• Non ci sono risultati.

L’ IMPONIBILITÀ DEI DELEGATI E FUNZIONARI DELL’ ISTITUTO INTERNAZIONALE

D ’ AGRICOLTURA

Con la legge 2 0 -V I-1 9 3 0 n. 1075 (') lo Stato italiano ha concesso le

■< immunità diplomatiche » ai delegati degli Stati membri dell’ Istituto

Internazionale d’ Agricoltura « nell’ esercizio delle loro funzioni » (art. 4), e ai suoi funzionari « limitatamente agli atti che sono chiamati a compiere per ragioni di ufficio e nell’ ambito esclusivo delle loro attribuzioni» (art. 5 ) ; la concessione, fra l ’ altro, di agevolazioni tributarie è fatta invece di­ pendere da apposite e facoltative statuizioni ministeriali (art. 7).

In una decisione del 2 6 -V II-193 7 (2) la Commissione Centrale delle Imposte Dirette — per negare 1’ esenzione d a l! imposta complementare sui redditi derivanti dalla sua carica ad un funzionario dell’ Istituto cittadino italiano — ha sostenuto che le immunità dipi, conferite ai delegati ed ai funzionari dell’ Istituto dallo Stato italiano negli artt. 4 e 5 suddetti non comprendono le « immunità fiscali » e che queste (come altre concessioni

p a rtico la ri) possono derivare solo, a termini di legge, dai « provvedimenti

di carattere interno ed amministrativo del Ministro per gli affari esteri di concerto con gli altri ministri interessati », previsti dall’ art. 7.

U n acuto commentatore anonimo ha invece sostenuto (3j che gli artt. 4 e 5, conferendo le immunità ai funzionari dell’ Istituto, vi comprendono anche le immunità fiscali spettanti per diritto internazionale generale agli agenti dipi., mentre l ’ art. 7 prevede la facoltà del ministro degli esteri di conferire, d’ accordo col ministro delle finanze, u lterio ri agevolazioni fiscali (come di fare a ltre p a r tic o la r i concessioni) (4).

(!) V. testo ia Riv. di Dir. Internai., 1931, 136.

(2) V. testo in Giurisprudenza delle Imposte Dirette, 1938, 288. (3) V. Giurispr. cit., 288-90.

(4) Se questa fosse l’ interpretazione corretta della legge in questione, non se ne potrebbe ricavare alcun elemento, sia pur lieve, a favore della tesi della non obbligatorietà dell’ attribuzione d ’ immunità fiscali agli agenti dipi, citta­

dini, come invece fa il Miele (La non immunità fiscale di cittadini aventi la

qualità di agenti dipi, di Stati esteri presso la S. Sede, in Giur. lt., 1942, III,

col. 7 -8 ; sull'argomento in generale v. anche la mia nota in questa Rivista, 1942, II,' 1-19); anzi, essa fornirebbe un dato in senso contrario. Infatti, mentre gli artt. 4 e 5, conferendo le immunità dipi, ai delegati e funzionari dell Isti­ tuto d’ Agricoltura, non fanno alcuna distinzione in rapporto alla nazionalità (v. commento precitate, 289) 1’ art. 6 concede «la franchigia doganale per ogni og­ getto destinato ai delegatici nazionalità estera degli Stati membri dell Istituto»; dunque l’ eventualità che i delegati dell’ Istituto fossero di cittadinanza italiana è stata presente al legistatore italiano nel regolare la loro posizione giuridica,

