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Le insidie della prova scientifica: modelli processuali ed euristici a confronto

13 L F ERRAJOLI , op loc cit.

LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO ORDINARIO

3. Le insidie della prova scientifica: modelli processuali ed euristici a confronto

Se dunque questo è il ricco dibattito entro il quale si colloca il controverso rapporto tra giudice e sapere scientifico, si è scelto – come anticipato in premessa – di declinare il tema in esame assumendo come specifico campo d’indagine quello della prova scientifica, la quale interseca trasversalmente – seppure con modalità e intensità differenti – tanto il processo penale quanto il processo civile.

Prima di procedere alla ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla prova scientifica, si vorrebbe dedicare qualche riflessione al contesto processuale ed epistemologico in cui essa viene originariamente in rilievo, ossia l’esperienza americana dell’adversary system. Ciò al fine di cogliere, dal punto di vista processuale e sostanziale, la profonda differenza intercorrente tra il modello di common law e quello di civil law, che giustifica il diverso ruolo esercitato dal giudice nei due ordinamenti giuridici. Come accennato all’inizio del presente lavoro, il tema della prova scientifica si è posto in tutta la sua complessità e problematicità negli Stati Uniti a partire dagli

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ALLACCHINI, La costruzione giuridica della scienza, cit., 128-130. L’A. assume come case study la definizione di morte cerebrale, mostrando di condividere la prospettiva pluralistica

sulla morte accolta dal New Jersey e dal Giappone, i quali riconoscono agli individui un “diritto di ‘obiezione alla morte cerebrale”, ossia il diritto di rifiutare la nozione di morte cerebrale stabilita dalla scienza, a fronte di condizioni di incertezza scientifica, di stratificazione dei significati connessi al corpo e di incidenza su un diritto soggettivo. Ad avviso dell’A., siffatta tendenza rappresenta “un sintomo evidente di cambiamenti in atto nell’implementazione sociale della scienza” (ID., op. cit., 129-130). Secondo l’A., un caso interessante e fortemente

indicativo dell’interazione tra diritto e scienza è, altresì, rappresentato dalla regolamentazione europea del principio di precauzione, la quale – come noto – prevede che gli spazi di incertezza scientifica vengano colmati con misure di tutela dei cittadini. L’A. ritiene che tale scelta normativa rechi in sé “il passaggio da una visione acritica del sapere scientifico, assunto come oggettivo e scevro da incertezze, a una posizione consapevole della non neutralità delle proposizioni scientifiche” (ID., Politica della scienza e diritto, cit., 13).

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anni Venti del secolo scorso, rappresentando un vero e proprio leitmotiv nella letteratura scientifica in materia di prove.

Occorre, sin da subito, evidenziare che nel sistema processuale statunitense gli esperti ricoprono il ruolo di expert witnesses, svolgendo un’attività di carattere professionale che spesso costituisce la loro principale fonte di remunerazione35. Evidentemente, ciò determina un forte pericolo di manipolazione della conoscenza scientifica, giacché essi, essendo remunerati dalla parte che li nomina, tendono ad orientare la propria testimonianza in senso favorevole al proprio committente. D’altronde, l’esperto è un soggetto istituzionalmente partisan, dal quale nessuno si attende un contributo scientifico neutrale36.

Invero, si ritiene che la conoscenza oggettiva derivi dal contraddittorio tra gli

expert witnesses, che si svolge impiegando la tecnica della cross examination. In altri

termini, la convinzione diffusa è che la «verità scientifica» sia la risultante del confronto dialettico tra contributi peritali geneticamente partigiani: insomma, una questione non già di merito, bensì di metodo, di talché l’adversary system, proprio perché fondato su uno schema processuale fortemente antagonista, rappresenterebbe il modello giudiziale più efficace per il disvelamento della verità.

Evidentemente, questa impostazione processuale espone al rischio di una forte mercificazione della conoscenza scientifica, poiché la parte che si assicura l’esperto più qualificato e autorevole – e di conseguenza, più «costoso» – acquisisce senza dubbio maggiori possibilità di vittoria in giudizio37. Occorre, dunque, formulare dei criteri che consentano di distinguere la scientific science dalla junk science: si pone, cioè, un problema di ammissibilità della prova scientifica. Al fine di ovviare al rischio che il

partisan expert fornisca deposizioni non neutrali e conoscenze esperte non attendibili,

il giudice può esercitare il potere di nominare esperti d’ufficio, secondo quanto previsto dalla Rule 706 delle Federal Rules of Evidence. Tuttavia, si tratta di una norma raramente compulsata, anche in ossequio ai principi dell’adversay system, che

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ARUFFO, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1/1996, 220 ss.

36 Per maggiore approfondimento sull’uso delle conoscenze esperte nel processo civile

statunitense, si rinvia ai seguenti contributi: A. DONDI, Problemi di utilizzazione delle “conoscenze esperte” come “expert testimony” nell’ordinamento statunitense, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 4/2001, 1133 ss.

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tradizionalmente assegnano al giudice il ruolo di arbitro neutrale e passivo, consegnando invece agli avvocati il controllo sull’utilizzazione degli expert

witnesses38.

