Capitolo I Il Codice dei Contratti Pubblici: percorso normativo e
1.1. Un lungo e complesso iter normativo Dalle origini alla Legge Merloni.
1.1.7. Il passaggio da una concezione contabilistica ad una pro concorrenziale
Come illustrato nel paragrafo precedente, la disciplina dei contratti pubblici ha subito
una continua evoluzione determinata da un susseguirsi di una serie di normative, di
portata generale e speciale, che hanno tentato di porre una sistemazione dell’intera
materia.
Un elemento molto importante che ha caratterizzato questa incessante modificazione
della disciplina degli appalti è stato il cambio della concezione posta alla base dell’intero
sistema della contrattazione pubblica che è passata da una visione di matrice
“contabilistica”, introdotta con la Legge di contabilità di Stato, il R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, e il suo regolamento di attuazione, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ad una
“pro concorrenziale”, avvenuta negli anni ‘90 con la normativa sovranazionale.
L’ideologia fondante la Legge di contabilità di Stato mirava principalmente a tutelare in
via immediata l’interesse della Pubblica Amministrazione a selezionare il miglior
contraente, individuato in colui che avesse offerto le migliori garanzie e prestazioni alle
condizioni economicamente più vantaggiose allo stesso ente pubblico.
Obiettivo primario di tale impostazione era quello di addivenire all’equo utilizzo delle
risorse pubbliche, che, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, si traduceva
nell’interesse dell’amministrazione al conseguimento della migliore prestazione, alle
condizioni economiche più favorevoli
23.
Mentre la tutela dell’interesse del singolo aspirante contraente, ossia l’interesse a
gareggiare in condizioni di concorrenzialità e a non essere discriminato, avveniva solo di
riflesso, ossia in via indiretta e mediata, dall’applicazione delle menzionate disposizioni
sui conti pubblici.
Una diversa impostazione interpretativa ha visto la luce solo agli inizi degli anni '90,
quando gli appalti pubblici sono divenuti oggetto di una maggiore ed estesa attenzione
23 CLARICH M., Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, 427 e ssQuesti obiettivi venivano perseguiti per mezzo di una serie minuta di regole formali e procedurali relative alla gara pubblica (si pensi alla presentazione delle offerte in buste sigillate, alla tempistica dell’asta, e cosi via) volte a limitare la discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, i fenomeni collusivi e corruttivi tra imprese e funzionari pubblici. Non a caso nel codice penale sono inseriti i reati di turbativa d’asta e l’astensione dagli incanti (artt. 353 e 354 c.p.).
da parte dell’ordinamento comunitario che ha reinterpretato la disciplina, cercando di
renderla compatibile con il valore della concorrenza e con le libertà fondamentali sancite
dal Trattato.
Elemento costante nella disciplina relativa all’aggiudicazione dei contratti pubblici è
sempre stato quello di mettere in concorrenza gli operatori economici proprio per
garantire una scelta del contraente basata sulla uguaglianza dei partecipanti alla gara.
La normativa di contabilità del 1924 prevedeva quattro modalità di scelta del
contraente:
a) l’asta pubblica o pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l’appalto concorso;
d) la trattativa privata.
Le suddette procedure potevano essere distinte in base:
1) della maggiore o minore ampiezza della possibilità di partecipazione degli operatori
economici;
2) alla flessibilità dell’oggetto di ciascuna procedura, che poteva essere predefinito in
modo rigido dalla pubblica amministrazione ovvero poteva essere soggetto a modifiche
con la collaborazione dei partecipanti in corso di gara
24.
In termini generali queste modalità garantivano in varia misura la competizione,
imparziale e trasparente, tra imprese interessate a partecipare alla procedura di
aggiudicazione25.
Tuttavia, la concorrenzialità nell’aggiudicazione così strutturata era unicamente
funzionale all'interesse finanziario dell’Amministrazione in quanto la procedura
competitiva era vista come la modalità più efficace per garantire la minore o migliore
spendita del denaro pubblico.
