2. Scelte di fine vita: tra diritto al rifiuto di cure ed eutanasia
2.1. I problemi definitori del concetto di eutanasia
2.1.2. Il rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale
In riferimento alle cure che possono essere rifiutate dal paziente il vero nodo consiste nel come valutare i trattamenti di sostegno vitale.
Poiché la Costituzione vincola l'azione medica alla volontà del malato delle sole terapie curative, si comprende come i dubbi sulla natura di un trattamento possano suscitare delle perplessità sull’applicazione della copertura costituzionale dell’art. 32 Cost21. Nel caso in cui non si riconoscesse la natura di trattamento medico, le conseguenze che deriverebbero dalla loro sospensione renderebbero tale fattispecie una forma di eutanasia attiva.
19 S. CANESTRARI, G. CIMBALO, G. PAPPALARDO, Relazione di sintesi. Le diverse tipologie di eutanasia: una legislazione possibile, Giappichelli, Torino, 2003 p. 217;
20 Definizione tratta dal sito del ministero della salute http://www.salute.gov.it/ 21 C. CASONATO, Fine vita: il diritto che c’è, in www.forumcostituzionale.it, 2008
Il termine “trattamenti di sostegno vitale” (TSV) è stato coniato per designare quei trattamenti che, in caso di malattie che mettono in pericolo la vita, sono in grado di prolungarla anche se non necessariamente di guarire la malattia22.
Si tratta per lo più di trattamenti intesi a sostenere le principali funzioni organiche. Ne sono esempi: la ventilazione meccanica per supplire una respirazione spontanea insufficiente, la dialisi per supplire una funzione renale scarsa, la nutrizione o la idratazione artificiale, qualora il paziente non riesca a provvederne autonomamente23.
Dunque il confine tra TSV e trattamenti causali, cioè mirati a debellare la malattia, anche se non sempre nitido, è comunque per lo più abbastanza evidente24.
Ci si chiede dunque: sono questi da considerare trattamenti sanitari, e come tale riconducibili alla sfera di proiezione del consenso informato, o sono pratiche di assistenza ordinaria di base25, con la conseguenza che non sarebbero rinunciabili, ma andrebbero sempre assicurate al paziente26?
Il dibattito sulla natura dei TSV in Italia è stato affrontato nel documento del Comitato Nazionale per la bioetica del 30 settembre 2005 che, riferendosi in modo specifico alla condizione del paziente in SVP sottoposto ad alimentazione e idratazione artificiale, metteva in dubbio il carattere terapeutico di tale sostegno vitale.
Il documento del CNB evidenzia infatti la doverosità etica e giuridica dei trattamenti di sostegno vitale.
Si afferma inoltre che i suddetti trattamenti, in quanto forme di assistenza ordinaria di base, non curativi ma indispensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base per vivere, troverebbero la loro giustificazione nel bisogno dei pazienti, totalmente non in grado di occuparsi di loro stessi, di essere accuditi, a prescindere dalla patologia riscontrata e dalle possibilità di guarigione27.
Per altro verso, il trattamento di nutrizione e idratazione artificiale, sempre secondo il documento, costituisce una tecnica davvero poco
22 C. A. DEFANTI, I trattamenti di sostegno vitale, I diritti in medicina a cura di Leonardo Lenti, Paolo Zatti, Milano, Giuffrè, 2011, p. 581
23 Ibidem 24 Ibidem
25 Secondo quanto sostenuto dal CNB nel parere del 2005 sull'alimentazione e idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente
26 A. D'ALOIA, Eutanasia, Digesto delle materie pubblicistiche, aggiornamento V, pag. 326
27 Comitato Nazionale per la Bioetica, l'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente, testo approvato nella seduta plenaria del 30 settembre 2005
o nulla invasiva, non rappresentando in alcun modo una forma di accanimento terapeutico
Si sostiene infine nel documento che gli effetti che derivano dalla sospensione del presidio non presentano quei caratteri di conseguenziale collegamento ad una malattia e al suo corso, dipendendo invece direttamente dal fatto stesso del venir meno del procedimento di sostegno vitale28.
Da qui i dubbi sul fatto che si tratti di un caso di “morte procurata”29.
Viceversa, sembra prevalere abbastanza nettamente negli indirizzi scientifici30 l'idea che tali terapie siano comunque un trattamento medico e che le conseguenze derivanti dall'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale sono pur sempre il risultato di una condizione posta in essere della malattia che le terapie in questione arginano ma non curano31.
Si afferma dunque che l'attivazione e la gestione dei procedimenti di mantenimento vitale presenta evidenti caratteristiche tecnologiche e mediche che presuppongono l'intermediazione medica nel disporre il trattamento, che connotano l'operazione di attivazione di tali mezzi di sostegno vitale32.
Le sostanze nutritive oggetto del trattamento di alimentazione artificiale, ad esempio, non sono infatti costituite da acqua e cibo ma da preparati farmacologici che richiedono conoscenze scientifiche e procedure tecnologiche per la preparazione e somministrazione, oltre al controllo da parte del personale medico33.
Nemmeno potrebbe ipotizzarsi che l’assistenza successiva all’intervento iniziale possa essere prestata unicamente da personale non specializzato, come i familiari del paziente, perché essi non sarebbero in grado di preservare tale soggetto da tutte le alterazioni dell’organismo che potrebbero condurlo con grande probabilità alla
28 Comitato Nazionale per la Bioetica, l'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente, testo approvato nella seduta plenaria del 30 settembre 2005 29 A. D'ALOIA, Eutanasia, Digesto delle materie pubblicistiche, aggiornamento V, pag.
327
30 E la posizione ad esempio della Società italiana di nutrizione parenterale ed entrale e della maggior parte della comunità scientifica, come riportato da C. A. DEFANTI in I trattamenti di sostegno vitale, I diritti in medicina a cura di Leonardo Lenti, Paolo Zatti, Milano, Giuffrè, 2011, p. 593
31 A. D'ALOIA, Eutanasia, Digesto delle materie pubblicistiche, aggiornamento V, pag. 327
32 G. FERRANDO, Stato vegetativo permanente e sospensione dei trattamenti medici, in testamento biologico. Riflessioni di 10 giuristi, Milano, 2005, pag. 146.
morte34.
Data la complessità e innaturalezza delle terapie sembra difficile pensare che queste non possano essere considerate trattamenti medici a tutti gli effetti e quindi sospendibili.