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L’ opposizione di terzo, un rimedio a tutela del terzo pregiudicato e del controinteressato pretermesso.

L’integrazione del contraddittorio e l’intervento coatto delle parti nel processo Focus sul rimedio dell’opposizione

3.3 L’ opposizione di terzo, un rimedio a tutela del terzo pregiudicato e del controinteressato pretermesso.

L’opposizione di terzo è un rimedio, e più specificamente uno 385

strumento di impugnazione straordinaria, con cui un soggetto, che non è stato parte processuale (formale) di un giudizio, impugna la sentenza conclusiva di quel giudizio, passata in giudicato o comunque esecutiva, poiché provoca un pregiudizio alla sua situazione giuridica soggettiva. Lo si considera anche rimedio facoltativo in quanto il terzo può far valere le proprie ragioni anche mediante un’autonoma azione di accertamento del suo diritto. 386

Mediante l’opposizione di terzo, il soggetto che non è stato parte del processo mira ad eliminare, o a rendere non opponibile a sé, una pronuncia che, pur non essendo suscettibile di esplicare nei suoi confronti efficacia diretta di giudicato in virtù dei limiti soggettivi dettati ex art. 2909 c.c., assume nei suoi riguardi una portata 387

pregiudizievole, nel momento in cui viene portata ad esecuzione a causa della esistenza di nessi di collegamento, sul piano sostanziale,

Vedi R. JUSO, Lineamenti di giustizia amministrativa, V ed., Giuffrè

385

editore, Milano, 2012, 533-538; E. PICOZZA, Il processo amministrativo, II ed., Giuffrè editore, Milano, 2009, 573 e ss.

N. SAITTA, Sistema di giustizia amministrativa, IV ed., Giuffrè editore,

386

Milano, 2012, 849; W. ESPOSITO, P. FAVA, L’opposizione di terzo nel processo amministrativo, Casa editrice la Tribuna, Piacenza, 2003, 45 e ss; in materia di opposizione di terzo vedi anche R. DE NICTOLIS, Codice del processo amministrativo commentato, III ed., Wolters Kluwer, Milano, 2015, 1524-1539.

Art. 2909 del codice civile “Cosa giudicata”:

387

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

tra la situazione soggettiva del terzo e quella su cui la sentenza ha statuito . 388

Tale istituto è annoverato, tradizionalmente, tra i mezzi di impugnazione straordinaria, in quanto può essere proposto a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza che si impugna ed è stato inserito nel novero dei mezzi di impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo a seguito di una sentenza additiva della Corte Costituzionale . Si trova disciplinato nel Titolo 389

I e nel Titolo IV del Libro IV del codice del processo amministrativo nella duplice forma ordinaria e revocatoria.

In tempi meno recenti , la ritenuta estraneità dello strumento 390

dell’opposizione di terzo rispetto alla tradizione del processo amministrativo , secondo la tesi dominante, era da attribuire alla 391

tassatività delle impugnazioni, che sembrava precludere analogie interpretative, e alla struttura tipica del processo amministrativo, scandito secondo un modello impugnatorio-cassatorio, che aveva portato alla svalutazione delle parti in senso sostanziale e delle situazioni giuridiche soggettive retrostanti l’atto amministrativo oggetto del giudizio. Ogni opposizione appariva preclusa dalla efficacia erga omnes della sentenza di annullamento degli atti amministrativi emessa dal giudice amministrativo.

Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451, in Foro

388

Amministrativo - C.d.S. (Il) 2013, 11, 3012;

Corte Cost., 17 maggio 1995, n. 177, in Giur. cost. 1995, 1429; Foro

389

Amm. 1995, 1815; Giust. civ. 1995, I,2018; Cons. Stato 1995, II,868,1155 (nota di: Murra); Giur. it. 1995, I, 504 (nota di: Cecchella; Police); Informazione previd. 1995, 610; Riv. corte conti 1995, fasc. 3, 167.

Prima del codice vedi M. NIGRO, Giustizia amministrativa, VI ed., Il

390

Mulino, Bologna, 2002, 370-371.

Vedi F. P. LUISO, Le impugnazioni nel progetto di codice del processo

391

amministrativo, in Diritto processuale amministrativo n.3, Giuffrè editore, Milano, 2010, 843 e ss.

