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Tipologie di parte nel diritto processuale amministrativo.

2.1 Ricorrenti ed interesse a ricorrere 1 La parte ricorrente.

2.1.2 L’interesse a ricorrere.

La regola generale del processo civile è quella della necessità della legittimazione ad agire quale condizione essenziale dell’azione e cioè la necessaria corrispondenza tra l’attore e colui che si affermi titolare della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, a prescindere dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto che investe il merito della causa. Tale principio sembra valere anche nel processo amministrativo ove opera il principio ricavabile dall’art. 81 del 176

codice di procedura civile, secondo cui nessuno può agire in giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge . 177

L’altra condizione essenziale del processo amministrativo è l’interesse al ricorso, imposto dall’art. 100 del codice di procedura 178

civile, inteso come interesse proprio del ricorrente al conseguimento

Art. 81 c.p.c “Sostituzione processuale”:

176

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Casi eccezionali di sostituzione processuale sono in ambito

177

amministrativo: il potere di ciascun elettore di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia ex art. 9 T.U.E.L,; l’azione popolare prevista dall’art. 83 D.P.R. n. 570/1960 tesa

all’annullamento delle deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del Consiglio Comunale; l’azione popolare esperibile ex art. 70 T.U.E.L. in tema di decadenza della carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale ecc.

Art. 100 c.p.c “Interesse ad agire”:

178

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

F. CARINGELLA, F. COCOMILE, Le parti del processo amministrativo, in Manuale di diritto processuale amministrativo, a cura di F.

CARINGELLA, M. PROTTO, Dike giuridica editrice, Roma, 2012, 167. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5899, in Comuni Italia 2003, 12,

di un’utilità o di un vantaggio materiale o morale da ottenersi 179

mediante il processo. Si ritiene che possa assumere rilevanza quale condizione dell’azione amministrativa l’interesse morale al ricorso 180

sostanzialmente in tre ipotesi: 1) laddove il provvedimento amministrativo impugnato sia potenzialmente lesivo del prestigio del ricorrente; 2) nel caso in cui il provvedimento amministrativo nelle more del giudice abbia esaurito i suoi effetti; 3) nell’eventualità in cui sia intervenuto un provvedimento amministrativo idoneo a soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente.

In altri termini viene sostenuta l’ammissibilità di un interesse morale idoneo a sostenere la proposizione di un ricorso giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo regionale, interesse volto all’affermazione di un principio di diritto che mira sostanzialmente ad impedire alla pubblica amministrazione di reiterare nel tempo un determinato comportamento concretantesi in un atto amministrativo illegittimo . 181

Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 19 gennaio 2011, n. 500, in

179

www.giustizia-amministrativa.it. ; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 25 febbraio 2008, n. 423, in Foro amm. TAR 2008, 2, 394 (s.m).

Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 1998, n. 1155. “(…)solo ove il

180

provvedimento incida in via immediata e diretta sulla sfera morale del soggetto, contenendo valutazioni e giudizi su sue qualità soggettive e capacità, ovvero su suoi atti, o incidendo altrimenti sul suo prestigio, per cui, in tali ipotesi, l’interesse “de quo” può in astratto sopravvivere

all’annullamento in sede di autotutela, perché potrebbero permanere, come fatto storico, valutazioni e giudizi su qualità e capacità personali afferenti alla sfera morale del soggetto. (Nella fattispecie, l’autoannullamento della concessione edilizia è stato ritenuto idoneo a soddisfare gli interessi di cui erano portatori i ricorrenti, posto che allo stesso non sopravvive alcuna valutazione o giudizio incidente nella sfera morale degli stessi)”. In Foro Amm. 1998, 2324; Urbanistica e appalti 1998, 1252; Cons. Stato 1998, I, 1267.

F. CARINGELLA, F. COCOMILE, Le parti del processo amministrativo

181

in Manuale di diritto processuale amministrativo a cura di F.

Riportandoci all’art. 100 c.p.c., va solo precisato che, mentre l’interesse ad agire nel processo civile <<rimane in genere sullo sfondo>> o comunque rileva solo eventualmente, l’interesse a ricorrere, nel processo amministrativo, assume sempre <<una rilevanza concreta >>. 182

L’interesse a ricorrere, avente natura formale o processuale, va tenuto ben distinto dall’interesse sostanziale, dato che, mentre quest’ultimo sta ad indicare la situazione sostanziale, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, di cui assume di essere titolare il ricorrente, il primo ha invece natura processuale ed è riconosciuto in funzione strumentale alla tutela del secondo.

