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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Capitolo I Il Codice dei Contratti Pubblici: percorso normativo e

2. Il codice dei contratti pubblici profili strutturali

2.3. I soggetti

2.3.1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il Responsabile Unico del Procedimento rappresenta, come appena ricordato,

l’estensione in materia di contratti pubblici del Responsabile del Procedimento

amministrativo.

Storicamente, infatti, il rinvio alla legge 241/1990 contribuiva a risolvere nella

configurazione previgente della disciplina in materia di contratti pubblici questioni

rilevanti, in particolare sotto il profilo del riparto di competenze amministrative tra RUP

e Dirigente

151

.

Nel D.lgs. n. 50/2016 il richiamo alla legge sul procedimento amministrativo ha assunto

una valenza residuale data l’esaustività della disciplina contenuta non solo nel testo del

Codice ma anche nelle Linee Guida.

Esaminando le funzioni espletate dal RUP si può immediatamente cogliere la centralità

ed importanza di tale soggetto a cui vengono demandate una pluralità di funzioni e di

compiti atti a realizzare un’attività di dirigenza qualificata tecnicamente e giuridicamente

nell’espletamento del procedimento della commessa pubblica

152

.

Dato per il ruolo e le funzioni che il RUP ricopre all’interno dell’iter procedimentale di

un contratto pubblico il solo fatto di essere nominato, gli conferisce l’attribuzione di

“organo volitivo”

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all’interno dell’organizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice,

legittimato ad esercitare i poteri decisionali che gli sono conferiti a prescindere dal fatto

che sia o meno un Dirigente.

Ed è proprio questa la ratio di tale figura all’interno degli appalti pubblici ossia di

supervisionare il corretto svolgimento e sviluppo dell’appalto durante il suo complesso

iter procedimentale tracciato dal D.lgs. n. 50 del 2016, portandolo per così dire “per

151 FERRARA , Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in Codice dei Contratti pubblici commentato, a cura di L. R. Perfetti, Milano 2013.

152 L’art 31, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 definisce le attività del RUP quale soggetto che vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

153 L’organo volitivo all’interno dell’organizzazione aziendale ha la funzione di stabilire gli obiettivi aziendali.

mano” sino alla sua corretta conclusione culminante con il suo affidamento al vincitore

della gara ad evidenza pubblica; provvedendo, in questo modo, a creare le condizioni

necessarie affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione

ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza, alla manutenzione programmata, alla

sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge

in materia.

L’amministrazione aggiudicatrice deve nominare per ogni singola procedura di appalto o

concessione un RUP che sia unico

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per le distinte fasi di programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione della commessa pubblica.

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Organizzativa di livello apicale dell’amministrazione

aggiudicatrice deve nominare con atto formale consistente in un provvedimento

dirigenziale - che dovrà essere anche il primo atto del singolo intervento e della relativa

procedura

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- il RUP scegliendolo tra il proprio personale di ruolo e che abbia le

competenze di studio, professionali e di esperienza

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necessarie per rivestire

adeguatamente l’incarico

157

.

154 Tar Marche Ancona, Sez. I, n. 108/2017.

Per la conclusione ed affidamento di un contratto pubblico non possono essere nominati due RUP. L'illegittimità della nomina trova fondamento nell'essenza stessa della figura del responsabile unico del procedimento che in quanto tale – ovvero proprio per essere “unico” – non può coesistere con altro soggetto che abbia gli “stessi compiti” nel senso che in «uno stesso procedimento non possono coesistere due responsabile unico del procedimento e, comunque, l’eventuale secondo responsabile unico del procedimento, ai sensi del citato art. 31, comma 14, è chiamato a svolgere solo le specifiche attività per cui è stato nominato».

La preclusione opera solamente nel caso in cui non vengano chiaramente definiti gli ambiti operativi di ciascun responsabile.

155 L’art 21, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 dispone che: “… Per l’affidamento dei lavori, soggetti a programmazione (quindi si importo superiore a € 100.000,00), il provvedimento di nomina del RUP deve essere adottato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica; viceversa, per lavori non soggetti a programmazione ( di importo inferiore a € 100.000,00), l’atto di nomina dovrà essere adottato contestualmente alla determina a contrarre e comunque nell’atto di avvio di ogni singolo intervento…”.