88

Delle due interpretazioni preferisco quella prospettata dalla Commissione! Centrale. Infatti, sia l ’ art. 4 che 1’ art. 5, dopo aver menzionato le immu­ nità dipi., concludono : « salvo, in materia di tributi, le disposizioni del se­ guente art. 7. » ; e questo recita : « potranno essere inoltre accordate par­ ticolari concessioni, anche d’ indole tributaria, con provvedimenti di carat­ tere interno.... ». Se l ’ art. 7 si riferisse a concessioni tributarie non com­ prese nelle ordinarie immunità dipi., alle concessioni di pura cortesia, ag­ giunte a quelle previste dal diritto internazionale comune (a cui si riferi­ rebbero gli artt. 4 e 5 parlando di « immunità dipi. »), il richiamo ad esso contenuto negli artt. 4 e 5 sarebbe superfluo o almeno mal formulato, con quel « salvo » che ha tutto il tono di una eccettuazione, non della de­ signazione di un’ aggiunta alle prerogative previste in quelle disposizioni. Strano rinvio, anche, limitato com’ è alla materia tributaria, mentre l ’ art. 7 contempla la possibilità di ulteriori concessioni e x com itale anche in altri campi, dimodoché tutto l ’ art. 7 è supplementare agli artt. 4 e 5 e, se mai, questi avrebbero dovuto richiamarlo globalmente, non solo per la parte re­ lativa ai privilegi fiscali, una volta ammesso che questi, alla pari delle altre concessioni contemplate dall’ art. 7, consistevano in vantaggi non pre­ visti dal diritto internazionale comune nella categoria delle « immunità dipi. » (contemplate dalla legge negli artt. 4 e 5).

Se si interpretano invece gli artt. 4 e 5 come relativi alle immunità dipi, eccettu a te qu elle fiscali, il richiamo, per 1’ attribuzione di queste, al procedimento di diritto interno previsto dall’ art. 7 appare necessario e ade­ guatamente espresso : l ’ art. 7 prevede dunque la libera determinazione, ad opera dello Stato italiano, di privilegi per l ’ Istituto d’Agricoltura ed i suoi organi sia al di là del minimo voluto dal diritto internazionale per gli agenti dipi., sia — in materia tributaria — al di qua (o a n ch e al di qua) di esso. Dal fatto che 1’ art. 7 contempli indiscutibilmente la concessione di privilegi non imposti dal diritto internazionale riguardo agli agenti dipi, (cioè non compresi nelle « immunità dipi. ») non si può arguire che anche quelli d’ indole tributaria da esso contemplati debbano essere del pari, come vuole il predetto commentatore, esclusivamente di quel genere : il fatto, appunto che gli artt. 4 e 5 si riferiscano all’ art. 7 specificamente ed esclu­ sivamente per quelli d’ indole tributaria, e non all’ art. 7 in genere, dimo­ stra che il legislatore vedeva nei primi una categoria a sé, rispetto ai secondi, precisamente perchè le concessioni d’ indole tributaria attuabili a d

libitum potevano consistere anche in esenzioni fiscali rientranti, oggettiva­

mente, nella categoria delle « immunità dipi, di diritto internazionale ». Se si fosse già formato il convincimento internazionale della dovero- sità (come minimo) di equiparare, in fatto di immunità, i funzionari in­

e se esso non ha fatto distinzione fra cittadini e non cittadini riguardo alle im­ munità dipi., è perchè ha ritenuto che tutti dovessero goderne ugualmente; e se si ritiene che gli artt. 4 e 5., parlando di « immunità dipi. », si riferiscano anche a quelle fiscali, ne segue che nella legge 30-V1-19I0 il legislatore italiano ha seguito la tesi dell'esenzione fiscale dei funzionari internazionali cittadini alla pari di quelli stranieri (salvochè in materia doganale).

— 89

ternazionali agli agenti dipi., la tesi ohe l ’ art. 7 si riferisca solo alle age­ volazioni fiscali « di cortesia », essendo quelle « di diritto » già contemplate dagli artt. 4 e 5, sarebbe preferibile, per il principio che il diritto interno va possibilmente interpretato in modo da armonizzare coi doveri interna­ zionali dello Stato; l ’ altra tesi infatti fa dipendere tutte le possibili age­ volazioni fiscali in prò degli organi dell’ Istituto d’ Agricoltura dal bene­ placito spontaneo dello Stato italiano, equiparando le esenzioni che, in ipotesi, sarebbero « doverose », a quelle « libere ». Ma sta di fatto che un dovere generale degli Stati di estendere le immunità dipi, ai funzionari internazionali non esiste ancora, perlomeno in materia tributaria, dimo­ doché il ragionamento su indicato non sarebbe stringente (').