Occorre, in tal senso, rammentare che il giudice, in quanto controllore della

fairness dello scontro, è chiamato a risolvere la lite sulla base di quanto è emerso nel trial: ciò implica che, anche qualora l’accertamento ivi compiuto gli appaia incompleto

o poco attendibile, non può comunque esercitare autonomi poteri istruttori atti a supplire alle carenze dell’attività probatoria delle parti39. Al fine di scongiurare il pericolo che egli abdichi del tutto alla propria responsabilità decisionale, parte della dottrina ritiene che debba essere potenziata la specializzazione scientifica del giudice, al fine non già di trasformare il giudice in scienziato, quanto piuttosto di consentire un sindacato adeguato della validità e dell’attendibilità delle prove su cui fondare la decisione40. Diversamente, qualora la difficoltà di applicazione dello standard di affidabilità richiesto dovesse risultare insormontabile, autorevole dottrina ritiene che l’unica soluzione possibile sarebbe quella suggerita dagli studiosi nordamericani di

Toxic Tort e di responsabilità medica, consistente nel deferimento delle questioni

scientifiche complesse ad organi amministrativi41.

Se come si è visto la fase dell’ammissibilità della scientific evidence risulta alquanto insidiosa, lo stesso può dirsi in riferimento al momento della valutazione della stessa. La giuria, benché concepita come trier of fact42, da un lato non possiede infatti

le competenze necessarie né per la valutazione del materiale scientifico, né per la verifica dell’attendibilità degli esperti, dall’altro subisce l’influenza della «aura of

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ARUFFO, op. cit., 243 ss. 39 M. T

ARUFFO, La ricerca della verità nell’«adversary system» anglo-americano, in Rivista di diritto processuale, 4/1977, 610-611.

40 J.SANDERS, From Science to Evidence: the Testimony on Causation in the Bendectin Cases,

in Stanford Law Review, 46, n. 1, 1993, pp. 1-86.

41 F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 466 ss.

42 Occorre rammentare che il jury-system si caratterizza per la ripartizione delle funzioni tra judge e jury: mentre il primo è incaricato della direzione formale del processo, la seconda è

invece chiamata a pronunciare il verdetto sui fatti. In quanto giudice del fatto, la giuria svolge una funzione sostanzialmente passiva nel di tutto il dibattimento: non può porre domande ai testimoni e in molti Stati è vietato prendere appunti. Essa è formata da 12 membri e, ad esclusione di alcuni casi eccezionali, delibera all’unanimità, senza motivare la decisione adottata. L’ingresso dei laici nell’amministrazione della giustizia rappresenta una garanzia nei confronti dell’esercizio arbitrario del potere, un rischio che si intende scongiurare proprio richiedendo che la deliberazione dei giurati si concluda con una decisione assunta all’unanimità.

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infallibility con cui i dati scientifici appaiono al cittadino di media cultura»43. A ciò si aggiunge un dato decisivo: occorre, infatti, rammentare che nei sistemi di common law la giuria emette un verdetto non motivato sulle questioni di fatto. Il contenuto di garanzia che si accompagna all’obbligo di motivazione soccombe, infatti, dinanzi al modello del jury trial, considerato una insopprimibile garanzia costituzionale per il cittadino44, in quanto fondamentale ed ineliminabile espressione della democraticità del

sistema processuale45.

All’interno di questa dinamica, il giudice, a cui competono le sole questioni di diritto, può comunque decidere di sindacare la tenuta logico-giuridica del verdetto della giuria sulla base del materiale probatorio; qualora giudichi il verdetto infondato, egli ha due possibilità: ricorrere al judgement notwithstanding the verdict, ossia alla decisione immediata e autonoma della causa, oppure disporre il rinnovamento del dibattimento dinanzi ad una giuria diversa da quella precedentemente adita46.

Quanto finora detto conduce ad una importante conclusione, ossia la constatazione che la verità non appare uno scopo essenziale del processo, rappresentando piuttosto un’esigenza secondaria e rinunciabile in vista dell’integrale attuazione del processo adversary, concepito come il migliore e più efficiente strumento di risoluzione delle controversie47. Ciò giustifica la concezione del giudice come «moderatore» della competizione, la quale deve svolgersi regolarmente e deve condurre alla vittoria di uno dei contendenti. In un tale contesto, la ricerca della verità

43 M. T

ARUFFO, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, cit., 245.

44 Va infatti rilevato che il VI° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America

stabilisce, con specifico riferimento al processo penale, che “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense”.

45 In questo senso, occorre rammentare che, nei processi a giuria, la fonte di legittimazione

democratica delle pronunce viene individuata sia nel fatto che la giuria costituisce una diretta espressione della comunità interessata dal fatto, sia nel fatto che essa veicola il comune sentire dei cittadini laici, i quali dovrebbero rispecchiare il comune sentire della comunità. Ciò fungerebbe altresì da garanzia contro le eventuali distorsioni ideologiche derivanti dall’appartenenza all’apparato burocratico (L. CORSO, Funzione giudiziaria e sovranità popolare, cit., 609 ss.)

46M.TARUFFO, op. ult. cit., 247 ss.

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viene ritenuta «uno spreco di attività, di tempo e di denaro»48. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il giudice di common law eserciti una funzione attiva, ossia nell’attività di monitoraggio dello svolgimento e della correttezza dello scontro processuale, che trova nel «contempt of Court» la sua più significativa espressione49. Tale potere, essendo inteso a reprimere il disprezzo della giustizia manifestato con la disobbedienza ad un comando del giudice oppure con comportamenti scorretti o incompatibili con le finalità del processo – e dunque lesivi della fairness dello scontro – risulta infatti estraneo alla ricerca della verità50.

Questo modello giudiziale è assai distante dallo statuto cognitivo del processo italiano: come si è tentato di dimostrare nel capitolo precedente, la dottrina maggioritaria riconosce infatti l’irrinunciabile connessione tra processo e verità, ribadendo che la ricerca e l’accertamento della verità dei fatti rappresentano finalità essenziali di ogni processo ispirato al principio di legalità51.