare la possibile perdita qualitativa dell’informazione. Altri paesi europei, per ovviare a questo problema accettano formati proprietari purché conformi.

elettronici specifici[…]. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38”7.

Da un’analisi della norma, si possono sottolineare dei temi di grande rilevanza, che verranno poi ripresi anche nel D.M. 560/2017, tra questi figurano temi quali quelli relativi a:

• i metodi e gli strumenti elettronici; • l’interoperabilità; Graziano Delrio, ex-ministro alle Infrastrutture e Trasporti Ing. P. Baratono, Provveditore Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e

Formazione: la formazione del personale delle stazioni appaltanti risulta essere uno dei punti più critici. La richiesta di una formazione definita come ‘adeguata’ presuppone infatti uno standard per far sì che essa possa esser considerata in tal modo. Il riferimento a questo parametro di ‘adeguatezza’ lo si ritrova nel D.M. 560/2017, all’art.3, comma 1, lettera c, in cui si prevede per le stazioni appaltanti e per le amministrazioni concedenti l’obbligo dell’adozione di un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

Come già osservato da Ciribini, è necessario andare oltre alla pura formalità, affermando che “alle amministrazioni pubbliche servirà dotarsi, in coerenza col programma triennale della amministrazione digitale, di una vera e propria cultura digitale, con le conseguenze ovvie sul necessario ricambio generazionale”8. Il ricambio generazionale, è nel nostro paese, qualcosa di utopico, in particolare nella pubblica amministrazione, che si troverà ad aver bisogno di figure già formate, ma che magari non avranno tutta quell’esperienza nel settore pubblico. sempre tenendo in considerazione l’effettiva fattibilità economica di un ricambio a livello di personale, libertà concessa alle PA al giorno d’oggi in

forma limitata. Si figura in questo modo un divario tra formazione ed esperienza, tra teoria e pratica a cui gli amministratori pubblici dovranno essere in grado di dare una risposta. Proprio riguardo a questo tema, è intervenuto anche l’ing. Baratono definendo la formazione, nel suo intervento al Politecnico di Milano durante il convegno organizzato da BuildingSMART il 09 marzo 2018 come “la cerniera di questo cambiamento”9. Egli stesso ha poi inserito la formazione nella lista delle azioni strategiche da mettere in atto, sottolineando come sia necessario “un nuovo modello di Pubbliche Amministrazioni”, in quanto quelle odierne sono inadatte, così come sono, a recepire il cambiamento. Pubbliche Amministrazioni che si auspica il Provveditore, possano essere più presenti nei tavoli normativi, come già avviene in altri paesi europei.

Progressività: già in questo decreto si anticipa quanto verrà sviluppato nel D.M. 560/2017, e cioè il principio di introduzione progressiva del BIM negli appalti pubblici. Si definirà in seguito una progressività sulla base di parametri economici e temporali.

3.3 Il “Decreto Baratono” - D.M.