Secondo l ’ interpretazione che preferisco, dunque, i delegati e i fun­ zionari dell’ Istituto Internazionale d’ Agricoltura non godono di esenzioni fiscali in Italia se non grazie a particolari statuizioni ministeriali (che, come informa la Commissione Centrale nella citata sentenza, non sono ancora state emanate), si tratti di cittadini italiani o di stranieri.

Sembra invece che 1’ Amministrazione finanziaria (1 2) estenda le immu­ nità fiscali — in particolare l ’ esenzione dall’ imposta complementare, a sensi dell’ art. 5 del E . D . 30 - X I I - 1923 n. 3062 — ammesse in diritto italiano per gli agenti dipi, in esecuzione dei doveri internazionali, ai fun­ zionari dell’ Istituto d ’ Agricoltura di citta d in a n za s tr a n ie r a, negandoli (con un ragionamento ben confutato dal D i Paolo) a quelli cittadini ita­ liani. Soluzione inspiegabile, come rileva il citato anonimo, se si parte dall’ interpretazione della legge 2 0 -V I-1930 data dalla Commissione Cen­ trale. Solo accettando l ’ opposta interpretazione quei funzionari possono ri­ tenersi esentati dall’ imposta complementare, in quanto equiparati in tutto e per tutto, dagli artt. 4 e 5, agli agenti dipi., e allora la distinzione a seconda che siano o meno cittadini italiani è prospettabile (8J.

E O D O L F O D E N O V A

Prof, di dir. internaz. nella R. Univ. di Pavia

(1) Chiarissima nel senso della facoltatività dell’ attribuzione di privilegi fiscali ai funzionari di un ente internazionale è la legge tedesca 4-IV-1940 sulla concessione di speciali diritti al Centro Internazionale di Silvicoltura (v. testo tradotto in Riv. di Dir. Internaz. 1941, 301-2): essa infatti attribuisce al Pre­ sidente ed ai principali funzionari del Centro, nell’ esercizio delle loro funzioni, « i privilegi dipi, dell'inviolabilità personale nonché dell’ esenzione dalla giuri­ sdizione tedesca e dal potere coercitivo di polizia » (art. 3), aggiungendo al- 1’ art. 4 che « Il Ministro delle Finanze del Reich emanerà disposizioni riguar­ danti il trattamento tributario e doganale » del Centro e dei suoi funzionari.

Come si velie, fra i privilegi dipi, estesi dal Reich agli organi del Centro di Silvicoltura (che è un'emanazione dell’ Istituto Internazionale d’ Agricoltura) non figurano le esenzioni fiscali che invece spettano agli agenti dipi., e ogni agevolazione al riguardo è fatta dipendere dal libero apprezzamento ministeriale. (2) Cfr. G. Di Paolo, Esenzioni ed agevolazioni nel sistema dell’ imposizione

diretta erariale, Roma, 1934, 45.

(3 * * * *) Ma allora, accolta questa interpretazione, la distinzione cara alla Finanza troverebbe — come ho indicato a nota 4 — una smentita testuale nel confronto degli artt. 4 e 5 con l’ art. 6 della legge del 1930.

B I B L I O G B A F I A

Paolo Thaon di Revel - La Finanza dì guerra - Istituto Poligrafico, Roma, 1942,

p. 40, s. p.

Taluni aspetti fiscali del problema montano - R. Acc. d'Agricoltura, Torino,

1941, p. 23.

È da richiamare 1' attenzione sulla lezione, già riassunta nel fascicolo pre­ precedente (1942, I, p. 1) su La finanza di guerra, poiché è il più importante documento politico e scientifico, cui gli studiosi possono attingere, per orien­

tarsi sulla tecnica della finanza di guerra italiana e sugli sviluppi, che essa si propone di avere, anche per liquidare i sacrifici imposti dall’ attuale conflitto. La maestria di studioso e di politico del T. di R. si manifesta pure nello studio sul lato fiscale del problema montano, bene impostato tecnicamente anche dal” 1’ aspetto agrario e fondato su numerose statistiche economiche e fiscali, allo scopo di risolvere il « programma preciso, tracciato dal Duce per venire in­ contro alle necessità di vita della gente alpina con sgravi fiscali e provvidenze d’ ordine finanziario ». Su 1 'una e l’ altra pubblicazione la Rivista avrà occasione di ritornare per sviluppare e commentare i temi ivi trattati.