<<L’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che, in quanto tale, è rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato del processo e la cui inesistenza comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso >>. 183

L’interesse sostanziale può avere varia natura dal punto di vista contenutistico: economico e morale, solamente economico, solamente morale. Malgrado questa sua funzione strumentale, la sussistenza dell’interesse a ricorrere può essere accertata dal giudice, anche a prescindere da un eccezione sollevata in tal senso dal resistente, e con carattere pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra indagine . 184

L’interesse a ricorrere deve essere caratterizzato dai requisiti della personalità (il vantaggio deve riguardare direttamente il ricorrente),

A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, XI. ed., Giappichelli

182

editore, Torino, 2014, 196-197.

Cons. Stato, Sez. VI, 19 settembre 1992, n. 675, in Foro Amm. 1992,

183

fasc.9.

N. SAITTA, L’interesse e la legittimazione a ricorrere, in Sistema di

184

dell’attualità (dovendo sussistere al momento del ricorso, non bastando la mera eventualità di una lesione) e della concretezza (il ricorrente subirebbe, senza l’intervento del giudice, un danno effettivo) . 185

Deve trattarsi di un interesse personale e diretto. A parte qualche rarissima ipotesi nella quale è consentito nel processo amministrativo l’esercizio della azione giudiziale in funzione surrogatoria ex art. 2900 c.c. , non è 186 consentito agire in giudizio a tutela di interessi alieni.

L’interesse a ricorrere deve essere anche diretto, nel senso che deve trattarsi di situazioni giuridiche direttamente riferibili al ricorrente e ad esso soltanto. È stato anche ritenuto che con questo carattere si intenda sottolineare che l’effetto lesivo del provvedimento avverso il quale si ricorre deve derivare immediatamente dal provvedimento impugnato, con un sicuro rapporto di diretta causalità tra atto e pregiudizio.

In considerazione della necessità di un interesse personale, attuale e

185

concreto al ricorso al fine di addivenire ad una pronuncia di merito, la giurisprudenza esclude l’autonoma impugnabilità dei meri atti

amministrativi non aventi natura provvedimentale (Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2000, n. 3872, in Giust. civ. 2001, I, 546), nonché degli atti

endoprocedimentali (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3064, in Foro amm. CDS 2002, 1434), a meno che non si tratti di atti in grado di anticipare gli effetti del provvedimento conclusivo (per es. un parere vincolante) avendo gli stessi autonoma capacità lesiva.

Art. 2900 del codice civile “Condizioni, modalità ed effetti”:

186

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

L’interesse deve, altresì, essere attuale , nel senso che non è 187

consentivo promuovere un giudizio soltanto in previsione di una eventuale lesione che possa verificarsi in futuro. L’attualità va accertata sia al momento della proposizione del ricorso che al momento della sua decisione . È possibile che l’interesse non 188

sussista al momento della notifica del ricorso, ma sopravvenga in un momento successivo, purché in tempi utili per una qualsiasi pronuncia del giudice. In ordine all’attualità dell’interesse a ricorrere è bene, tuttavia, riferire su talune precisazioni formulate da certa giurisprudenza, verosimilmente giustificata, se non ispirata, dall’avvertita esigenza di realizzare economie processuali rendendo utilizzabile il dictum anche al di là, in senso futuribile, del caso deciso per prevenire prevedibili, se non previsti, futuri contenziosi di omologa natura. Si è così precisato che <<l’interesse attuale all’accoglimento di un ricorso non va valutato con esclusivo riferimento all’efficacia del provvedimento impugnato alla data della sentenza, ma deve ritenersi ancora sussistente ove la decisione possa essere utile al ricorrente con riferimento ad una futura attività dell’amministrazione, in quanto la portata della pronuncia non si

Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2011, n. 3438, in Foro amm. CDS 2011,

187

6, 1892 (s.m).

Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084, in Guida al diritto 2011,

188

esaurisce nell’annullamento dell’atto ma contiene la regola cui l’amministrazione deve attenersi nel suo futuro operare >>. 189

Occorre, pure, che l’interesse rimanga effettivo e presente per tutta la durata del giudizio , tant’è che assume rilievo qualunque 190

accadimento, processuale o extraprocessuale (rinuncia, ius

superveniens, pronuncia di illegittimità costituzionale, decadenza,

ecc.), che, in pendenza del giudizio, comporti il venir meno dell’originario interesse a ricorrere. Il che induce a concludere che, a ben guardare, occorre che l’interesse sussista soprattutto al momento del passaggio in decisione del ricorso. Anzi, l’interesse deve permanere anche dopo l’emanazione della sentenza, essendo la carenza di interesse rilevante anche in secondo grado.

L’interesse a ricorrere deve anche essere concreto , ossia non 191

ipotetico e virtuale. Va accertato e valutato in relazione ad un pregiudizio verificatosi in maniera effettiva ai danni del ricorrente in

Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2399, che richiama Cons.

189

Stato, Sez. IV, 2 giugno 1994, n. 467 che già conteneva analoghi enunciati: <<la portata della pronuncia del giudice amministrativo non si esaurisce soltanto nel solo annullamento dell’atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l’amministrazione deve attenersi nel suo futuro operato, ove si ripresenti la situazione considerata nell’atto impugnato e annullato: (…) una pronuncia che, una volta per tutte, indichi

all’amministrazione i poteri di cui dispone nella subiecta materia e gli ambiti e i limiti entro i quali essi devono essere esercitati.>>, in www.giustizia-amministrativa.it.

Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084 succitata, in Guida al

190

diritto 2011, dossier 9, 63 (s.m).

T.A.R. Molise, Sez. I, 1 giugno 2011, n. 347, in www.giustizia-

191

una qualsiasi delle configurazioni che la sua posizione giuridica, di volta in volta, può presentare . 192

La mancanza di tale requisito, cioè della reale prospettiva di un vantaggio, rende inammissibile il ricorso proprio per carenza di interesse. Qui veramente si percepisce il profilo strumentale della tutela che si persegue mediante il ricorso: il ricorrente deve dimostrare, proprio al fine di rendere ammissibile il ricorso stesso, 193

anche l’utilità, il vantaggio che ritiene di potere trarre dalla sentenza del giudice da lui adito, non bastando una generica, ancorché effettiva, fondatezza dei motivi di impugnativa, nel senso che, anche se questi venissero integralmente accolti, nessun vantaggio ne trarrebbe il ricorrente , la cui impugnativa, proprio per la sua 194

inutilità finale, non viene neppure ammessa . 195

N. SAITTA, L’interesse e la legittimazione a ricorrere, in Sistema di

192

giustizia amministrativa, IV ed., Giuffrè editore, Milano, 2012, 67-71; La giurisprudenza amministrativa da sempre ha affermato la necessità dell’esistenza di un concreto interesse al ricorso, risolventesi

nell’aspettativa del ricorrente al superamento della lesione della posizione giuridica soggettiva ovvero nel vantaggio pratico (recte utilità) conseguibile con la pronunzia richiesta. (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2011, n. 3438, in Foro amm. CDS 2011, 6, 1892 (s.m));

F. M. TROPIANO, Le parti e i difensori, in Il nuovo diritto processuale amministrativo a cura di G. P. CIRILLO in Trattato di diritto

amministrativo diretto da G. SANTANIELLO, vol. 42, Cedam, 2014, 301. Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734, in Foro amm. CDS 2011,

193

3, 916 (s.m).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 545, in

194

www.giustizia-amministrativa.it.

N. SAITTA, L’interesse e la legittimazione a ricorrere, in Sistema di

195

giustizia amministrativa, IV ed., Giuffrè editore, Milano, 2012, 71-72; vedi anche F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, VI ed., Giappichelli editore, Torino, 2014, 289-291.

Si è così ritenuto insussistente (ab origine o in via successiva) l’interesse al ricorso nell’ipotesi di impugnativa di atti generali 196

(per assenza di lesività immediata), atti inefficaci, atti presupposti (in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto consequenziale sopravvenuto nelle more del giudizio), consequenziali (in difetto 197

viceversa della tempestiva impugnazione dell’atto presupposto); ovvero, ancora, quando il ricorrente abbia manifestato una rinunzia al ricorso, ovvero acquiescenza al provvedimento amministrativo; si è altresì dedotta l’insussistenza dell’interesse nel caso di atto meramente confermativo (in mancanza di tempestiva impugnazione dell’atto confermato presupposto); con l’ulteriore precisazione che la

Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5661, in Foro amm.