Parte della dottrina aveva tentato di giustificare l’esperibilità dell’opposizione di terzo nel processo amministrativo, mediante una interpretazione del dettato legislativo orientato costituzionalmente alla luce del principio della pari dignità di interessi legittimi e diritti soggettivi e del principio del contraddittorio ma, nonostante ciò, è stato opportuno sottoporre al giudice delle leggi il problema circa la conformità a Costituzione della persistente assenza di tale rimedio impugnatorio nel processo amministrativo. La Corte Costituzionale , accogliendo la questione e ponendo a fondamento 392

della decisione la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 36 della legge di istituzione dei T.A.R. nella parte in cui non prevedeva 393

l’opposizione di terzo tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato e, di conseguenza, dell’art. 28 della legge di 394

istituzione dei T.A.R. nella parte in cui non prevedeva tale rimedio

Corte Cost., 17 maggio 1995, n. 177 (già citata), in Giur. cost. 1995,

392

1429; Foro Amm. 1995, 1815; Giust. civ. 1995, I,2018; Cons. Stato 1995, II,868,1155 (nota di: Murra); Giur. it. 1995, I, 504 (nota di: Cecchella; Police); Informazione previd. 1995, 610; Riv. corte conti 1995, fasc. 3, 167.

Art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034:

393

Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034:

394

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli n. 395 e 396 del codice di procedura civile.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado.

fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale passate in giudicato.

Attualmente, lo strumento dell’opposizione di terzo è disciplinata nel Titolo I, Libro III, del codice del processo amministrativo tra i mezzi di impugnazione delle sentente del T.A.R. e del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 91 c.p.a. Rispetto al previgente sistema, 395

l’opposizione di terzo ordinaria è affiancata da quella revocatoria, esperibile dagli aventi causa e i creditori di una delle parti avverso la sentenza effetto di dolo o collusione a loro danno. 396

Anche per la trattazione di questo istituto, è utile un confronto con il codice di procedura civile , il quale disciplina l’opposizione di 397

terzo all’art. 404 c.p.c. e proprio in ragione dell’art. 404, comma 1, 398

c.p.c. la Corte Costituzionale aveva introdotto nel processo amministrativo l’opposizione di terzo c.d. ordinaria, mediante la quale un terzo può porre in discussione una sentenza, passata in giudicato o comunque esecutiva, che pregiudichi i suoi diritti e sia

Art. 91 del codice del processo amministrativo “Mezzi di

395

impugnazione”:

I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, VI ed., Giappichelli editore,

396

Torino, 2014, 449-450.

F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II il processo di cognizione,VIII

397

ed., Giuffrè editore, Milano, 2015, 517-537; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II Il processo di cognizione, VII ed., Giuffrè editore, Milano, 2013, 514-534. Vedi anche G. DELLA PIETRA, Opposizione di terzo: lo stato dell’arte, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile n.3, Giuffrè editore, Milano, 2014, 1093 e ss.

Art. 404 del codice di procedura civile: “Casi di opposizione di terzo”:

398

Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

stata pronunciata in un giudizio cui sia rimasto estraneo. 399

L’inserimento dell’opposizione di terzo nella struttura del rito amministrativo non è stato privo di problematiche, come emerge sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali dell’istituto. Nonostante, come sopra ricordato, l’opposizione di terzo trovi nel codice di procedura civile una disciplina organizzata e compiuta sotto il profilo procedurale, tale da essere considerata dalla stessa Corte Costituzionale il modello dell’istituto per il processo amministrativo, la possibilità di trasporre le conclusioni maturate dalla dottrina e dalla giurisprudenza processualcivilistiche è risultata condizionata dal modo in cui si ricostruivano la dimensione soggettiva del processo amministrativo e gli strumenti processuali ritenuti maggiormente idonei ad offrire in questo una corretta attuazione del contraddittorio. 400

Il codice del processo amministrativo conferma l’istituto all’art. 108, comma 1 , c.p.a. e detta alcune norme al fine di superare varie 401

perplessità precedenti. Al comma 2 dell’art. 108 introduce, come precedentemente ricordato, un’opposizione revocatoria per i creditori

A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, XI ed., Giappichelli

399

editore, Torino, 2014, 337.

F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, VI ed., Giappichelli editore,

400

Torino, 2014, 450.