Wilhelm Gerloff - Die öffentliche Finanzwirtschafì. Klostermann, Frankfurt am Mein, 1942, p. 544, s. p.

L'illustre prof. Gerloff dell’ Università di Francoforte raccoglie in questo denso volume sei magistrali saggi, accompagnati da ricca bibliografia, in parte, come il primo di essi, inediti — e nuovi anche per ciò che riguarda la materia trattata e il metodo di ricerca — in parte già pubblicati, ma di nuovo rielabo­ rati, in modo da formare un complesso sistematico, che riguarda 1 economia fi­ nanziaria nel suo sviluppo storico, nella posizione dei suoi problemi teorici e infine in rapporto alle questioni attuali della politica finanziaria considerata nei suoi principi. 1 sei saggi si riferiscono all Origine della economia finanziaria

(studiata presso i popoli primitivi, sopratutto dell’ Africa), ai Principii della

scienza delle finanze, alla Teoria economica dell' imposta, al Credito Pubblico,

all’ Ordinamento nella e. f. e alle Finanze del Reich, degli Stati e dei Comuni

e tutti sono da ammirare e leggere con molto profitto dagli studiosi. La lette­ ratura italiana é ricordata, ma è da avvertire che per dichiarazione del Sax 1 in­ dirizzo da lui approfondito venne iniziato dal Pantaleoni e che gli studi del De Viti de Marco sono contemporanei a quelli del Sax e da esso indipendenti. E’ forse da pensare che sia sfuggito al Gerloff il rinnovamento scientifico italiano degli ultimi lustri nelle sue caratteristiche rispetto agli studi tedeschi e di altri paesi.

Riccardo Ciolli - Massimario della giurisprudenza delle imposte dirette (Tributi

erariali e locali) 1928-1940. Associazione fra le Società per Azioni, Roma,

1942, p. 544- |-i.x x i, L. 50.

Ottima opera, che continua e perfeziona quella reputata del Vannuccini, e che onora 1’ egregio A. Segretario della Commissione Centrale delle imposte e anche l’ Ass. fra le Soc. per Az. editrice del volume. Sono riferite le massime della Cassazione e della Commissione Centrale per tributi (destinando una sezione separata per il procedimento) e per ciascuno di questi per voci, in ordine alfabetico, e le voci più ricche in sottovoci, con intelligenti e numerosi riferi­ menti, in modo da rendere la consultazione più facile e precisa anche per virtù degli indici delle decisioni posti alla fine de) volume.

91

Sergio Steve - Intorno agli effetti delle imposte sui sovraprofitti, Garzanti, presso R. Università di Pavia, 1941, p. 69, s. p.

Solida e acuta investigazione, ricca d’ analisi, sugli effetti dell imposta sui sopraprofitti. Tali imposte quali risultano dalla legislazione, non sono generali e ammettono parecchie discriminazioni, come viene ampiamente e seriamente di­ mostrato. Perciò esse sono trasferibili anche in periodo breve, perchè non sono generali e colpiscono elementi di costo. In periodo lungo possono ostacolare l'assunzione dei rischi delle intraprese e Paccumulazione, mentre possono favo­ rire rinnovamenti d'impianti, costituzione di riserve occulte, l’ aumento della produzione, la mitigazione delle oscillazioni economiche e tutto ciò in modo vario secondo le diverse condizioni d'ambiente e di struttura delle impóstenle quali in via di prima approssimazione non sono da ritenere imposte « neutrali ».

Gaetano Stammati - Aspetti dell'economia di guerra, Soc. An. It., Roma 1941, L. 20.

Pregevole indagine sui problemi economici della guerra, che contiene ac­ cenni anche a quelli finanziari.

