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INFORMAZIONE SULL’INTERMEDIARIO E SUI COSTI DEL SERVIZIO La normativa secondaria dispone una serie di regole cui l’intermediario deve attenersi nel fornire le

6.GLI OBBLIGHI D’INFORMAZIONE ATTIVA

1.1 INFORMAZIONE SULL’INTERMEDIARIO E SUI COSTI DEL SERVIZIO La normativa secondaria dispone una serie di regole cui l’intermediario deve attenersi nel fornire le

informazioni al cliente investitore. Qui il riferimento non è alla disamina degli articoli 27 e 28 del Regolamento Intermediari già discussi nel precedente capitolo in riferimento alla lettera c) dell’articolo 21 del TUF; ma a tutte quelle regole di condotta che riguardano alcuni obblighi generali di informazione a favore dei clienti e che danno concretezza alle lettere presenti nella seconda parte del comma 2 dell’articolo 27 rubricato “requisiti generali delle informazioni”.

In merito agli artt. 29,30, e 32 del Regolamento Intermediari è rilevante notare come la corposa normativa relativa al flusso informativo che procede dall’intermediario al cliente faccia sovente riferimento ai soli “clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio”. Ciò173

in virtù della maggior tutela e minor conoscenze ed esperienze riconosciuta al cliente classificato come retail.

L’articolo 29 rubricato “informazioni sull’intermediario e i suoi servizi” esplicita le informazioni che l’intermediario deve fornire al cliente in merito alla lettera a) dell’articolo 27 comma 2 quindi le informazioni che riguardano l’intermediario e i suoi servizi. È composto da un elenco di informazioni che l’intermediario deve fornire qualora “siano pertinenti”.

171 Per ulteriori approfondimenti sul prospetto disciplinato dall’articolo 94 D. lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 richiamato

dall’articolo 31 comma 3 del Reg. Intermediari si veda: Sangiovanni V., La responsabilità per il prospetto tra diritto comunitario, legge nazionale e Regolamento Consob, in www.academia.edu , 2011, La responsabilità civile, p. 852

172 Si veda in merito Consob, Nuovo Regolamento intermediari, Recepimento della direttiva 2004/39/CE (MiFID): Il

nuovo regolamento intermediari tra disciplina comunitaria e scelte nazionali, documento di consultazione, 20.07.2007, p. 51 in merito alle valutazioni fatte all’articolo 31 comma 4

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L’articolo 29 ad esempio si riferisce al solo cliente al dettaglio o potenziale nei commi 1 e 3, mentre solo nel comma 2 tale riferimento non sussiste. Il comma 2 dell’articolo 29 infatti nel disciplinare le metodologie di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, con riferimento al “servizio di gestione di portafoglio”, fa riferimento alla “coerenza con gli obiettivi di investimento e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente”.

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I clienti verranno messi a conoscenza in merito alla denominazione, alla sede e ai relativi recapiti dell’intermediario (lett. a) nonché in merito alle lingue nelle quali il cliente può comunicare con l’intermediario e può ricevere da questi documenti e informazioni (lett. b). L’intermediario inoltre comunica al cliente i metodi di comunicazione da utilizzare nell’invio e nella ricezione degli ordini (lett. c). Essendo l’attività d’intermediazione un’attività riservata e oggetto d’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza spetta all’intermediario dichiarare di essere stato autorizzato (lett. d) e lo stesso vale per gli agenti ad esso collegati ai sensi dell’articolo 23 della direttiva n. 2004/39/CE che fornisce la nozione di agente collegato.

Nelle lettere che seguono si dispone inoltre che nei casi in cui l’intermediario detenga strumenti finanziari e/o denaro dei clienti, egli dovrà fornire a questi “una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela” (lett. g). La descrizione sintetica è richiesta anche in merito al sistema d’indennizzo (lett. h) degli investitori o di garanzia dei depositi pertinenti; nonché delle modalità di copertura di questo. Infine (lett. i e l) anche la politica del conflitto d’interesse va comunicata in forma sintetica al cliente, il quale in qualsiasi momento può richiedere maggiori dettagli in merito a questa.

Il comma 2 dell’articolo 29 del Reg. Intermediari è invece dedicato in via esclusiva al servizio di gestione del portafoglio. L’intermediario per tale servizio deve dotarsi di un metodo di analisi dei risultati appropriato anche mediante l’indicazione di un “parametro di riferimento significativo” ovvero un c.d. benchmark.174

Infine il comma 3 dell’articolo 29 del Regolamento Intermediari dispone un set di informazioni da fornire al cliente al dettaglio che vanno ad aggiungersi a quelle disciplinate dal comma 1 del medesimo articolo nel caso l’intermediario presti il servizio di gestione di portafoglio.

