• Non ci sono risultati.

Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento

CAPITOLO 2: LE VARIE FASI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

2.10 Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento

Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto reclamo da parte di chi intenda contestare la sussistenza, al momento in cui è dichiarato il fallimento, dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge: la circostanza che tali presupposti, originariamente sussistenti, siano in seguito venuti meno, non legittima l’accoglimento del reclamo ( a differenza di quanto avviene nel reclamo proposto verso il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento), e non comporta la revoca del fallimento, ma semmai la sua chiusura.

12Abriani, Calvosa, Ferri jr, Giannelli, “Diritto fallimentare, manuale breve”, Giuffrè Editore,

49

Con lo steso reclamo si impugna il decreto del tribunale che ha respinto il concordato preventivo.

Il giudizio di reclamo si introduce con il ricorso da depositarsi presso la corte d’appello, da parte del debitore, del socio dichiarato fallito o di ogni altro interessato, nel termine di trenta giorni, decorrenti per i primi dalla notificazione della sentenza,per i secondi dalla data della iscrizione nel registro delle imprese, e comunque, ove non siano stati attuati tali adempimenti pubblicitari, entro un anno dalla pubblicazione. Il ricorso deve contenere: l’indicazione della corte d’appello competente; le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello; l’esposizione dei fatti degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con relative conclusioni; l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. La pendenza del reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salva la possibilità di chiedere la sospensione della liquidazione. Nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, il presidente della corte d’appello designa il relatore e fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione da tenersi entro sessanta giorni dal medesimo deposito: il reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, dovrà notificarlo unitamente al reclamo, al curatore e alle parti resistenti; tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni; le parti resistenti a loro volta potranno costituirsi e depositare memorie con l’esposizione delle difese in fatto e in diritto e l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti nel termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza. Entro lo stesso termine eventuali altri interessati possono intervenire nel giudizio di reclamo. Il procedimento dovrebbe esaurirsi in una sola udienza, nella quale la corte, sentite le parti presenti in contraddittorio e assunti, pure d’ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, eventualmente delegando un componente del collegio, provvede, in ogni caso con sentenza. Nel caso in cui, all’esito del giudizio di reclamo, risulti che il fallimento è stato dichiarato in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la corte si limiterà a rigettare l’appello, con sentenza da notificarsi al reclamante, il quale potrà nei successivi trenta giorni proporre ricorso in

50

cassazione. Ove invece si accerti il difetto dell’uno o dell’altro di tali presupposti, la corte, in accoglimento dell’appello, assumerà, a seconda dei casi, provvedimenti tra loro diversi, per certi versi analoghi a quelli che, in presenza delle medesime situazioni sono adottati dal tribunale al termine della istruttoria prefellimentare. Il provvedimento che dichiara l’incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento è trasmesso in copia a quest’ultimo, che dispone l’immediata trasmissione degli atti a quello dichiarato competente; entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il tribunale dichiarato competente dispone la prosecuzione della procedura, sempre che si ritenga competente: mentre in caso contrario, richiede d’ufficio regolamento di competenza. La disciplina (che nonostante il silenzio della legge deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui l’incompetenza sia rilevata nel corso del giudizio di cassazione), prevede dunque che la procedura, ancorché aperta da un tribunale dichiarato incompetente, prosegua: e anzi dispone che anche in tal caso (come nell’ipotesi in cui l’incompetenza sia stata dichiarata dal tribunale all’esito di istruttoria prefallimentare: ma, deve aggiungersi, in termini operativamente molto più significativi) restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel corso della stessa. Sarà allora alla sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché pronunciata da un tribunale incompetente, e ad essa soltanto, che dovrà continuarsi a fare riferimento al fine della decorrenza, sia del termine annuale di qui agli art. 10, 11 E 147 sia del periodo sospetto per l’esercizio delle azioni revocatorie; d’altro canto, la perdurante efficacia degli atti posti in essere nell’ambito di tale procedura ( sia quelli di gestione del patrimonio e dell’azienda del fallito, sia quelli compiuti nell’esercizio di prerogative degli organi della procedura, quale ad es. lo scioglimento dai contratti pendenti, sia infine le acquisizioni probatorie e documentali raccolte davanti al giudice incompetente) esclude l’esigenza di provvedere a un difficile , e talora impossibile, ripristino della situazione. Sul piano strettamente processuale, poi, la medesima esigenza di assicurare la salvezza della attività già svolta si coglie, sebbene in termini attenuati, anche in ordine ai procedimenti instaurati sulla base della relativa sentenza che risultino ancora pendenti, i quali, pur non potendo essere proseguiti avanti al medesimo

51

giudice, possono tuttavia essere riassunti, su istanza di parte, davanti a quello competente: ciò è a dirsi dello stesso giudizio di reclamo che, per le questioni diverse dalla competenza, deve essere riassunto dinanzi alla corte d’appello competente, su istanza di parte, come pure dei giudizi relativi ad azioni che, derivando dal fallimento, rientrano nella competenza del tribunale fallimentare: la dichiarazione di incompetenza di quest’ultimo a dichiarare il fallimento no impedisce la prosecuzione di tali giudizi, sempre che le parti abbiano assunto l’iniziativa di riassumerli. Nel caso in cui, invece, all’esito del giudizio di appello, risulti accertato che l’impresa, ancorché insolvente, è in possesso dei requisiti di cui all’art 2 D.lgs. 270/1999, la corte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, e sempre che non sia esaurita la liquidazione dell’attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria e a trasmettere al Ministro delle attività produttive, entro trenta giorni, una relazione motivata circa l’esistenza dei presupposti dell’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.