Art. 108 del codice del processo amministrativo “Casi di opposizione di

401

terzo”:

Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

o gli aventi causa di una delle parti nei confronti della sentenza che sia il risultato di collusione o di dolo a loro danno. 402

Il testo originario dell’art. 108, comma 1, c.p.a., menzionava, come legittimato a proporre l’opposizione, soltanto il terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile (escludendo, a differenza del processo civile, i litisconsorti necessari pretermessi ). In tal modo, i 403

controinteressati formali pretermessi, avrebbero avuto soltanto il rimedio dell’appello, ma sarebbero rimasti privi di rimedi nell’ipotesi di passaggio in giudicato della sentenza formatasi senza la loro necessaria partecipazione al processo. La previsione, però, è stata 404

ritenuta incompleta ed è stata modificata dal d.Lgs. n. 195/2011 mediante l’eliminazione dell’inciso “titolare di una posizione autonoma e incompatibile” , col risultato che, oggi, il codice non 405

menziona più i soggetti legittimati a proporre l’opposizione e la

Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2012, n. 5855, in Foro amm. CDS

402

2012, 11, 2852.

F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, VI ed., Giappichelli editore,

403

Torino, 2014, 450.

F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa,VI ed., Giappichelli editore,

404

Torino, 2014, 451.

S. CRESTA, Il commento, in Il nuovo diritto amministrativo 1/2015,

405

schiera dei soggetti legittimati risulta ampliata , riallineando così 406

processo amministrativo e processo civile. 407

Nel recente passato il Consiglio di Stato aveva ritenuto di poter 408

addirittura elencare i casi di legittimazione all’opposizione di terzo. Ulteriormente la giurisprudenza precisava pure che, mentre, come 409

già chiarito <<l’opposizione di terzo non può essere esperita da colui che sia portatore di un interesse non direttamente leso dal provvedimento amministrativo impugnato nel precedente giudizio, cioè di un interesse che avrebbe al più legittimato un suo intervento in quel processo (…) possono, al contrario, proporre tale opposizione : a) coloro che risultavano controinteressati ma che, per difetto di notifica, non hanno potuto prendere parte al giudizio; b)

Const. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1003, in Foro Amministrativo

406

- C.d.S. (Il) 2013, 2, 424 (s.m).

Anteriormente alla modifica del codice del processo amministrativo

407

introdotta dal suddetto correttivo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la disciplina codicistica dell’opposizione di terzo non appare tale da autorizzare una sua estensione anche alle parti sostanziali che rivestivano la qualità di contraddittori necessari nel giudizio (quale il c.d. controinteressato pretermesso): infatti l’art. 108 c.p.a., facendo riferimento a “un terzo titolare di una posizione autonoma ed

incompatibile”, sembra piuttosto richiamare le figure di quei soggetti i quali, pur estranei al rapporto dedotto in giudizio, risultino titolari, di una situazione suscettibile di essere pregiudicata dalla sentenza, ovvero di coloro i quali non fossero immediatamente identificabili quali

controinteressati o la cui posizione di controinteresse sia sopravvenuta (c.d. controinteressati successivi)”

Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2636, in Guida al diritto 2011, dossier 9, 76 (s.m); Id., Sez. V, 20 gennaio 2011, n. 404, in Foro amm. CDS 2011, 1, 179 (s.m).

Ad. plen. Cons. Stato, 11 gennaio 2007, n. 2, in Foro amm. CDS 2007,

408

1, 94 (s.m); Foro amm. CDS 2007, 2, 464 (s.m.) (nota di: Bertoldini); Foro amm. CDS 2007, 3, 834 (s.m.) (nota di: Tarasco): <<a) controinteressati pretermessi; b) controinteressati sopravvenuti; c) controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione>>.

T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 1 febbraio 2012, n. 141, in Diritto e Giustizia

409

coloro che, pur essendo controinteressati, non sono stati identificati come tali; c) coloro che, per essere stati contemplati da un provvedimento successivamente adottato (ma che trova in quello oggetto del giudizio il proprio presupposto), maturano la titolarità di una posizione autonoma, contrastante con quella di chi è anteriormente insorto contro il provvedimento presupposto>>.