L’articolo 30 è rubricato “informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela”. In riferimento ai soli clienti al dettaglio, qualora gli intermediari detengano strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti a questi, il comma 2 dispone che l’intermediario è tenuto a fornire informazioni circa l’eventuale possibilità che sia un terzo a detenere i titoli o il denaro di questi e circa le eventuali responsabilità che l’intermediario si assume conseguentemente all’insolvenza del terzo.

Il comma 3 prevede una disposizione simile, con riguardo ai soli strumenti finanziari dei clienti, nel caso in cui l’intermediario li detenga su di un “conto omnibus”175

. In tal caso i clienti vengono

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Abriani N., in Diritto Commerciale, Giuffrè, Milano, 2011, p. 446 il quale in riferimento al “parametro di riferimento significativo” usa proprio il termine benchmark.

175 Regolamento in materia di capitale minimo e operatività all'estero delle SIM nonché deposito e subdeposito dei beni

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informati del fatto che i loro strumenti sono depositati in tale conto, e gli verrà fornito un avviso recante i rischi che da tale deposito ne derivano.

Gli intermediari devono comunicare al cliente al dettaglio se le somme di denaro o gli strumenti finanziari a questo appartenenti vengono depositati in conti sottoposti alle norme di un ordinamento extracomunitario (comma 4). Non solo, dovranno anche indicare come ciò potrebbe influire sui diritti che i clienti hanno su tale somme e strumenti. L’intermediario informa il cliente anche su eventuali diritti di garanzia o privilegi che potrebbe vantare sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del cliente. (comma 5). Il conclusivo comma 6 è forse uno dei più rilevanti tra quelli esaminati in merito agli strumenti finanziari e alle somme di denaro del cliente detenuti dall’intermediario. Infatti, qualora l’intermediario intendesse utilizzare gli strumenti finanziari, che detiene, di un cliente al dettaglio, dovrà fornirgli, in via preventiva ed in tempo utile, informazioni “chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l’intermediario”. Ma non solo, in quanto tali informazioni dovranno comprendere anche le condizioni di restituzione degli strumenti nonché i rischi che derivano dal loro utilizzo. Il cliente viene quindi informato sulle conseguenze di un eventuale uso dei propri strumenti da parte dell’intermediario che li detiene.

La disciplina ora esaminata non è altro che applicazione del principio di trasparenza onde evitare che l’investitore retail sia indotto in errore, andando così ad investire basandosi sulla solidità del soggetto suo diretto interlocutore.176

In merito all’articolo 31 del Regolamento Intermediari si è già parlato nel paragrafo precedente, mentre è importante analizzare l’articolo 32 in merito alle informazioni sui costi e sugli oneri, che consistono nella fonte di guadagno degli intermediari. Per gli investitori è utile conoscere quanto gli costerà usufruire dei servizi dell’impresa d’investimento in quanto ciò gli permette un raffronto in termini di costo opportunità rispetto agli altri intermediari, andando tali costi a diminuire il profitto derivante dall’investimento. Al comma 1 dell’articolo 32 alla lettera a) la Consob fa riferimento ad un unica indicazione del “corrispettivo totale” quale costo complessivo che il cliente dovrà supportare. La dottrina177 osserva che non è un caso che la Consob faccia riferimento ad un unico

deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela; nella Se. I “Disposizioni di carattere generale” p. 9 fornisce la seguente definizione di conto omnibus: “ il conto aperto presso un depositario abilitato, intestato all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti”.

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Zitiello L., La MiFID in Italia, La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari, Itaedizioni, Torino, 2009, p. 294 parla di applicazione della trasparenza sotto un particolare profilo.

177 Sangiovanni V. , Informazioni e comunicazioni pubblicitarie nella nuova disciplina dell'intermediazione finanziaria

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valore indicativo del corrispettivo totale. Così facendo si è cercato di evitare spiacevoli sorprese all’investitore dovute ad una composizione della struttura retributiva spettante all’intermediario complessa per la sua tecnicità e poco chiara che risulterebbe di difficile comprensione. Inoltre l’articolo le commissioni che l’intermediario applica, le quali rientrano nel corrispettivo totale, siano indicate separatamente in quanto è proprio su queste che l’intermediario potrebbe agire per far lievitare il prezzo178. La presenza di un unico corrispettivo totale in tale ottica risulta uno strumento volto a favorire la trasparenza. Solo qualora l’intermediario non riesca ad indicare un corrispettivo esatto allora andrà riportata la base per il calcolo di questo.