Il raggiungimento della nomofilachia passa attraverso un duplice strumen- to: da un lato, l’esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge rap- presentano lo scopo mediato della Corte quale giudice della controversia, or- gano supremo della giustizia; dall’altro, l’unificazione del diritto attraverso la produzione di orientamenti giurisprudenziali uniformi è la conseguenza di- retta delle pronunce della Cassazione ove la vicenda processuale resta “ester- na”, meramente incidentale al processo di definizione della questione di di- ritto. La tutela dello jus litigatoris e quella, solo apparentemente opposta, del- lo jus constitutionis sono due diverse modalità idonee a raggiungere il mede- simo scopo; le dinamiche, però, con cui tale obiettivo viene conseguito sono diverse.
57Al riguardo occorre richiamare la recente giurisprudenza di legittimità che fa sempre più
spesso richiamo all’overruling, sul quale Corte Suprema di cassazione, L’overruling giurispruden-
ziale in materia di processo civile, Relazione n. 31 del 29.3.2011, in www.cortedicassazione.it,
CHIARLONI, Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2002, 13; AULETTA, Ir-retroattività dell’overruling: come “il valore del giusto processo può tro-
vare diretta attuazione”, in Il giusto proc. civ., 2011, 1117; VINCENTI, Le Sezioni Unite della Cassa-
zione sull’overruling in materia processuale”, in corso di pubblicazione in Il giusto proc. civ. In
giurisprudenza Cass., ord. int., 17.6.2010, n. 14627; Id., 2.7.2010, n. 15809; Id., 26.10.2011, n. 22282; Id., 11.7.2011, n. 15144. In particolare, con quest’ultima pronuncia la Cassazione ha di- stinto overruling evolutiva ed overruling correttiva: la prima, espressione della dinamica del di- ritto in modo diacronico; la seconda, quale diverso significato da ascrivere ad una disposizione rispetto a quello già dichiarato in precedenza, ma del tutto svincolata da una fisiologica evolu- zione del diritto vivente. Su tale distinzione CAVALLA-CONSOLO-DECRISTOFARO, Le S.U. aprono
(ma non troppo) all’errore scusabile: funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell’affida- mento, tipi di overruling, in Corriere giur., 2011, 1392.
82 NOMOFILACHIA E RICORSO IN CASSAZIONE
In altri termini, due sono le “strategie” ideate dal legislatore per il raggiun- gimento dello stesso obiettivo: attraverso la decisione del caso concreto, la Cor- te emana il principio di diritto, contribuendo – seppure indirettamente – ad uniformare il diritto giurisprudenziale. La vicenda processuale serve all’enu- cleazione della questione di diritto, e le parti, attraverso la proposizione del- l’impugnazione collaborano con il giudice di legittimità nella funzione nomofi- lattica, seppure l’interesse che le spinge non è quello di partecipare all’unifor- me interpretazione della legge, ma quello che a loro avviso è la giustizia del ca- so concreto. Attraverso, invece, la tutela dell’interesse pubblico, la Cassazione è posta nella condizione di esercitare in via immediata e per il futuro un potere di uniformazione del diritto giurisprudenziale; da questo punto di vista, la que- stione che la Corte risolve prescinde dalla vicenda processuale, dall’applicazio- ne concreta della legge57.
Tutto ciò induce a ritenere che legittimamente possa parlarsi di una “doppia anima” della Corte, la quale si atteggia sempre più come un Giano bifronte: or- gano con lo sguardo rivolto al passato, deputato a risolvere il caso concreto in funzione dell’uniforme interpretazione delle leggi e, verso una prospettiva fu- tura, giudice chiamato a tutelare l’unità dell’interpretazione del diritto nazio- nale.
Se, quindi, dal primo punto di vista, le parti e la Corte solo indirettamente, passando necessariamente per la tutela dell’interesse dei litiganti ad una solu- zione conforme al diritto, raggiungono la nomofilachia, l’interesse di carattere pubblicistico all’esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge de- grada ad interesse secondario o indiretto. Da ciò deriva, da un lato, che i priva- ti nella redazione degli atti introduttivi del giudizio sono chiamati anche alla realizzazione dello jus constitutionis; l’interesse individuale dei litiganti si fa
58CALAMANDREI, Cassazione, cit., 994. 59Ibidem, 995.