C. La Rosa- S. Lionetti - Diritto e pratica delle valute. Edizioni Italiane, Roma 1942, p. 413, L. 45.

Prima opera che con spiccata chiarezza e precisione sistema i lineamenti ra­ zionali dell'ordinamento valutario italiano sotto l’ aspetto economico-finanziario, giuridico, amministrativo ed espone l’ organizzazione burocratica, tecnica e legi­ slativa in materia di scambi e di valute, corredando l’ elaborazione della ma­ teria con il testo della legislazione riprodotta iu appendice.

Confederazione Fascista dei Commercianti- Aspetti dell' economìa sovietica, Roma 1942, p. 155.

Con l'introduzione del prof. G. Roletto sulle basi psicologiche dell economia russa, questo «quaderno di documentazione» tratta dell’ organizzazione dell u- nione sovietica nel suo sviluppo storico, occupandosi poi dei vari problemi: agri­ coltura, industria, materie prime, commercio e comunicazioni, portando i dati statistici fino a tutto il 1938. Con un'esposizione chiara e documentata, fatta su pubblicazioni in lingua tedesca, lo studio mostra tutte le possibilità economiche della Russia sovietica e si occupa in un capitolo speciale delle risorse agricole e industriali dei paesi occupati dalle forze dell’ Asse.

Marco Tullio Zanzucchi- Il nuovo diritto processuale civile con raffronti al di­

ritto anteriore, 2a adiz., Giuffrè, Milano 1941-2, voi. 2, p. 437-)-287, L. 70-)-40.

Lo Z. nella piena fioritura della sua attività scientifica concorre con la ma­ gnifica squadra dei processualisti italiani a illustrare il nuovo codice opportu­ namente raffrontato all'anteriore, eccellendo, per equilibrio scientifico, chiarezze didattiche, ricchezza di dottrina, nell’ apprestare quest’ opera (molto utile anche per gli studiosi di diritto processuale finanziario) che comprende nel primo vo­ lume la parte generale e nel secondo il processo di cognizione.

Fr. Sa v. Azzariti- Giov. Martínez - Gius. Azzariti. Diritto Civile Italiano secondo

il nuovo codice. Le successioni per causa di morte, Cedam, Padova, 1942, p.

800, L. 130.

Il sistema della nuova legge per la parte relativa alle successioni, materia di particolare interesse per la finanza, è presentato dagli egregi A A., che por­ tano il contributo della dottrina e della conoscenza pratica della legge da inter­ pretare.

R A S S E G N A D I P U B B L I C A Z I O N I R E C E N T I

A R G O M E N T I E T E O R I E G E N E R A L I

DIRITTO TRIBUTARIO

Berliri A. — Interpretazione e integrazione delle leggi tributarie, Riv. il, dir.

fin., II, 16-31.

Giussani B. — Diritti soggettivi e interessi legittimi nel rapporto d’ imposta,

liiv. it. dir. fin. I, 1-27.

Maffuccini M. — Il rapporto giuridico tributario. L ’ elemento della causa, Il

Foro trib., 49-59.

Piacentini L. — Le circolari come fonti di diritto obbiettivo, Giurispr. Hai-,

I, 1, 179-182.

Zitzlaff. — Allgemeines Steuerrecht. Einkommensteuer. Gewerbesteuer, Steuer

und Wirtschaft, 125-148.

D iritto trib u ta rio in te rn a z io n a le

Benettini G. — Il regnicolo agente diplomatico estero ma residente in Italia e l’ esenzione fiscale, Dir. e pratica trib., 80-83.

De Nova R. — L ’ agente diplomatico cittadino e l’ immunità tributaria, Riv.

D ir. fin. e Se. d. fin., II, 1-19.

Dicknether — Die Verordnung zur Beseitigung von Doppelbesteuerungen auf dem Gebiet der direkten Steuern im Verhältnis zu den Niederlanden vom 16 August 1941, Steuer u. Wirtschaft, 1941, 1022-1039.

Eichhorn — Doppelbesteuerungsregelung im Verhältnis zu den Niederlanden,

Deutsches Steuerblatt, 1941, 507-514.