Ogni ulteriore dubbio al riguardo dovrebbe considerarsi ormai sciolto a seguito della generalizzazione introdotta dal, già menzionato, correttivo del 2011 con la surriferita sostituzione del comma 1 410

dell’art. 108 c.p.a. 411

L’attuale formulazione dell’art. 108, comma 1, del codice del processo amministrativo incentra la legittimazione a proporre opposizione di terzo: I) sulla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; II) sul pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare. Quanto al primo dei due presupposti, la nozione di terzo va parametrata su quella di parte e, in caso di sentenza circa interesse legittimo, deve tenere conto della nozione di parte in senso formale nel suo significato riguardante il giudizio amministrativo di legittimità. Quanto alla delimitazione del secondo dei due presupposti, ossia del “pregiudizio”, si osserva che, mentre nel caso del litisconsorte necessario pretermesso la lesione della sua sfera giuridica deriva direttamente dal riconoscimento stesso della sua condizione processuale e dalla sentenza che abbia annullato l’atto per lui favorevole, la questione richiede maggiori indagini per il caso in cui una sentenza arrechi un pregiudizio ad una posizione giuridica

Ci si riferisce al D.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

410

N. SAITTA, Sistema di giustizia amministrativa, IV ed., Giuffrè editore,

411

riferibile ad un soggetto non definibile quale controinteressato in senso tecnico e dunque quale litisconsorte necessario pretermesso. 412

L’opposizione può essere, senza dubbio, proposta dal soggetto previsto originariamente dal codice, cioè il terzo titolare di una posizione autonoma ed incompatibile ed a tale soggetto la legittimazione era stata già riconosciuta dalla giurisprudenza . 413

Terzo titolare di una posizione autonoma ed incompatibile è il soggetto al quale non sia opponibile la sentenza e che sia titolare di una posizione giuridica non dipendente da quella delle parti in causa (autonoma) e non passibile di essere soddisfatta unitamente a quella della parte vittoriosa (incompatibile). Prima del codice parte della giurisprudenza aveva ammesso l’opposizione anche da parte dei controinteressati che fossero tali solo in senso sostanziale, o dei soggetti legittimati all’intervento ad opponendum in forza di una posizione autonoma. Il requisito della incompatibilità in questo modo è valutato in termini più elastici in modo da rispecchiare la possibilità che, rispetto ad un provvedimento amministrativo, siano configurabili risultati di segno opposto per i diversi soggetti coinvolti. In termini critici, è stato osservato che si rischia di porre in discussione la certezza del giudicato amministrativo. Ma la soluzione accolta dalla giurisprudenza pare essere l’unica percorribile al fine di riconoscere una tutela idonea e concreta a certi soggetti i cui interessi legittimi risulterebbero altrimenti compromessi da un giudizio cui

S. CRESTA, Il commento, in Il nuovo diritto amministrativo 1/2015,

412

Dike giuridica editrice, 162.

Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 gennaio 2007, n. 2, in Foro amm. CDS

413

2007, 1, 94 (s.m); Foro amm. CDS 2007, 2, 464 (s.m.) (nota di: Bertoldini); Foro amm. CDS 2007, 3, 834 (s.m.) (nota di: Tarasco).

erano rimasti estranei e trova ampio riscontro nella giurisprudenza maturata sul nuovo testo dell’art. 108, comma 1, c.p.a. 414

La legittimazione al rimedio oppositivo risulta, dunque, ampliata rendendo di fatto azionabile tale strumento da parte di tutti i soggetti comunque non intervenuti nel processo, quando tale assenza non sia dipesa da una loro decisione, ma sia conseguenza di una omissione comunque rilevante, sia essa dovuta alla controparte, come pure alla mancata attivazione dei poteri di integrazione del contraddittorio del giudice o, addirittura, derivante dai vizi del procedimento amministrativo a monte, per mancata corretta individuazione dei soggetti di cui al Capo III della legge sul procedimento amministrativo . L’opponente potrebbe sia dedurre il mancato 415

rispetto delle regole processuali sulla corretta instaurazione del contraddittorio, sia, in quanto titolare di una situazione soggettiva che non può ricevere soddisfazione contestualmente alla situazione soggettiva tutelata nella sentenza impugnata con l’opposizione, in quanto entrambe hanno ad oggetto il medesimo bene , rivedere 416

l’ingiustizia della sentenza sotto il profilo della infrazione delle

A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, XI ed., Giappichelli

414

editore, Torino, 2014, 337-338. Legge 7 agosto 1990, n. 241.

415

Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2011, n. 5391, in Publica 2011; Foro

416

regole sostanziali sulla prevalenza delle situazioni soggettive dedotte nel giudizio risoltosi con la pronuncia che si intende opporre . 417

Pertanto il litisconstorte pretermesso deve la sua legittimazione, a proporre l’opposizione di terzo, direttamente dalla sua qualità soggettiva.