60Questa è la prospettiva tenuta in mente anche dal legislatore del 2006, quando con il de-
creto n. 40 ha valorizzato l’enunciazione del principio di diritto, stabilendo – ad esempio – all’art. 384 c.p.c. il relativo dovere della Corte allorquando «decide il ricorso a norma dell’art. 360, pri- mo comma n. 3, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso risolve una que- stione di diritto di particolare importanza …».
«stimolo propulsore al servizio dell’interesse pubblico»58; la parte, infatti,
«non è mossa dall’interesse teorico alla esatta interpretazione della legge, ma solo dall’interesse pratico»59: il ricorso introduttivo funge da veicolo attraver-
so il quale la Corte è posta nella condizione, decidendo il caso concreto, di emanare un principio di diritto; dall’altro che la Suprema Corte nella sua atti- vità di interpretazione della domanda di cassazione deve tenere in considera- zione lo jus litigatoris, e al contempo, nella realizzazione dell’uniforme inter- pretazione del diritto, deve limitare, per quanto possibile, le pronunce di inam- missibilità per motivi di rito, giacché queste comportano il privilegiare unica- mente l’interesse mediato attraverso un sacrificio eccessivo della giustizia del caso concreto.
In sostanza, la Cassazione, nel decidere la fattispecie, opera de iure litiga- toris e solo indirettamente de iure constitutionis: tende a reintegrare il diritto dei litiganti, al pari di ogni altro organo che svolge la funzione giurisdizionale, ed emana il principio di diritto che oltre a costituire la regola del caso concre- to rappresenta anche un tassello del mosaico costituito dalla nomofilachia; sotto questo secondo aspetto essa svolge una funzione diversa e più ampia ri- spetto a quella giurisdizionale, per così dire, classica. In tal caso, cioè, la Cor- te di cassazione non guarda solo al passato, al fine di verificare la correttezza e la legittimità della pronuncia impugnata, ma volge il suo sguardo anche al futuro, al fine di individuare quella interpretazione maggiormente in linea con lo spirito e la volontà della legge tale da porsi quale principio di diritto al qua- le attenersi60.
Nel comprendere, quindi, la nozione della nomofilachia sia in senso ogget- tivo, quale tutela dell’interesse pubblico alla esatta osservanza ed uniforme in- terpretazione della legge, sia in senso soggettivo, quale fine da raggiungere per la garanzia dei litiganti, occorre trovare il giusto punto di equilibrio tra due for- ze che, talvolta, vanno in direzioni opposte. La sintesi degli artt. 3 e 111, com- ma 7, Cost. rappresenta la visuale migliore per guardare il fenomeno della Cas- sazione e per interpretare la disciplina sul procedimento.
61La crisi della Cassazione è un tema antico: sul punto già AA.VV., Per la Corte di cassazio-
ne, in Foro it., 1987, V, 206; SGROI, La questione Cassazione, ivi, 1988, V, 1, MALTESE, Problemi
attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione, ivi, 6.
62Sulla carenza di organico e dei criteri seguiti dal CSM per la copertura dell’organico della
Corte si veda la lettera del Primo Presidente della Corte di cassazione Ernesto Lupo al Vicepre- sidente del C.S.M. e per conoscenza al Ministro della Giustizia, La Corte di cassazione e il pro-
gramma per la gestione dei procedimenti civili (art. 37 d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modifica- zioni, in L. n. 111 del 2011), in Foro it., 2011, V, 330.
63A proposito delle cause del numero dei ricorsi e del loro progressivo aumento a giudizio di
PIZZORUSSO-PROTOPISANI, in AA.VV., Per la Corte di cassazione cit., 208, esse sono riconducibili a
due specie: «la prima, e indubbiamente principale, è costituita dalla progressiva incertezza ed equi- vocità dei testi normativi, dai vuoti lasciati aperti dal legislatore, dalla difficoltà in una società … pluralista e pluriclasse di individuare principi generali e dal proliferare invece di principi bifronte. La seconda causa attiene al diritto processuale: cioè ad un complesso di motivi che anziché agire nel senso di ridurre il numero dei ricorsi … agiscono all’opposto nel senso di aumentare de iure o di fatto il carico del lavoro della Cassazione e quindi in ultima analisi di deformarne la funzione».
64Sul punto infra, § 11.
65Oggi regolato dagli articoli 33 e 34 della legge professionale (regio decreto-legge 27 no-
vembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1034, n. 36),
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