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Il principio di oralità e di immediatezza

IL GIUSTO PROCESSO D’APPELLO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA C.E.D.U.

2. L’art 6 § lettera d): acquisizione della prova testimoniale

2.2 Il principio di oralità e di immediatezza

Per rispettare il canone del “giusto processo” non è sufficiente che sia rispettato solo del principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma, quando si tratta di prove orali dovrebbero essere rispettati anche quelli dell’oralità e dell’immediatezza.

120 A.ANDRONIO commentario alla costituzione – art. 111 – in CODICI COMMENTATI su www.leggiditalia.it

121 V.CRUDO contraddittorio e regola della prova unica o determinante: note a

margine della sentenza Al-Khawaja e Taheri c. Regno unito in www.duitbase.it pag.3

122 M.CHIAVARIO il diritto al contraddittorio nell’art.111 Cost e nell’attuazione

legislativa in IL CONTRADDITTORIO TRA COSTITUZIONE E LEGGE

ORDINARIA, GIUFFRE’, Milano 2002.

123 C.COST ordinanza n. 518/2002 con cui la Corte ha stabilito che eccezioni, in quanto tali, devono essere intese in senso tassativo, onde consentire il più pieno dispiegamento e la massima espansione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

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Tuttavia è chiaro che non essendo costituzionalizzati tali principi, resta ferma la piena validità delle prove assunte in primo grado e sottoposte ad una mera rivalutazione cartolare da parte del giudice di seconde cure, anche qualora una delle parti ne avesse chiesto la rinnovazione.

La nozione di oralità si lega indissolubilmente a quella, antitetica, di scrittura. Da questo possiamo trarre la distinzione fra processo orale, caratterizzato dall'assunzione «a viva voce» dell'apporto conoscitivo dei singoli interessati, e processo scritto, dominato dal ricorso al materiale cartaceo124.

Certo, un documento scritto può essere letto, quindi essere espresso oralmente; come pure una registrazione può essere riprodotta; ma in questo caso autorevole Autore ci fa notare come si tratti di una “oralità

fittizia”125 perché in questo caso, colui che ascolta, può udire un

monologo o un dialogo, ma non può prendervi parte ed in particolare non può vedere quali sono gli atteggiamenti dei dichiaranti. Per questo motivo l’organo giudicante, se vuole assicurare il pieno rispetto del principio dell'oralità, dovrebbe ignorare tutto ciò che è accaduto prima del dibattimento, nella fase precedente: vale a dire tutta l'attività che le parti hanno svolto davanti al giudice di prime cure.

L'oralità stabilisce che il giudice possa decidere solo in conformità a ciò che lo stesso percepisce direttamente dai soggetti che partecipano al processo. Collegato all’oralità troviamo l'immediatezza, ovvero quel principio secondo cui le prove vengono assunte direttamente dal giudice deputato alla decisione.

Il principio d'immediatezza può dirsi attuato quando non vi sono intermediazioni fra l’assunzione della prova e la decisione.

Ovviamente il paradigma dell’oralità/immediatezza concerne solo le prove dichiarative: è quando siamo in presenza di tali prove che assurge

124 M.DEGANELLO in Digesto Penale voce “oralità – principio della” 1995. 125 P.TONINI Manuale di procedura penale XIII edizione, GIUFFRE’ 2012 pag. 243- 244, in cui sottolinea che per avere il pieno rispetto del principio di oralità coloro che ascoltano devono poter porre domande ed ottenere risposte a viva voce dal dichiarante.

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a canone performativo dell’esperienza probatoria, non configurandosi relazione alcuna tra il giudice e le prove documentali preesistenti al processo126.

Su questo tema l’orientamento della corte europea, prima della sentenza Destrhem c. Francia127, sosteneva che il diritto al confronto non fosse necessario in ogni fase o grado del processo, ma che fosse sufficiente avere almeno una occasione per esercitarlo. La giurisprudenza successiva al caso Destrhem c. Francia ha mutato orientamento ritenendo che il diritto al confronto fosse necessario anche nel giudizio di impugnazione quando il giudice, chiamato a pronunciarsi sul fatto, ribalti l’assoluzione valutando in modo diverso, dal giudice di prima

istanza, le prove dichiarative128. La sentenza Destrhem costituisce un

eccezione al principio secondo cui è sufficiente che la difesa abbia una occasione per interrogare o contro interrogare i testimoni a discarico. Infatti, la credibilità del dichiarante e l'attendibilità intrinseca emergono

durante la sua testimonianza nell’immediatezza dell’esame incrociato129

a cui esso viene sottoposto. Si tratta di elementi di cui non è possibile

126 D. CHINNICI Contradditorio, immediatezza e parità delle parti nel giudizio di

appello. Estenuazioni interne e affermazioni europee in PROCESSO PENALE E

GIUSTIZIA n. 3/2015 pag. 174, sottolinea come in caso di prove documentali il dato cognitivo non subisce alterazione dalla frapposizione di altri soggetti, perché il valore dimostrativo o meno dell’atto è ugualmente offerto alla immediata percezione del decidente

127 CEDU Sez. II, 18/05/2004 ricorso n. 56651/2000. Nel caso presentato dinanzi alla corte il ricorrente era stato accusato di aver danneggiato un veicolo della polizia, a carico del ricorrente vi erano le testimonianze di due agenti delle forze dell’ordine, mentre 4 testimoni citati dalla difesa resero dichiarazioni favorevoli all’imputato che portarono il giudice ad assolvere in primo grado. In appello il ricorrente chiese una nuova audizione dei testimoni a discarico, ma la sua istanza fu respinta e la corte d’Appello condannò l’imputato ritenendo che vi fosse una contraddizione fondamentale fra una delle testimonianze a discarico e le altre tre, mentre quelle degli agenti di polizia erano perfettamente attendibili. La corte di cassazione, infine, confermò la sentenza di condanna. I giudici di Strasburgo sancirono la violazione dell’articolo 6 paragrafo 3 lettera d) della Convezione EDU stabilendo che quando il giudice di appello ritenga di valutare le testimonianze in modo diverso rispetto alla valutazione data dal giudice di prime cure deve accogliere la richiesta dell’imputato di ascoltare nuovamente i testimoni.

128 A.CAPONE in RIV.PROC.PEN n.4-5 2015 pag. 1018.

129 L'esame incrociato descritto nell'art. 498 c.p.p. non è perfettamente equiparabile alla cross-examination del sistema anglosassone, seppure siano evidenti gli spunti derivanti da quel modello, assicura a ciascuna parte interessata possibilità di intervento.

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fornire una descrizione senza aver sentito direttamente la fonte: personalità del dichiarante, performance dichiarativa, tratti prosodici del discorso, coerenza, costanza, precisione della dichiarazione, e così via130.

I principi di oralità, immediatezza e contraddittorio servono per accertare la verità nel modo migliore ed assicurano che tale a accertamento si pervenga sulla base di prove assunte nel rispetto delle garanzie fondamentali.