24 CLARICH M., Introduzione, in Commentario al Codice dei contratti pubblici, 2010.
25 Solo la trattativa privata sacrificava in modo più marcato il principio della competizione, ma in presenza di ragioni contingenti di urgenza o, comunque, per circostanze speciali ed eccezionali tali da non consentire l'utile attivazione delle forme competitive ordinarie.
Il carattere eccezionale della trattativa privata rendeva tassativi i presupposti oggettivi di applicazione indicati dal legislatore e assegnava all'amministrazione procedente l'onere di una congrua motivazione in ordine alla scelta effettuata.
L’intenzione del Legislatore del tempo ad adottare un tale sistema normativo risiedeva
nel fatto che una tale impostazione avrebbe garantito anche il ridimensionamento di
fenomeni corruttivi, particolarmente diffusi nel settore.
Il sistema delineato dalle disposizioni contenute nella legislazione di contabilità dello
Stato è stato affiancato, con una diversa impostazione di principio e con un nuovo
lessico di classificazione delle procedure, dalla sopravvenuta normativa comunitaria.
L’ondata neoliberistica avuta a cavallo tra gli anni ’80 e ‘90 ha indotto le autorità
comunitarie a prendere in considerazione l'impatto concorrenziale dell’azione degli enti
pubblici in qualità di committenti o di concedenti al fine di tutelare la concorrenza.
In questa nuova ottica la Comunità ha applicato il principio di concorrenza non solo al
lato dell’offerta ma anche a quello della domanda pubblica di beni e servizi.
Riprendendo i concetti utilizzati per spiegare la contendibilità tramite gara della
posizione di monopolio, si parla anche qui di concorrenza “per” il mercato, nel senso
che la procedura ad evidenza pubblica
26avrebbe l’effetto positivo di creare
artificialmente gli effetti di un mercato reale e quindi gli effetti benefici della
concorrenza “nel” mercato.
L’incremento del tasso di concorrenza nell’ottica delle autorità comunitarie era
funzionale ad un duplice obiettivo:
1) conseguire la libera circolazione intracomunitaria delle merci e dei servizi anche nel
settore pubblico, con conseguenti effetti positivi sul lato della domanda in termini di
maggiore qualità ed economicità degli affidamenti;
2) perseguire, nell’ottica dell'offerta, il fine di sviluppare le imprese europee in modo tale
da consentir loro di competere con imprese extracomunitarie in un’ottica globale.
La nascita di imprese operanti a livello internazionale è stato il perno a sostegno della
realizzazione di un mercato unico nel settore degli appalti pubblici.
26 GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, Milano, 1997, I, 677.
“In genere quando si parla dei contratti delle pubbliche amministrazioni si fa riferimento ai contratti di evidenza pubblica, non perché di necessità i più importanti, bensì perché i più vistosi, date le complesse procedure escogitate per la loro conclusione. Si tratta in sostanza di una procedura di conclusione negoziale accompagnata da una serie di procedimenti amministrativi di controllo. Così abbiamo la deliberazione di contrattare e i suoi controlli; la gara con l’aggiudicazione e i suoi controlli; la conclusione del contratto e i suoi controlli”
Infine, la regolazione pro-concorrenziale del mercato delle commesse pubbliche, attuata
sia a livello legislativo sia nella prassi applicativa delle regole riferite alle singole gare,
poteva rappresentare un valido strumento per combattere il fenomeno della collusione e
corruzione che affliggeva incessantemente il settore.
Al centro della nuova impostazione pro-concorrenziale assume preminenza la posizione
del singolo - aspirante contraente - intesa nella duplice ottica di tutela dell’interesse a
non essere discriminato e di gareggiare in condizioni di concorrenzialità.
In concreto, il nuovo significato del principio concorrenziale ha comportato un
aumento significativo delle garanzie di pubblicità e di trasparenza, l’ampliamento delle
possibilità di partecipazione alle gare e la neutralizzazione delle discriminazioni derivanti
dalla richiesta di prestazioni tecniche escludenti
La tutela della concorrenza come principio ispiratore della contrattualistica pubblica è
stata più volte ribadita dalla Corte di Giustizia ed è stata riconosciuta come tale
nell’ordinamento interno dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 401/200727
ha respinto una serie di censure proposte dalle Regioni che lamentavano la lesione della
propria competenza legislativa da parte del Codice.