Al contrario, si riconosce la legittimazione ad appellare soltanto alle parti formali del giudizio. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 , del 418

codice del processo amministrativo, infatti, si attribuisce la legittimazione a intervenire nel proposto giudizio di appello solamente al titolare di una posizione giuridica autonoma, ossia a colui che sarebbe legittimato, successivamente alla conclusione del giudizio, a proporre opposizione di terzo.

La giurisprudenza, proprio per ovviare alla mancanza dell’istituto dell’opposizione di terzo tra i mezzi di tutela dei terzi nel processo amministrativo, ha, in passato, sempre inteso in senso ampio l’area della legittimazione ad appellare, estendendola, oltre alle parti c.d. formali del giudizio, anche ai controinteressati successivi, nonché ai

Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4829, in Diritto e

417

Giustizia online 2012, 1 ottobre (s.m). In tale sentenza si afferma che “La citata modifica dell’art. 108, comma 1, c.p.a. rende quindi ragione delle peculiarità dell’azione della pubblica amministrazione e della sua

ontologica incidenza su interessi sopraindividuali e quindi su soggetti terzi, non necessariamente conosciuti o conoscibili, permettendo così un più facile accesso alla tutela giurisdizionale delle situazioni di interesse legittimo che più frequentemente, rispetto a quelle di diritto soggettivo, coinvolgono figure soggettive non espressamente evocate nella formalità degli atti”.

Art. 102 del codice del processo amministrativo “Legittimazione a

418

proporre l’appello"

Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

soggetti titolari di un interesse autonomo e incompatibile , ossia a 419

tutte quelle categorie di soggetti che, nello schema processualcivilistico, sarebbero legittimati solo ad esperire opposizione di terzo.

L’estensione del novero dei legittimati ad appellare è stata confermata anche dalla giurisprudenza ed è venuta a creare delle 420

parziali sovrapposizioni con l’area dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo.

L’esperibilità del mezzo oppositivo risulta esclusa per i cointeressati, cui manca la qualità di litisconsorti necessari . In ogni modo tale 421

esperibilità è stata riconosciuta, ora, a tutti quei soggetti quali creditori, aventi causa, titolari di rapporti pendenti, o comunque interessati dalla sentenza di riflesso e non in via diretta in virtù dell’esistenza di rapporti di derivazione dei diritti che possono legare il terzo ad una delle parti in causa , i quali, a causa dei limiti 422

soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non possono considerarsi estranei al giudizio precedente e sono legittimati a

Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 167, in Foro amm. CDS 2008,

419

1, I, 121 (s.m), si parla di “autonomo interesse alla conservazione dell’atto impugnato”.

Cons. Stato, Ad. Plen., 11 gennaio 2007, n. 1, in Guida al diritto 2007,

420

6, 69 (s.m.) (nota di: Caruso); Id., Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2817, in Foro amm. CDS 2005, 5, 1440.

Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4109, in Foro amm. CDS

421

2008, 9, 2381 (s.m); Publica 2008.

Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4109, in Foro amm. CDS

422

2008, 9, 2381 (s.m); Publica 2008.; Id., Sez. IV 23 settembre 2004, n. 6208, in Foro amm. CDS 2004, 2541.

proporre opposizione di terzo c.d. revocatoria, disciplinata ai sensi dell’art. 404, comma 2 , del codice di procedura civile. 423

La giurisprudenza ha precisato che si deve escludere che l’estensione generalizzata a tutti i terzi vada intesa come comprensiva anche delle situazioni soggettive disciplinate dal comma 2 dell’art. 108 . Ed in 424

effetti, mentre in precedenza, nell’ambito del generale concetto di terzo rispetto alla sentenza, ossia di soggetto non contemplato nell’ambito della pronuncia del giudice, i due commi dell’art. 108 c.p.a. individuavano due diverse sfere di terzi, tra loro del tutto autonome (i terzi titolari di una posizione autonoma ed incompatibile da un lato e gli aventi causa e creditori di una delle parti dall’altro), dopo la riforma l’ambito della prima categoria appare tanto vasta da ricomprendere anche il secondo insieme, e quindi da fare ipotizzare che l’opposizione di terzo ordinaria possa essere proposta anche da creditori ed aventi causa, così superando i limiti probatori del dolo o della conclusione che caratterizzano l’opposizione revocatoria. Tale lettura non appare, però, compatibile con l’assetto normativo, in relazione sia alle esigenze sistematiche che alle tecniche di tutela delle situazioni giuridiche. In relazione al primo profilo, deve