• Non ci sono risultati.

6.GLI OBBLIGHI D’INFORMAZIONE ATTIVA

1.2 LA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA

Come già anticipato il Regolamento Intermediari, in attuazione di quanto disposto dalla MiFID, ha introdotto la nuova regola di appropriatezza. Questa a differenza della valutazione di adeguatezza si colloca su un piano del tutto diverso, presentando 3 rilevanti differenze.

In primis l’ambito di applicazione è diverso, in quanto, come si desume dall’articolo 42 comma 1 del Regolamento Intermediari, tale valutazione è connessa alla prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione del portafoglio. Questa troverà dunque applicazione nei servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione degli ordini, di ricezione e trasmissione degli ordini. La dottrina201 fa notare che dal tenore letterale della norma l’articolo 42 prevede l’estensione dell’appropriatezza anche ai servizi d’investimento e quindi al servizio di collocamento.

La ragione che giustifica tale scelta del legislatore si rifà a quanto detto in precedenza rispetto al maggior grado di discrezionalità lasciato all’intermediario nei servizi di consulenza e gestione del portafoglio. Nei servizi oggetto della valutazione di appropriatezza invece si presuppone sempre vi sia un ordine da parte del cliente e quindi venga lasciata meno discrezionalità all’intermediario. Nonostante non vi sia alcun riferimento esplicito che impone all’intermediario di compiere la valutazione d’appropriatezza per ogni operazione richiesta dalla clientela, cosa che invece era specificata espressamente dall’articolo 40 comma 1 del Regolamento Intermediari in riferimento all’adeguatezza, nella prassi e nella dottrina prevale l’idea che vuole che il test di appropriatezza venga effettuato per ogni operazione richiesta e no una tantum su più operazioni disposte dallo

201

Gaffuri L., La valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza di strumenti finanziari e servizi di investimento, in www.ilcaso.it, Sez. II, Doc. n. 128/2008.p. 22

91

stesso investitore. Tale prassi sarebbe appoggiata anche dalla Consob202 in quanto fungerebbe da maggior garanzia e tutela dell’interesse dei clienti.

Inoltre, dalla lettura dell’articolo 42 comma 1 si evince, come già visto in riferimento all’articolo 41 del Regolamento intermediari, che il giudizio di appropriatezza viene dato relativamente al solo grado di esperienza e conoscenza di cui è in possesso l’investitore; quindi non attiene la capacità finanziaria del cliente e nemmeno i suoi obiettivi d’investimento.

Tuttavia ciò non preclude assolutamente all’intermediario l’opportunità di raccogliere tali informazioni; anzi se lo facesse potrebbe avvantaggiarsi per avviare in futuro la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Tale scelta è lasciata alla discrezionalità dell’intermediario, il quale a mio avviso potrebbe essere portato a chiedere le informazioni legate agli obiettivi del cliente piuttosto che quelle relative alla situazione finanziaria di questo trattandosi in tal caso di informazioni maggiormente sensibili che come detto anche in precedenza il cliente ha una certa ritrosia a fornire.

A tal proposito ricordiamo quanto detto in precedenza in merito alla raccolta d’informazioni, ovvero che ai fini della valutazione d’appropriatezza l’assenza di informazioni richieste comporta un avvertimento al cliente relativo alla possibilità di eseguire la valutazione d’appropriatezza ma non preclude l’esecuzione del servizio da parte dell’intermediario.203

La disciplina non prevede alcun valore di riferimento in rapporto al quale i livelli di conoscenza ed esperienza dell’intermediario sono da considerarsi consoni ma lascia all’intermediario la discrezionalità nella scelta di questi. Spetterà ad esso quindi predisporre un questionario atto alla valutazione della conoscenza del cliente mentre ai fini dell’esperienza potrà basarsi anche sulla trading history del cliente stesso.

Come per quanto attiene alla valutazione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del Regolamento Intermediari, si definisce una presunzione per quanto riguarda il possesso delle conoscenze e delle esperienze di quei clienti classificati come professionali e controparti qualificate. L’intermediario può presupporre questi abbiano livelli di conoscenza ed esperienza appropriati e quindi può non effettuare il test di appropriatezza.

Ai sensi dell’articolo 42 comma 3 del Regolamento Intermediari, in caso di valutazione di non appropriatezza l’intermediario è tenuto ad informare l’investitore di quanto riscontrato mediante

202

Si veda in merito Zitiello L., La MiFID in Italia, La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari, Itaedizioni, Torino, 2009, p. 352 e ss. Egli afferma inoltre che la Consob giustifica tale impostazione in quanto ciò funge da “garanzia segnaletica nei confronti della clientela”.

92

una avvertenza. A differenza di quanto visto in merito al giudizio di adeguatezza ciò non comporta quindi alcun divieto di operare.

I contenuti e le tempistiche dell’avvertenza non sono specificati ma questa si presume debba contenere i motivi per i quali l’intermediario considera l’operazione non appropriata e si presume anche che questa debba essere fornita in tempo utile ai fini della tutela dell’interesse del cliente, ovvero nel minor tempo possibile dopo l’avvenuta richiesta di effettuazione dell’operazione.

È infine importante rilevare un ultimo aspetto in merito alla valutazione di appropriatezza. Infatti qualora ricorrano determinate condizioni204 - su tutte l’iniziativa del cliente - gli intermediari possono eseguire e trasmettere ordini senza effettuare valutazione d’appropriatezza alcuna, dando vita alla c.d. execution only, derogando così alla valutazione di appropriatezza.

In conclusione quindi si può affermare che il legislatore, con il recepimento delle MiFID, ha delineato un sistema che, in presenza di limitate condizioni di rischio per il cliente in riferimento a determinate tipologie di servizi e strumenti, garantisce una più rapida modalità di esecuzione dell’operazione, consentendo altresì un contenimento dei costi del servizio.

Per quanto riguarda la valutazione di appropriatezza la direttiva 2014/65/UE all’articolo 24 comma 3 conferma che per i servizi che non rientrano nella gestione di portafoglio e nella consulenza d’investimenti l’intermediario può limitarsi a reperire informazioni per quanto riguarda le conoscenze e le esperienze del cliente riguardo al specifico prodotto o servizio oggetto del rapporto d’intermediazione. In caso di non appropriatezza nell’esecuzione della valutazione o del servizio o strumento richiesto permane l’obbligo in capo all’intermediario di avvertire il cliente in merito. Tale avvertenza può essere fornita mediante un formato standardizzato.

Rilevante al fine degli elementi di novità della disciplina è il successivo comma 4. Questo dispone che l’intermediario non sia obbligato ad ottenere alcun tipo d’informazione qualora il servizio oggetto del rapporto riguardi i servizi di esecuzione o di ricezione e trasmissione degli ordini qualora concorrano determinate ipotesi. I servizi dovranno infatti riguardare determinate tipologie di strumenti disposti dall’articolo 25 comma 4 lett. a), dovranno essere prestati su iniziativa del cliente il quale, però, deve essere stato informato del mancato obbligo dell’intermediario di ottenere le informazioni normalmente richieste per tale valutazione.

204

Articolo 43 del Reg. Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007 dispone le condizioni che devono essere soddisfatte contemporaneamente affinché vi sia mera esecuzione o ricezione degli ordini e quindi l’intermediario sia esonerato dalla raccolta di informazioni sul cliente circa la sua conoscenza ed esperienza e dall’effettuare il test di appropriatezza.

93