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LE POSSIBILI VARIAZIONI DI CATEGORIA

5.LA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

1.1 LE POSSIBILI VARIAZIONI DI CATEGORIA

Dopo aver visto come si configurano le tre categorie di classificazione e aver accennato alle conseguenze che ne derivano è opportuno segnalare che anche nella vigente disciplina è consentita la variazione di categoria. L’articolo 35 comma 2 del Regolamento Intermediari, in merito alle informazioni che l’intermediario deve fornire con riguardo alla variazione, qualifica come “eventuale” il diritto dei clienti di richiedere una variazione di classificazione. Ciò potrebbe portare a pensare che solo su concessione degli intermediari i clienti hanno diritto a richiedere la variazione di classificazione. Tuttavia non è così, in quanto, secondo la dottrina,163 ciò sta solamente ad attestare che la richiesta del cliente deve essere valutata dall’intermediario. La richiesta infatti può avvenire su iniziativa dell’intermediario o su richiesta del cliente.164

163

Zitiello L., La MiFID in Italia, La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari, Itaedizioni, Torino, 2009, p. 576 in riferimento all’articolo 35 Reg. Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007 e articolo 28 par. 2 della Direttiva II parla di antinomia giuridica.

164 l’articolo 35 comma 3 del Reg. Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007, (informazioni riguardanti

la classificazione dei clienti) afferma che gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente e segue l’elenco dei possibili upgrading e downgrading

74 Premesso ciò le variazioni concesse sono le seguenti:

 da cliente retail a cliente professionale su richiesta;  da cliente professionale di diritto a retail;

 da esigible controparty a cliente professionale;  da esigible controparty a retail.

Solo nel primo caso si ha una diminuzione del livello di tutela del cliente; negli altri casi la variazione avrà come conseguenza un aumento del grado di tutela dovuta al cliente.

È bene poi evidenziare che la MiFID risponde alle problematiche sorte nella previgente normativa in merito alla classificazione degli operatori qualificati su richiesta. Nella nuova regolamentazione sono previste condizioni stringenti e specifiche al fine di consentire ad un cliente degli upgrading o dei downgrading così da permettergli di ottenere una variazione della categoria di appartenenza. Tali condizioni riguardano sostanzialmente la richiesta che i clienti retail e le controparti qualificate fanno per essere qualificati quali clienti professionali, c.d. clienti professionali su richiesta. Infatti le altre due variazioni consentite attengono alla classificazione dei clienti professionali e delle controparti qualificate quali clienti al dettaglio su richiesta. A tal fine non è necessaria alcuna valutazione da parte dell’intermediario, gli stessi retail sono individuati in via residuale senza alcuna caratteristica specifica, ma basterà un “accordo scritto” con l’intermediario ai sensi dell’Allegato 3, sez. I. In tale accordo verranno specificati i limiti entro i quali vige la variazione di classificazione in merito alla generalità o meno delle operazioni e dei prodotti.

Ai fini della valutazione di una richiesta volta ad acquisire la qualifica di cliente professionale, con riguardo ai clienti privati, l’allegato 3 del Regolamento Intermediari Sez. II.1 rubrica “criteri di identificazione” ed enuncia dei criteri specifici che dovranno essere accertati dall’intermediario. Al fine dell’accettazione della richiesta l’intermediario dovrà attuare due valutazioni le quali, a parer mio, sembrano favorire i downgrading volti ad aumentare la tutela del cliente piuttosto che gli upgrading che la fanno venir meno.

La prima valutazione consiste nell’accertarsi sul fatto che competenze, conoscenze ed esperienze del cliente gli consentano di adottare decisioni in modo consapevole in riferimento alla natura dell’operazione o del servizio da questi richiesta. Questa dovrà essere accertata soprattutto nei casi ove la richiesta è posta da un cliente retail. La controparte qualificata che chiede di rientrare nella classificazione dei clienti professionali, in via teorica, dovrebbe già disporre di tale requisito che comunque andrà valutato dall’intermediario. La seconda valutazione riguarda il rispetto di due su tre dei requisiti imposti dal legislatore, aventi riguardo a frequenza e dimensione delle operazioni svolte dal cliente nell’ultimo trimestre; il valore del portafoglio di strumenti finanziari ed il fatto che il cliente abbia svolto o svolga un’attività lavorativa ad un certo livello di professionalità nel settore

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finanziario per un certo periodo. Anche in tal caso la dimostrazione del possesso dei requisiti sembrerebbe più facile per le controparti qualificate rispetto ai clienti retail.

Anche per le persone giuridiche è prevista una valutazione sostanziale da parte dell’intermediario. Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, possono far richiesta agli intermediari di essere trattati come clienti professionali pubblici i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,165 quindi gli enti locali quali comuni, province e città metropolitane; e gli enti pubblici nazionali e regionali. Questi, ai sensi del medesimo articolo 3 comma 1 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, devono possedere i medesimi requisiti specifici previsti per i privati.

La procedura da rispettare ai fini dell’accettazione della richiesta del cliente di ottenere il trattamento previsto per i clienti professionali è disposta dall’allegato 3 nella Sez. II. 2. Dalla questa si evince come la comunicazione, al fine di dare consapevolezza delle conseguenze comportanti la variazione di classificazione, sia l’elemento centrale del complesso procedimento mediante il quale avviene il cambio di classificazione su richiesta del cliente. La procedura si articola in una richiesta da parte dei clienti mediante comunicazione scritta, la quale può essere generale o riguardare singoli servizi, strumenti o addirittura operazioni.

A questa segue una comunicazione scritta, di risposta dell’intermediario, contenente le protezioni e i diritti che vengono meno a seguito del cambio di classificazione. Tale comunicazione deve essere chiara, proprio perché è fondamentale rendere consapevole il cliente di come varierà la sua protezione. Il fatto di voler rendere consapevole il cliente delle conseguenze derivanti dalla variazione della classificazione si evince anche dal fatto che tale procedura si conclude con una dichiarazione scritta del cliente attestante di essere consapevole del minor grado di tutela che gli spetta.