Anche il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che il fine di tutela della
concorrenza ha “determinato il definitivo superamento della concezione che vedeva la
procedimentalizzazione dell’attività di scelta del contraente dettata nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione”
28.
Il mutamento di prospettiva incide profondamente sull’assetto sostanziale e
sull’approccio metodologico di regolazione degli appalti pubblici, nonché
nell’interpretazione e nell’applicazione della relativa disciplina in quanto la precedente
visione “contabilistica” era fondata su un fitto reticolo di regole rigide di tipo “command
and control'” mentre la diversa impostazione “pro concorrenziale” si presenta molto più
flessibile, che introduce una regolazione cooperativa tra stazioni appaltanti ed operatori
economici comprensiva di momenti di interazione con i privati al fine di ridurre le
asimmetrie informative.
27 La pronuncia della Corte ha fatto perno proprio sull’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., riservando alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza e le libertà comunitarie di circolazione e stabilimento, ritenendo superata la concezione “contabilistica” della disciplina dei contratti pubblici. 28 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 marzo 2008, n. 1.
Spesso accade che l’amministrazione si trovi nella condizione di non poter conoscere in
modo ottimale e a priori la concreta conformazione del bene da aggiudicare.
Ciò accade quando quest’ultimo sia complesso e l’amministrazione non sia in grado di
valutarne tutte le caratteristiche.
Se si dovesse adottare un approccio contabilistico - fondato sulla mancanza di fiducia
nei confronti della integrità morale delle stazioni appaltanti e delle imprese - questo
regolerebbe in modo esteso e rigoroso la procedura ad evidenza pubblica con un duplice
scopo:
a) prevenire il rischio di una gestione scorretta e faziosa della gara;
b) neutralizzare l’eventuale tentativo di condizionamenti esterni da parte delle imprese.
In questa prospettiva, la predeterminazione delle regole da rispettare ha l’obiettivo di
diminuire il più possibile lo svolgimento di attività discrezionali in capo
all’Amministrazione.
Il rispetto formale della lex specialis in funzione della par condicio prevarrebbe sull’esigenza
di valutare in concreto la scelta più conveniente per l’Amministrazione.
Al contrario, l’approccio pro-concorrenziale apporta un diverso equilibrio tra
discrezionalità e rigore formale.
In particolare, questo tipo di approccio espande le maglie in cui l’Amministrazione può
compiere autonomamente valutazioni e consente anche momenti di confronto, a fini
conoscitivi, con le imprese (esempio è il dialogo competitivo disciplinato all’art. 58 del
D.lgs. n.163 del 2006 e, ora, all’art. 63 D.lgs. n. 50 del 2016).
In tale prospettiva, la discrezionalità rappresenta un valore da coltivare, poiché consente
all’Amministrazione di effettuare la scelta migliore in relazione alle singole circostanze
concrete.
L’adozione di questa nuova concezione comporta un cambio di tendenza che muta da
un’impostazione improntata su un formalismo esasperato all’esercizio della
discrezionalità in modo equo e trasparente29.
Espressione di questo nuovo punto di equilibrio sono alcuni istituti nevralgici del
Codice previgente (discipline poi adottate anche nel D.lgs. n. 50 del 2016):
- la valorizzazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa rispetto a quello vincolato del prezzo più basso;
- la specificazione progressiva dei criteri di valutazione delle offerte;
- la valutazione discrezionale e in contraddittorio della valutazione dell'anomalia
dell’offerta.
In effetti l’aspirazione del Legislatore - tipica della matrice contabilisitca - di poter
prefissare le regole della gara e ridurre l’Amministrazione ad un semplice applicatore
delle stesse si scontra con la realtà e con gli studi più recenti dell’economia30 e, in
particolare, con la teoria dei giochi
31.
È stato dimostrato a tale proposito che non esiste un criterio di aggiudicazione e un
procedimento di gara ottimali in astratto, ma che la scelta più opportuna dipende dal
caso concreto, ossia dalle caratteristiche del bene da aggiudicare e del mercato.