196

CDS 2008, 11, 3103 (s.m). “Non può essere riconosciuto - in base all’art. 100 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo

amministrativo - un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata, quando ancora non si fosse verificata una lesione, diretta ed attuale, della situazione soggettiva protetta. Tale principio trova peculiare

applicazione per gli atti amministrativi generali (come il bando di concorso) e per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi risultano immediatamente contestabili, solo dove ove di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato -insieme all’atto presupposto- in quanto concretamente lesivo (nella situazione in esame, l’originario ricorrente non trovava nel bando -sia per quanto riguarda la nomina del responsabile del procedimento, sia in rapporto alle altre argomentazioni difensive

prospettate- alcuna immediata preclusione al proprio iter concorsuale e non aveva, pertanto, alcun immediato titolo alla relativa impugnazione, mentre poteva -come in effetti avvenuto- censurare qualsiasi vizio di legittimità della procedura di cui trattasi, dopo la conclusione della medesima con esito per lui non positivo)”.

Relativamente agli atti consequenziali la giurisprudenza amministrativa

197

ha evidenziato che l’omessa impugnazione tempestiva dell’atto presupposto ne rende inammissibile l’impugnazione. Vedi Cons. Stato, Sez. V, 6

febbraio 2008, n. 310, in Foro amm. CDS 2008, 2, I, 451 (s.m); T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 novembre 2003, n. 2368, in Foro amm. TAR 2003, 3368; Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1993, n. 219, in Foro Amm. 1993, 406.

“mera” conferma si verifica solo nei casi in cui la nuova 198

determinazione adottata si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza che vi sia stato alcun ulteriore supporto motivazionale, ovvero alcuna rinnovata istruttoria . 199

Quanto agli atti di mera conferma, gli stessi, se non sono frutto di una

198

autonoma ed innovativa valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento confermato, non sono autonomamente impugnabili in quanto, diversamente ragionando, si consentirebbe una facile ed inammissibile elusione del termine decadenziale per impugnare l’atto confermato. La giurisprudenza amministrativa sul punto ha sottolineato che è “inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto confermativo in caso di mancata tempestiva impugnazione dell’atto originariamente lesivo della posizione preventiva del ricorrente” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5344, in Foro amm. CDS 2007, 10, 2857 (s.m)). Più di recente il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115, in Riv. amm. R. It. 2009, 1, 89 (s.m.) (nota di: Mattei)) ha affermato che “la “mera” conferma si verifica solo nei casi in cui la nuova determinazione dell’amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza proposta dal

richiedente”.

Per i cc.dd. atti non impugnabili vedi N. SAITTA, Sistema di giustizia

199

amministrativa, IV ed., Giuffrè editore, Milano, 2012, 72-74; F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, VI ed., Giappichelli editore, Torino, 2014, 291-293.

Quanto ai bandi di gara , proprio la valorizzazione dell’interesse 200

concreto a ricorrere, ha portato ad ammettere l’immediata impugnativa delle clausole c.d. “escludenti ” ovvero di quelle 201

immediatamente lesive della situazione giuridica dell’interessato, a fronte di una regola generale che prescrive, di norma, la necessità di impugnare il bando unitamente agli atti che di esso fanno

L’ Adunanza Plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, in Comuni Italia 2003, 3,

200

94 (s.m.); Foro it. 2004, III, 344 (nota di: Montanaro); Giur. it. 2003, 1953, ha affermato la non necessità della immediata e tempestiva impugnazione delle clausole del bando (di gara o di concorso) di per sé idonee a produrre una lesione della sfera giuridica del partecipante (in quanto atto

amministrativo generale a destinatario non determinato ex ante ma solo ex post), ad eccezione delle clausole del bando espulsive che sono per loro natura immediatamente lesive e quindi autonomamente immediatamente impugnabili (pena l’incorrere in decadenza).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sostenuto, inoltre, che esiste l’interesse ad agire in materia di gare, (e in particolare esiste la

legittimazione ad impugnare il bando di gara) ove le regole del bando sono illegittime tanto da non consentire la formulazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4208, in Rass. dir. farmaceutico 2005, 6, 1237). Tanto si verifica nella specie, ove l’effetto demolitorio della sentenza di accoglimento del ricorso comporta la necessità di rinnovare la fissazione della gara sin dalla definizione dei profili soggettivi ed oggettivi

dell’offerta (Cons. Stato, Sez.V, 18 dicembre 2002, n. 7055, in Giur. it. 2003, 798). In tali ipotesi l’interesse del ricorrente è volto ad ottenere la definizione del costo del servizio in misura idonea e congrua alla realtà e ad ottenere un bando di gara conforme ai presupposti previsti dalla legge e tali da non alterare le condizioni di mercato.

