IL FILTRO LEGISLATIVO AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
2. L’iter parlamentare
Inizialmente, il disegno di legge in esame – contenente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione del- la finanza pubblica e la perequazione tributaria”, presentato dal Governo il 2 luglio 2008 e collegato alla legge di bilancio 2009 – all’art. 53, commi 20, 21, 22 e 23, prevedeva delle misure perlopiù di coordinamento del giudizio di cassa- zione rispetto alle modifiche apportate al sistema del codice di rito147.
numero 2 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.; all’articolo 382 c.p.c. venivano, poi, appor- tate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, la soppressione delle parole: «e di competenza»;
b) l’abrogazione del secondo comma. Allo stesso modo, al secondo comma dell’articolo 385
c.p.c., le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» venivano soppresse. Al primo comma dell’articolo 392 c.p.c., le parole: «un anno» venivano sostituite dalle seguenti: «tre me- si». Sull’iter della riforma COSTANTINO, La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con fil-
tro, Giur. it., 2009, 1561.
148Come osservato da RAITI, op. ult. cit., la previsione di un filtro di ammissibilità dei ricorsi
per Cassazione trova le sue radici in «un dibattito dottrinale avviato sin dalla fine degli anni ’50, intensificatosi fortemente negli ultimi lustri … e tuttavia mai giunto – quanto alla predisposizio- ne di un vero e proprio meccanismo di sbarramento selettivo in limine dei ricorsi – alla consi- stenza di vera e propria proposta legislativa».
170 NOMOFILACHIA E RICORSO IN CASSAZIONE
Il testo approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008 (atto Camera n. 1441 bis, derivante in parte dallo stralcio dell’atto n. 1441 ed in parte da mo- difiche apportate in aula) conteneva, invece, una nuova e diversa disciplina del procedimento di legittimità: tra l’altro, si prevedeva l’introduzione dell’art. 360 bis – rubricato inizialmente “ammissibilità del ricorso” – e la contestuale abro- gazione dell’art. 366 bis c.p.c.
In tal modo, si introduceva per la prima volta nella cultura della Cassazio- ne italiana, un filtro legislativo all’ammissibilità del ricorso148. La nuova nor-
ma, infatti, prevedeva che: «il ricorso è dichiarato ammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; 2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono con- trastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 3) quando appare fon- data la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo; 4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363. // Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado. // Sull’ammissibilità del ricorso la Corte decide in Ca- mera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre ma- gistrati. Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell’arti- colo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustifi- cano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l’articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto. L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità è comuni- cata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari. Il ricorso dichiarato ammissi- bile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione.
149In questi termini la disposizione era di dubbia compatibilità con il sistema costituzionale
e, in particolare, con l’art. 111, settimo comma, Cost. che garantisce il ricorso per Cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze. Così AMOROSO, La Corte ed il precedente, in La Cas-
sazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana, cit., 35.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L’ordinanza provvede sulle spese a norma dell’articolo 96 terzo comma»149.
A seguito della trattazione in commissione (1ª - Affari Costituzionali – e 2ª - Affari Giustizia – in sede referente), il testo relativo all’introduzione dell’art. 360 bis approvato dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2008 veniva in parte modificato: in particolare, la disposizione sottoposta all’esame del Senato non contemplava più l’inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (ossia per omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) avverso la sentenza di appello confermativa di primo grado (c.d. doppia conforme).
Passata la parola alla Camera dei Deputati (stante l’art. 70 Cost.), in secon- da lettura la disposizione veniva nuovamente emendata; a seguito del parere espresso all’unanimità dalla Commissione giustizia, si perveniva ad una nuova formulazione dell’ (ormai) art. 48 del disegno di legge – “ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile”; al codice di procedura civile ve- nivano, infatti, apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’art. 360 veniva introdotto l’art. 360 bis rubricato ora Inammissibilità del ricorso, ove si prevedeva che il ricorso è inammissibile: «1) quando il provve- dimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giu- risprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»;
b) il comma 1 dell’art. 376 veniva sostituito dal seguente: «il primo presi- dente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pro- nuncia in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri l) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo pre- sidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici»;
c) l’articolo 380-bis era, poi, sostituito dal seguente: «Art. 380-bis. (Procedi- mento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in Ca- mera di consiglio). – Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo com- ma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la
150In tal senso CARBONE, relazione tenuta al convegno di studi il 28.10.2009 presso la Corte
di cassazione, dal titolo “Il filtro in Cassazione”.
172 NOMOFILACHIA E RICORSO IN CASSAZIONE
concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni pri- ma della data stabilita per l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cin- que giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’ar- ticolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso pos- sa essere deciso in Camera di consiglio e si applica il secondo comma. Se ritie- ne che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, nume- ri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza»;
d) l’articolo 366 bis veniva abrogato;
e) all’articolo 375 erano apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, il numero 1 era sostituito dal seguente: «1) dichiarare l’inammissibilità del ri- corso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360»; 2) al primo comma, il numero 5 era sostituito dal seguente: «5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».
Inoltre, l’art. 48 citato prevedeva, altresì, che all’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 fosse inserito il seguente: «Art. 67-bis. (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’ar- ticolo 376 del codice di procedura civile). – A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di re- gola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».
Il progetto di filtro, approvato dalla Camera e licenziato dal Senato, diveni- va così norma di legge e – in attesa delle prime interpretazioni della giurispru- denza di legittimità – strumento per scremare in modo centralizzato i ricorsi inammissibili150.