D iritto trib u ta rio fo rm a le e p ro c e ssu a le .

Greco G. — Solidarietà nell’ adempimento dell’ obbligazione tributaria ed effetti nel campo del diritto tributario formale, Giurispr. ital., I, 1, 209-216.

K

ö

HN

R. — Zum gegenwärtigen Stande der materiellen Rechtskraftwirkung (Un- abänderbarkeit) von Entscheidungen und Verfügungen in Steuersachen, Steuer

und Wirtschaft, 79-114.

MoffA G. — Preteso riesame della qualificazione giuridica delle somme riscosse per debito d’ imposta, Riv. it. dir. fin., 1941, 186-200.

Pacelli A. — Opponibilità del « solve et repete » al curatore del contribuente fallito, La Riv. Trib., 45-48.

Pasquale P. — 1 ricorsi contro i ruoli ed il caso particolare della irregolare notifica dell’ accertamento, Rass. di leg. p er i comuni, 59-64.

SCIENZA D ELLE FINANZE

A

rena C. — Sull’ ordinamento degli studi di Economia e Finanza, Gli Annali

della Unir, d’ Italia, 233-240 e 301-308.

Gerloff VV. — Die Öffentliche Finanzwirtschaft. Frankfurt am Main, V. Klo­ stermann, 1942, p. 543.

La RosaC. — Nuovi orientamenti nella teoria gsnerale della Finanza, Rassegna

Monet., 1941, 630-651.

Menegazzi G. — Il fondamento sociale dell’ equilibrio economico, Riv. it. di

Sc. Econom., 1, 10-39.

MinichilliU . — Alcuni riflessi di recente legislazione sui fondamentali concetti finanziari, Riv. it. dir. fin., 1941, 234-251.

Pacini G. B. — Scritti di economia e di finanza. Saggi sul risparmio e l’ imposta di Luigi Einaudi, Leonardo, 12-15.

93

Tamagnini G. — Note in margine alla teoria dei bisogni, Studi Senesi, 1941, 340-416.

ECONOMIA ED ECONOMETRICA FINANZIARIA

Becker db ArlANDis J. — Finanzprobleme der spanischen Wirtschaft, Die

Deutsche Volkswirtschaft, n. 6 e 7 (Cfr. Ass. Soc. Az., Serv. di doc., n. 3253).

D ’ Albergo E. — Sulla misurazione degli effetti economici delle imposte, Gior­

nale degli Economisti, 1941, 654-672 e T942, 26-42.

Db Magistris E. — Economia e finanza delle assicurazioni. Voi. I. Città di Ca­ stello, Unione Arti Grafiche. 1942, p. 140. L. 20.

Federici L. — Sulla teoria del circuito dgi capitali,, Giorn. d. Econ. 119-136.

Feroldi F. — Il controllo della congiuntura e la teoria del moltiplicatore, Rio.

Int di Scienze Soc., 98-118.

Keisbr G. — Die Problemstellung der Volkseinkommensberechnung, Bank-Ar­

chiv, 171-173.

Neisser H. — Capital Gains and the Vatutation of Capital and income, Eco­

nometrica, 1941, 198-220.

POLITICA ED ORDINAMENTI FINANZIARI

---Finanzielle Neuordnung im Grösseren Ostasien, Bank-Archiv, 15 febbraio (cfr. Ass. Soc. Az., Serv. di doc., n. 3229).

Amato A. — La nominatività obbligatoria dei titoli, Riv. di poi. econom.

204-218.

De Stefani A. — Come si provvede alle opere di guerra. La razionalizzazione degli ordinamenti amministrativi. Mobilitazione civile, Riv. It. di Scienze

Econom., 113-119.

Fasolis G. — Sulle necessità di una riforma dell’ ordinamento della ammini­ strazione finanziaria italiana, Tributi, I, 6-11.

Flora F. — La politica tributaria del Regime, Riv. Banc. 49-58.

Grotkopp W . — Der französische Staatshaushalt in Zeichen des Waffenstill­ stands, Bank-Archiv, 95-99.

Mbriu C. — Finantele publice ole Romäniei in perioada 1930-40, Buletinul In-

stitutului Economic Romanesc, 1941, 163-212.

Mussfeld — Die Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueran­ passungsgesetzes Deutsche Steuer-Zeit., 37-46 (Sulla disciplina legislativa degli scopi di utilità comune, di carità e ecclesiastici).

Prestipino N. — L ’ Istituto Nazionale di Finanza Corporativa e la riforma fa­ scista degli ordinamenti tributari, Le Imposte dir., 1-6.

Rumboldt T. — La voltura catastale nella legislazione italiana, Riv. del catasto

e dei serv. tecn. erar., 1941, 681-693.

Schwerin von Krosigk — Reichsfinanzwirtschaft und deutscher Osten, Zeitschr.

d. Ak. f . deutsches Recht, 81-83.

Secreti G. — La finanza pubblica della nuova Albania, Riv. di poi. econom.

252-258.

Weeer A. — Probleme und Aufgaben des deutschen Geld - und Kreditwesen,

Bank-Archiv, 151-155.

STA T ISTIC A FINANZIARIA

---Charge fiscal en Suisse en 1941. Administration federal des contributions,

Stai, de la Suisse 99me fase., Bureau fèd. de statist., Reihe, Serie Mg 12, p. 54.

---Erbschaftsbesteuerung nach der Veranlagung für das Jahr 1939, Statistik

d. Dt. Reichs., 1941, 28-33.

Tahon di Revel P. — Indici dei reddito nazionale dal 1928 al 1938. Estratto dagli Atti della II Riunione scientifica della Soc. it. di Statistica. Ferrara, S. A .T . E., 1941, p. 22.

94

A R G O M E N T I E T E O R I E P A R T I C O L A R I

BENI PATRIMONIALI E DEMANIO PUBBLICO

Giannini A. — Il diritto demaniale sulle opere di pubblico dominio, Riv. D ir.

fin. e Se. d. fin., I, 7-12.

Greco G. — 1 beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici ed agli enti ec­ clesiastici nella nuova legislazione civile, Sin. giur., Gen. 13 (2 h), fase. 597.

Ruggieri A. — Il demanio pubblico nel nuovo codice civile, Rass. di leg. per

i comuni, 67-69.

VeGezzi C. 0 . — Le aziende patrimoniali del Demanio dello Stato nell’ anno X X E. P , Biv. it. di Ragioneria, 93-96.

PUBBLICHE IMPRESE, PUBBLICI ISTITU TI E MONOPOLI

Amato A. — Introduzione alla teoria dei servizi pubblici, Riv. it. di scienze

econ. 1941, 1137-1163.

Del-Bue C. —• Lineamenti di un corso di diritto e legislazione postale e delle telecomunicazioni secondo l ’ ordinamento italiano Voi. I - I principi generali. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1942, p. 254.

Rbpaci A. F. — Utili teorici e utili effettivi del gioco del lotto in Italia. (Estr. dagli Atti della III Riunione di Firenze della Soc. Ital. di Demogr. e Stat.). Città di Castello, 1942, p. 19.

IMPOSTE DIRETTE

Associazione fra le Società Ita l. per Azioni — Massimario della giurispru­ denza delle imposte dirette (a cura del dott. R. Ciolli), Roma, 1942, L. 50. Im poste f o n d ia rie e f a b b r ic a t i

--- L ’ andamento e lo stato dei lavori per la formazione del Nuovo Catasto Ita­ liano, Biv. catasto e serv. tee. erar., 1941, 654-657.

Bandini M. — Ricerche sui redditi di aziende agrarie in occasione della revi­ sione generale degli estimi terrieri, Riv. It. di Se Ec., 40-56.

Patrone G. — L ’ imposta fondiaria e i boschi, Riv. del catasto e dei servizi

tee. erariali, 536-547.

Thaondi Revel P. — Taluni aspetti fiscali del problema montano. Estratto dagli Annali della R. Accademia d’ Agricoltura di Torino, Voi. 85, p. 23.

Im poste sui re d d iti m o b ilia ri