156 Nelle Linee Guida ANAC n. 3 come modificate dal D.lgs. n. 56/2017 è consentito: “Alla stazione appaltante di attribuire l’incarico anche a un soggetto privo dei requisiti a condizione che questa carenza possa essere integrata o con i requisiti di altri dipendenti in servizio oppure attraverso il supporto esterno. Questa facoltà nasce dalla difficoltà delle stazioni appaltanti – soprattutto quelle di minori dimensioni – di reperire nel proprio organico figure professionalmente adeguate. Nel caso di specie, il dirigente/responsabile del servizio, che con proprio atto formale deve nominare il responsabile unico del nel caso di certificate carenze all’interno della stazione appaltante, può attribuire l’incarico a «un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”. In questo caso: “lo stesso dirigente/responsabile del servizio

Nel caso in cui non dovesse essere individuato il RUP, la funzione verrà svolta dallo

stesso Dirigente

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.

può organizzare e distribuire le varie attività di supporto «ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida secondo le procedure” previste nel Codice dei contratti. Il riferimento – ai requisiti mancanti – può essere inteso tanto al titolo di studio quanto all'esperienza professionale. In sostanza, si ammette una sorta di “avvallamento” dei requisiti all'interno di un ufficio o, al limite, di un “gruppo lavoro” rimesso al coordinamento del responsabile unico del procedimento. Questa nuova prerogativa del responsabile del servizio tende a limitare l’esternalizzazione delle attività di supporto che esige una attenta verifica e certificazione delle carenze, in termini di professionalità necessarie, all’interno dell’organico della stazione appaltante. Pertanto, la motivazione che dovrebbe supportare l’appalto di servizi – al fine di acquisire il supporto dall’esterno - esige un ulteriore adempimento da parte del dirigente/responsabile del servizio ovvero la verifica che neanche attraverso la sinergia/avvalimento dei requisiti di più dipendenti si possono “raggiungere i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di RUP”.

Le presenti Linee Guida verranno sostituite dal Regolamento di attuazione introdotto dalla Legge n. 55/2019 di conversione al D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri” che entrerà in vigore 180 giorni dopo la presente Legge. Durante il periodo transitorio, tuttavia, le Linee Guida continueranno ad essere operative. 157 Linee Guida n. 3 affermano che: “Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, nè dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni Direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione. Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.

158 TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 672/2017.

La pronuncia emessa dal Tar evidenzia la perfetta sintonia tra la legge 241/1990 e il D.lgs. n. 50/2016 anche in caso di mancata indicazione del responsabile unico del procedimento nel senso che qualora risulti che il responsabile unico del procedimento di gara (articolo 31 del Codice dei contratti) non sia stato formalmente individuato, il ruolo e i conseguenti obblighi vengono assunti dal dirigente/responsabile del servizio.

Qualora non venga nominato del RUP ex art 31 del D.lgs. n.50/2016 deve essere applicata la L. 241/1990 che disciplina il caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento, puntualizzando che le relative incombenze e responsabilità, proprio per assicurare certezza di conduzione delle procedure ai diretti interessati, devono essere assunte dal responsabile del servizio. In situazione di mancata

I compiti fondamentali del RUP si distinguono a seconda della fase del procedimento di

affidamento del contratto pubblico

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.

Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, se nominato, formula proposte e

fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione della cornice amministrativa in cui

dovrà poi essere inserita la programmazione e progettazione della commessa pubblica.

Nella fase di programmazione, il RUP rappresenta il dominus delle scelte

dell’amministrazione stessa, soprattutto in riferimento all’utilizzo delle risorse pubbliche;

deve infatti promuovere, sovraintendere e coordinare tutte e indagini e gli studi

preliminari idonei a consentire la definizione di tutti gli aspetti di dettaglio prodromici

alla attività di progettazione stessa.

Nelle fasi di progettazione il RUP deve verificare la sussistenza o meno delle

professionalità interne in possesso di idonea competenza che possano svolgere l’attività

della progettazione e a cui affidare eventuali incarichi esterni a supporto dell’intera

procedura; coordina le attività necessarie per arrivare alla approvazione della

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, nonché di quella definitiva ed

esecutiva.

Nella fase di affidamento il RUP propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di

affidamento di lavori, la tipologia contrattuale da stipulare ed il criterio di aggiudicazione

da adottare.

Data le molteplici quanto fondamentali funzioni esperite dal RUP durante le varie fasi di

affidamento sono state introdotte una serie di sanzioni di natura civile,

contabile/amministrativa e penale in cui potrebbe incorrere qualora dovesse

commettere delle violazioni gravi del proprio ufficio per dolo o colpa grave.

individuazione, trova infatti applicazione la norma suppletiva di cui all'art. 5 della Legge n. 241 del 1990, a tenore della quale nella prospettata ipotesi è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente.