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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

4.2 Questioni legali: ostacolo o leva alla collaborazione?

Diversi studiosi hanno cercato di fare una mappa delle principali questioni legali che, secondo alcuni, potrebbero essere una delle cause che frena l’introduzione del BIM. In un articolo pubblicato alcuni anni fa da NBS, a cura di Koko Udom5, senior lecturer alla Leeds Beckett University, già allora si cercava di prefigurare alcune delle possibili questioni legali che il BIM implicava, cercando da un lato di analizzare la questione in sé e dall’altro illustrando diverse soluzioni adottate in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

La prima questione riguarda il modo per incorporare il BIM nei contratti; le due scuole di pensiero che vengono presentate sono da un lato quella che vede col BIM, la creazione ex-novo di nuove forme di contratto, mentre dall’altro lato quella che prevede la coesistenza di un contratto principale con l’aggiunta di un BIM protocol costituito da una serie di confrontarsi. Vi sono dunque ambiguità

nell’idea di collaborazione, le quali pur se lecite, dovranno venire possibilmente chiarite a livello contrattuale, per evitare possibili fraintendimenti.

In un altro documento chiave, il Manuale

per l’introduzione del BIM da parte della Domanda Pubblica in Europa

(EU BIM Task Group handbook), viene inserita tra le raccomandazioni strategiche, lo sviluppo di un quadro collaborativo, presentando una serie di azioni come quella di sviluppare un quadro giuridico e normativo.

Nel documento, frutto del lavoro coordinato dei vari membri UE

“si raccomanda vivamente di valutare e chiarire le disposizioni contrattuali normative, giuridiche e relative agli appalti tra i committenti e i fornitori al fine di facilitare l’utilizzo del BIM e lo scambio di informazioni digitali nel corso dell’intero ciclo di vita del progetto e del bene. L’azione dovrebbe prendere in considerazione gli aspetti normativi, giuridici e quelli legati agli appalti al fine di chiarire i termini relativi a: • titolarità della proprietà intellettuale • obblighi e responsabilità dei fornitori • scopo degli scambi di informazioni

• ruoli e competenze per la gestione delle informazioni”4

Lo stesso manuale riporta poi come caso studio quello del Regno Unito,

clausole legate al contratto principale che vanno ad includere la parte BIM, diversamente non presente.

Un secondo aspetto illustrato è relativo al numero di modelli da creare, le loro relazioni e le relazioni tra modelli ed elaborati 2D. In questo caso si suggerisce che i soggetti coinvolti dovrebbero indicare quale modello ha priorità in caso di conflitto di informazioni presenti in altri modelli.

Una terza questione pone invece l’attenzione sulla gestione del modello e sul ruolo del Model Manager nel momento in cui le parti contribuiscono al modello singolo o federato. Qua il dubbio riguarda chi avesse l’incarico e l’onere di nominare il Model Manager, con i relativi costi e responsabilità. Un ulteriore oggetto di discussione è quello della proprietà intellettuale e della gestione dei dati. Possibili problematiche potrebbero infatti nascere dal fatto che il modello consiste in un prodotto finale costituito da vari contributi provenienti da soggetti diversi. In questo caso, il manuale dell’EU BIM Task Group, suggerisce che il protocollo dovrebbe assicurare che tutti coloro che hanno contribuito al modello, garantiscano il possesso dei diritti di proprietà intellettuale riguardo

al proprio contributo e che provvedano a un’indennità nei confronti delle altre parti in caso di disputa.

A questo riguardo viene portato da esempio il ConsensusDOCS BIM

document e, come si legge

“the ConsensusDOCS BIM document provides that no action from another project contributor would deprive an original contributor of their intellectual property right or create a joint authorship”6.

In questa situazione il suggerimento è quello di prevedere l’esistenza della sopraccitata joint authorship o “diritti d’autore congiunti” attraverso una clausola (amendment) contrattuale. Altro tema da tenere in considerazione e che potrebbe avere conseguenze sul piano legale è quello dell’affidabilità delle informazioni. Si tratta qui di stabilire chi ha la responsabilità di assicurare la qualità dei diversi contributi al/ai modello/i. A questo proposito è portato da esempio l’AIA BIM document il quale divide il processo costruttivo in ‘Model Elements’ secondo la classificazione UNIFORMAT. Da qui, per ognuna delle suddivisioni previste dallo standard, si richiede alle parti di specificare il livello di sviluppo

assicurative private avrà una valenza sempre maggiore.

Temi come quello della proprietà del modello BIM e la gestione del rischio durante il trasferimento del modello sono anch’essi fonte di dibattito. In questo caso il dubbio sorge relativamente all’individuazione di colui che si assume le responsabilità per possibili ritardi e aumenti dei costi dovuti ad errori nella trasmissione e uso di informazioni durante l’intero processo BIM. Una possibile soluzione è quella di costituire un ‘BIM Contingency

Found’, un fondo di salvaguardia a

tutela dei soggetti coinvolti da dividere in maniera proporzionale tra i diversi contribuenti ed utilizzabile per coprire costi non prevedibili che potrebbero sorgere durante tutto il processo BIM, il tutto corredato da linee guida.

In conclusione, questo lungo elenco di possibili rischi potrebbe essere utilizzato a proprio favore da coloro i quali sostengono che non ci sono ancora delle solide basi per permettere l’adozione del BIM nei processi tradizionali. I rischi, come per qualunque novità, sono presenti, ma i benefici che si possono ottenere sono sicuramente di gran lunga maggiori ai rischi che si potrebbero ipoteticamente correre. Questo non preclude la necessità di individuarli, (LOD) richiesto da includere nel modello

e specificando l’autore responsabile di sviluppare gli elementi in quel modo suddivisi, al livello richiesto.

4.2.1 Assicurazioni e coperture assicurative

Questa è fonte di dibattito tuttora aperto; il dubbio che circola negli ambienti lavorativi e presentato anche nella prima edizione della Guida internazionale per l’implementazione di sistemi BIM del Royal Institute of Chartered Surveyor, è la seguente:

“Le attività BIM sono coperte da un’adeguata assicurazione per

responsabilità professionale?” 7 . È questa una domanda che coinvolge in prima persona le casse di previdenza e gli ordini professionali, che a fronte di un’evoluzione del lavoro, nonché di una sua sempre maggiore internazionalizzazione, dovranno esser in grado di dare precise risposte, assicurando una piena operatività ai propri iscritti.

Altro aspetto che avrà bisogno di esser chiarito riguarda l’inquadramento dal punto di vista assicurativo di tutte le nuove figure sorte con l’avvento del BIM, ognuna con un grado di responsabilità differente dall’altra; si avrà così che il ruolo delle compagnie

creando opportuni strumenti ed introducendo prassi da adottare nel caso in cui essi si palesino.

4.3 Contratti collaborativi: tra