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Rapporti giuridici preesistenti

CAPITOLO 3: IL RUOLO DEL CURATORE FALLIMENTARE: adempiment

3.3 ACCERTAMENTO, CONSERVAZIONE, AMMINISTRAZIONE DEL

3.3.7 Rapporti giuridici preesistenti

Con la dichiarazione di fallimento, l’adempimento dei contratti stipulati tra il fallito e i terzi, non ancora eseguiti in tutto o in parte, rimane sospesa sino a che il Curatore, a tutela degli interessi della massa creditizia, dichiari se proseguire il rapporto portandolo a compimento con le conseguenze che da esso ne derivano in relazione alle singole fattispecie contrattuali, ovvero sciogliersi dal medesimo.

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Il fallimento è dichiarato, di regola, nei confronti di un imprenditore che svolge la sua attività. Inevitabilmente, vi saranno dei rapporti con altri soggetti (ad es. fornitori) ancora in corso al momento della dichiarazione di fallimento. Se i rapporti fossero stati completamente eseguiti, il Curatore potrebbe pretendere il pagamento per una prestazione già effettuata dal fallito. Se invece è la parte "in bonis" ad aver eseguito la prestazione, quest’ultima dovrà insinuarsi nel fallimento presentando domanda di ammissione al passivo. Salve le eccezioni relative ai vari contratti, l'esecuzione di questi ultimi rimane sospesa fino a quando il Curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure decide, sempre nelle stesse forme, di sciogliersi dal medesimo. Può accadere, però, che il trasferimento del diritto sia già avvenuto (contratti consensuali) dovendo eseguirsi solo la prestazione; in tal caso, il contratto conserva la sua efficacia e la prestazione dovrà essere eseguita.

Con la dichiarazione di fallimento, si producono quindi effetti anche per gli stakeholders che hanno rapporti con il soggetto fallito non ancora definiti, ma già in corso all’apertura della procedura. La legge fallimentare tratta questi effetti nel Titolo II, Capo III, Sezione IV “ Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici

preesistenti”. La dichiarazione di fallimento può produrre diversi effetti:

determinare lo scioglimento automatico del contratto di una delle parti e attribuire al Curatore la facoltà di scelta tra il subentro o lo scioglimento mediante una manifestazione esplicita della volontà. Il Curatore deve, inoltre, individuare i rapporti pendenti per verificare il diverso impatto che la dichiarazione di fallimento produce sui medesimi, non sottovalutando che per il subentro di tali rapporti, come affermato dalla Cassazione, è sufficiente una qualunque manifestazione volitiva e quindi si realizzano anche per mezzo di un comportamento concludente. Il Curatore, nel valutare il subentro nel contratto, deve tener conto degli oneri che ciò comporta. Lo scioglimento o il subentro nei contratti pendenti è una scelta del Curatore, che, dopo il decreto correttivo del 2007, non è più legittimato a proporre il concordato. Il fallito o il terzo proponente, possono includere nelle loro proposte indicazioni circa i contratti

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ancora pendenti, ma è sempre il Curatore che deve valutare la convenienza per il fallimento e decidere di conseguenza, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Se sono stati stipulati più contratti preliminari, ognuno di essi può seguire una sorte autonoma, salvo poi che il Curatore giustifichi la ragione di diverse soluzioni per situazioni eventualmente similari. I contratti preliminari sono contratti vincolanti con effetti obbligatori, per cui la modifica degli stessi può essere attuata soltanto con il consenso dei contraenti, salvo l’applicazione della normativa fallimentare sui contratti pendenti. Di seguito, alcuni tra i contratti più importanti:

Contratti di compravendita di beni mobili e immobili

Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo. Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Contratti di Conto Corrente

Con il fallimento del correntista, tutte le operazioni svolte il giorno della dichiarazione di fallimento sono nulle e il rapporto si estingue automaticamente, infatti, L’art. 78 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge

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Fallimentare) stabilisce che a seguito dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti, i contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono. In particolare si rileva che la ratio di tale disposizione debba essere ravvisata nella natura di tali contratti, tutti caratterizzati da un profondo rapporto di fiducia che lega i contraenti, dal c.d. intuitus personae, che pertanto viene a mancare nell’ipotesi in cui una delle parti venga dichiarata fallita.

Contratto di locazione

l'Art. 80 l.f. disciplina le conseguenze del fallimento sul contratto di locazione di immobili e viene detto che "Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di

locazione di immobili e il Curatore subentra nel contratto". Quindi, il fallimento

del locatore, non scioglie il contratto di locazione di immobili, con il conseguente subentro automatico del Curatore. La norma, dettata a tutela del conduttore, è però applicabile solo qualora quest’ultimo disponga di un contratto opponibile alla curatela, quindi trascritto se di durata ultranovennale, o comunque dotato di data certa se di durata inferiore. Ciò costituisce un limite rilevante alla realizzabilità del bene in sede fallimentare, perché l’acquirente, come avviene anche in sede di vendite forzate, sarà tenuto a rispettare anch’egli il contratto. Proprio per tale motivo il legislatore ha previsto, in sede di riforma, la possibilità per il curatore di recedere dal contratto corrispondendo un indennizzo al conduttore (in prededuzione), ma solo con effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 80, co. 2, l. fall.). Nel caso invece di fallimento del conduttore il curatore può recedere in qualsiasi momento, corrispondendo un equo indennizzo, da pagarsi in prededuzione (art. 80, co. 3, l. fall.). Tale regola ha lo scopo di favorire la curatela fallimentare, consentendole di trattenere i locali dell’impresa sino a quando le sarà necessario, al fine delle vendite fallimentari o dell’esercizio provvisorio dell’impresa. I canoni vanno in tal caso pagati in prededuzione, ma non quelli anteriori al fallimento, che vanno insinuati al passivo, pur se con il privilegio di cui all’art. 2764 c.c.

86 Contratti di lavoro subordinato

Alla dichiarazione di fallimento non fa necessariamente seguito la cessazione automatica del rapporto di lavoro. Sarà il Curatore, tenuto conto delle esigenze della procedura, a decidere se continuare o meno il rapporto. Qualora egli ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa, i lavoratori potranno essere licenziati per giustificato motivo nonostante l’art. 2119 c.c.. Pertanto il rapporto di lavoro in corso al momento dell’apertura della procedura è da considerarsi come contratto pendente regolato dall’art. 72 l.fall. che prevede la sospensione del rapporto “Fino a quando il

Curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo…”.Il rapporto di lavoro pendente prosegue, pertanto,

con il Curatore e verrà a cessare allorché il Curatore stesso avrà manifestato la sua volontà di recedere, non esistendo prospettive per una cessione in blocco dell’azienda, o di parte di essa, per l’esplicazione dell’esercizio provvisorio o per concedere in affitto l’azienda stessa. E' da ritenere che, che ove il Curatore intenda risolvere il contratto, egli è tenuto a osservare l'obbligo di preavviso sancito dall'art. 2118 c.c. o, in mancanza, a corrispondere l'indennità sostitutiva, che andrà ammessa in privilegio e non in prededuzione, rappresentando la stessa un onere del fallito e non della massa.