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L’oggetto della garanzia costituzionale del ricorso per cassazione: la no zione di sentenza e l’utilizzo di un’unica proposizione per due diverse

Nel documento Nomofilachia e ricorso in cassazione (pagine 82-84)

garanzie (il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti

sulla libertà personale)

Al fine di ancorare la nomofilachia alla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge occorre, innanzi tutto, superare il dato letterale dell’art. 111, comma 7, Cost. laddove limita il rimedio alle sole “sen- tenze”.

L’indagine “storica” della disposizione e l’analisi dei lavori preparatori ap- paiono poco significative: le diverse espressioni adottate nella fase progettua- le della disposizione (“le sentenze o le decisioni”, secondo il progetto della c.d. Commissione dei 75, “le decisioni giurisdizionali”, secondo l’emenda- mento Leone) non sono indicative di una consapevolezza nei Costituenti di una individuazione dell’oggetto della garanzia del ricorso per cassazione, né della scelta tra una nozione formale o sostanziale della espressione «senten-

45Osserva al riguardo TISCINI, Il ricorso straordinario in Cassazione, Torino, 2005, 63 e 64, che

«nelle intenzioni del Costituente, la norma nasce, da un lato, per attribuire rango costituzionale al- la certezza del diritto e all’uniformità della giurisprudenza identificate nella Corte di cassazione, dall’altro, per unificare le giurisdizioni sotto il controllo di un unico organo di vertice. In entram- bi i casi, tali scopi prescindono dall’esigenza di estendere il ricorso a provvedimenti diversi dalla sentenza, e perciò – lungi dall’imporre letture estensive della norma – si attagliano al suo solo da- to testuale. Calati nella realtà del tempo, essi si alimentano della convinzione che la funzione giu- risdizionale decisoria (ordinaria o speciale) possa essere esercitata solo con la sentenza, sicché è sufficiente sottoporre quest’ultima al controllo di legittimità per assicurare le dovute garanzie».

46Sul punto si veda l’approfondita analisi di TISCINI, Il ricorso straordinario in Cassazione, cit. 47Su cui si veda amplius TISCINI, Il ricorso straordinario in Cassazione, cit., 63 e ss.

48In Giur. it., 1954, I, 1, 453 con nota di AZZOLINA, Impugnabilità in Cassazione dei provve-

dimenti di contenuto derisorio non aventi veste formale di sentenza; in Foro it., 1953, I, 1248; in Giur. Compl. Cass. Civ., 1953, VI bim., 205, con note di BIANCHI D’ESPINOSA, I provvedimenti im-

pugnati per Cassazione per l’art. 111 Cost., e di MONGIARDO, Impugnabilità delle ordinanze di li-

quidazione delle spese giudiziali. In particolare, la Corte Suprema afferma che «a seguito dell’en-

trata in vigore dell’art. 111 Cost., tutti i provvedimenti decisori ancorché siano dichiarati non im- pugnabili o siano definiti ordinanze dalle leggi anteriori , sono impugnabili con ricorso alla Cas- sazione per violazione di legge».

49Con la pronuncia della Corte del 3.3.2003, n. 3073, in Corriere giur., 2004, 1209 con nota

di TISCINI, la Cassazione a sezioni unite ha negato valore alla c.d. decisorietà processuale, nel sen-

so – cioè – di escludere l’impugnabilità ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., laddove vi sia stata

74 NOMOFILACHIA E RICORSO IN CASSAZIONE

za»45; la preoccupazione dell’Assemblea era, piuttosto, quella di prevedere

una norma sulla giurisdizione e non già sull’azione o sul diritto di difesa. La di- mensione oggettiva, tenuta in mente dal Costituente, non consente, quindi, di superare il dato letterale dell’art. 111, comma 7, citato e non è, quindi funzio- nale a giustificare la dimensione soggettiva.

Piuttosto, l’elaborazione giurisprudenziale dell’espressione in esame con- sente oggi di approdare a dei risultati che, seppure discutibili46, costituiscono

diritto vivente: l’oggetto della garanzia del ricorso per cassazione per violazio- ne di legge di cui all’art. 111 Cost. va ritenuto ammissibile per tutti quei prov- vedimenti – anche formalmente diversi dalla sentenza – che presentino il carat- tere della decisorietà e definitività.

La lunga evoluzione giurisprudenziale47– a partire dalla stravolgente sen-

tenza delle Sezioni Unite del 30 luglio 1953, n. 259348– sull’interpretazione

dell’espressione “sentenza” utilizzata – quasi per caso – dal legislatore costi- tuente, consente, cioè, di consapevolmente giungere all’adozione di una nozio- ne sostanziale del termine.

Sono, quindi, impugnabili in Cassazione per violazione di legge tutti quei provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, sono idonei a de- cidere o incidere su situazioni sostanziali soggettive49o status e, ancora, avver-

una lesione sul piano soltanto processuale. Sul punto si veda TISCINI, Gli effetti della riforma del

giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 111 comma 7 Cost., in www.judicium.it (in

particolare § 6).

50In questi termini si esprime DENTI, L’art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazio-

ne, in Foro it., 1987, V, 232.

51Ibidem.

52Contro l’impostazione volta ad affermare un riconoscimento costituzionale dei compiti di

so le quali non è possibile esperire altro rimedio impugnatorio. In questo, mol- to brevemente, si sostanziano i requisiti di ammissibilità individuati dalla giuri- sprudenza nell’interpretazione della nozione di “sentenza” di cui all’art. 111, comma 7, Cost.

L’estensione del significato della disposizione costituzionale adottata dalla Corte consente, quindi, nella dimensione che ci riguarda, di generalizzare il controllo della Cassazione e di non limitarlo alla sola sentenza in senso forma- le. In quest’ottica la nomofilachia attribuita al giudice di legittimità ha modo di esplicarsi in diversi settori del diritto, non trovando ostacolo nella lettera della disposizione costituzionale.

L’analisi storica che ha condotto alla formulazione dell’attuale comma 7 del- l’art. 111 consente, invece, di superare la seconda obiezione e di affermare che la collocazione del ricorso in Cassazione contro le «sentenze» nella stessa pro- posizione normativa che prevede il ricorso contro i «provvedimenti sulla li- bertà personale»50è del tutto casuale e non certo idonea a smentire la consa-

crazione costituzionale di una nomofilachia in senso oggettivo: «la prima parte della norma risale alla ricordata proposta di Calamandrei, nel corso dei lavori della seconda commissione … La seconda parte risale, invece, ad una proposta di Giovanni Leone, mirante a generalizzare la tutela contro i provvedimenti li- mitativi della libertà personale, rafforzando le garanzie sancite dall’art. 13. Mentre nella formulazione Leone l’ipotesi del ricorso contro le sentenze e quel- la del ricorso contro i provvedimenti sulla libertà personale erano oggetto di due commi separati, la commissione pervenne a fonderle in un’unica proposi- zione, senza probabilmente avvertire la possibile confusione concettuale che ne sarebbe derivata tra i due tipi di garanzia»51.

7. La nomofilachia e l’art. 111, comma 8, Cost.: la giurisdizione ammini-

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