Di fianco al rigido formalismo che spesso caratterizza le decisioni del giudice
amministrativo, gli influssi metodologici della concezione contabilistica si ritrovano
anche in manifestazioni più recenti del Legislatore.
In particolare con gli interventi normativi effettuati nel 2011 volti a fronteggiare la crisi
economica (in particolare il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L. 12 luglio 2011,
n. 106 - cosiddetto Decreto Sviluppo) alcune disposizioni legislative adottate erano
espressione di un eccesso di regolazione, che si basava sull’illusione di poter prevedere e
regolare ogni aspetto della realtà, togliendo alle Amministrazioni il potere di svolgere
apprezzamenti e di calibrare le regole di gara in relazione alle proprie esigenze concrete,
sintomo che la cultura contabilistica anche se fortemente contenuta non era stata del
tutto sradicata.
A parte questi aspetti residuali, il valore della concorrenza nei contratti pubblici è stato
perseguito in un’ottica di effettività dovuta principalmente dall’effetto immediatamente
cogente dei principi del diritto comunitario sia di matrice normativa che
giurisprudenziale apportando così un duplice effetto:
1) in primo luogo, sul piano del diritto sostanziale, il regime della responsabilità civile
della Pubblica Amministrazione per aggiudicazione illegittima è più severo rispetto a
30 BOSI P., Corso di Scienza delle Finanze, 2019 Il Mulino.31 URBANO G., La disciplina dei contratti pubblici tra tutela della concorrenza e misure anticrisi, in www.neldiritto.it, 5.
Secondo la teoria dei giochi si è dimostrato che non esiste in astratto lo stato ottimale sul criterio di aggiudicazione o sul procedimento di gara, ma la scelta più efficace dipende dal caso concreto, ossia dalle condizioni di mercato e dalle caratteristiche del bene da aggiudicare.
quanto accadeva normalmente; l’ordinamento comunitario persegue il fine di una
giustizia rapida ed effettiva avverso gli atti di gara illegittimi attraverso strumenti
processuali di tutela reale e pienamente ripristinatori, mentre il risarcimento è previsto
solo come alternativa;
2) in secondo luogo, sul piano del diritto processuale, la direttiva 2007/66/CE (cd.
Direttiva Ricorsi) ha imposto al legislatore italiano di adottare un rito speciale in materia
di contratti pubblici che avrebbe dovuto presentare caratteri marcatamente differenziati
sia per regole procedurali sia per i poteri conferiti al giudice amministrativo (norme ora
contenute agli artt. 120-124 del D.lgs. n. 104 del 2010 – Codice del Processo
Amministrativo).
Si tratta di un rito particolarmente accelerato finalizzato a garantire l'effettività della
tutela attraverso un ripristino reale della posizione giuridica lesa e in alternativa
attraverso un risarcimento pieno e senza l'attribuzione di oneri probatori eccessivi.
L’approccio pro-concorrenziale trova, infine, riscontro anche sul piano organizzativo e
istituzionale.
Prima l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), si è rafforzata, estendendo il suo campo d’azione all’intero del
mercato degli appalti pubblici, sia attraverso l’attività di vigilanza, sia attraverso l’attività
di promozione delle best practices32.
Ulteriore impulso alla concezione pro-concorrenziale è stato dato, sempre in ambito
comunitario, dall’introduzione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE dettate in attuazione delle norme del Trattato in tema di tutela e
valorizzazione della concorrenza, volte alla creazione di un mercato unico economico,
fondato su i principi di libertà di stabilimento, della libera circolazione dei capitali e dei
servizi e della non discriminazione in base alla nazionalità.
Le libertà comunitarie, sancite dal Trattato e strumentalmente introdotte dalle Direttive
comunitarie del 2014, presuppongono che il mercato comune sia caratterizzato da
regole concorrenziali, in cui le imprese possono svolgere la propria attività secondo il
principio della par condicio.
32 All’azione dell'Autorità si affiancano le prerogative dell'Autorità Antitrust che in più occasioni ha usato il suo potere di segnalazione al Governo e al Parlamento per censurare normative e prassi anticoncorrenziali e auspicarne la modifica.