Cfr. T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 9 marzo 2009, n. 131, in Foro amm. TAR 2009, 3, 894 (s.m); T.A.R. Puglia, Sez. II, Lecce, 11 ottobre 2007, n. 3468, in Foro amm. TAR 2007, 10, 3245 (s.m); T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I,6 maggio 2004, n. 809, in Foro amm. TAR 2004, 1569. Un differente orientamento (Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2009, n. 102, in Foro amm. CDS 2009, 1, 173 (s.m)) è indirizzato nel senso di ritenere indispensabile la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero al concorso ai fini della impugnazione degli atti della procedura; la presentazione della domanda concorre in altri termini a qualificare e diversificare l’interesse giuridico azionato col ricorso giurisdizionale. Altro orientamento (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1624, in Foro amm. CDS 2009, 3, 746 (s.m)) contesta l’eccessivo formalismo e rigore della precedente impostazione poiché costringe l’impresa a presentare una inutile domanda di partecipazione alla gara quando detta impresa contesta a ben vedere lo stesso svolgimento della procedura selettiva.

Cfr. anche Cons. di Stato, Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3104 in Redazione

201

Giuffrè amministrativo 2015; Cons. di Stato, Sez. III, 2 febbraio 2015, n. 491, in Redazione Giuffrè amministrativo 2015.

applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato . 202

Pertanto, di fronte ad una clausola ritenuta illegittima, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché non sa ancora se l’astratta o potenziale illegittimità della clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura di gara, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare . 203

Da ultimo è sufficiente, a radicare l’interesse al ricorso, anche la sussistenza di un interesse meramente strumentale, quale l’interesse ad ottenere la caducazione del provvedimento amministrativo al solo fine di rimettere in discussione il rapporto controverso e di provocare una riedizione dell’esercizio del potere amministrativo, in termini

F. M.TROPIANO, Le parti e i difensori, in Il nuovo diritto processuale

202

amministrativo a cura di G.P. CIRILLO, in Trattato di diritto

amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, vol.42, Cedam, 2014, 301. Al riguardo deve tuttavia darsi atto di un recente orientamento secondo cui l’impresa che partecipa alla gara ha l’onere di impugnare immediatamente tutte le clausole del bando che reputa illegittime, siano o non siano

escludenti; e ciò valorizzando una logica sostanzialistica, ispirata al rispetto del principio di buona fede e di affidamento, il quale vale anche per i privati e a favore della pubblica amministrazione.

Vedi Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 18 gennaio 2011, n. 351, in Riv. giur. edilizia 2010, 6, I, 1921 la quale ha rimesso la questione alla Plenaria.

Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 510, in Guida al diritto

203

2016, 11, 102; Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181, in Foro Amministrativo (Il) 2015, 11, 2782 (s.m).

potenzialmente idonei ad evitare un danno ovvero ad attribuire un vantaggio al proponente . 204

La questione si pone in termini differenti relativamente alla giurisdizione speciale esclusiva, nella quale possono fronteggiarsi diritti soggettivi e obblighi, e quindi la pubblica amministrazione può essere titolare di un diritto soggettivo nei confronti di un privato. In questo caso il rapporto assume natura paritaria e ciò dovrebbe escludere poteri di “autosoddisfazione” e imporre il ricorso al giudice, ma ciò non spesso accade perché l’attribuzione di una data materia alla giurisdizione esclusiva ha spesso determinato una marcata “pubblicizzazione” del rapporto, nel quale sono stati attribuiti alla pubblica amministrazione poteri di autosoddisfazione tali da evitare l’intervento del giudice. La crescente rilevanza, in termini quantitativi, delle materie di giurisdizione esclusiva impone