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L’Incremental Risk Charge (IRC)

MERCATO 1 Il passaggio da Basilea 1 a Basilea

2. L’intervento di Basilea

2.2 L’Incremental Risk Charge (IRC)

Nel luglio 200576, dunque prima dello scoppio della crisi, il Comitato di Basilea aveva introdotto un nuovo requisito a fronte delle posizioni detenute nel portafoglio di trading, per misurarne meglio il rischio specifico e più precisamente il rischio di default addizionale (o “incrementale”) rispetto a quello registrato dai modelli VaR interni delle banche.

Questo nuovo requisito, definito “Incremental Default Risk Charge” (IDRC)

74 RESTI A., SIRONI A., La crisi finanziaria e Basilea 3: origini, finalità e struttura del nuovo quadro

regolamentare, Carefin working paper, Centre for Applied Research in Finance, Università Bocconi,

Milano, 2011.

75 NASI P., I rischi di mercato e il rischio di controparte: novità regolamentari e implicazioni gestionali,

a cura di TUTINO F., BIRINDELLI G., FERRETTI P., in Basilea 3. Gli impatti sulle banche, Egea, Milano, 2011.

76 Basel Committee on Banking Supervision, The Application of Basel II to Trading Activities and the

mirava a fronteggiare meglio i crescenti rischi di credito insiti nei trading book, nella forma dei cosiddetti jump to default non colti dai modelli basati solo sugli andamenti dei credit spread, soprattutto per gli strumenti caratterizzati da scarsa liquidità.

Con Basilea 2.5, questo requisito addizionale è stato ampliato e rinominato più semplicemente “Incremental Risk Charge” (IRC). Infatti, dal luglio 2008 è stato richiesto, nei documenti di consultazione77, che l’IRC venisse modellato per

ricomprendere le perdite derivanti non solo da passaggi a default ma anche da migrazioni tra classi di merito creditizio, in combinazione con l’allargamento di credit spread e diminuzioni di liquidità.

Tale misura è riuscita a trovare una propria definizione nel luglio 2009 con il rilascio di un documento da parte del Comitato di Basilea78.

Solo nel 2011 si ha però una misura più completa e finale dell’IRC79 anche se si

può pensare che questo processo di evoluzione ed aggiustamento non sia ancora terminato. In tal senso, le linee guida emanate dall’EBA (European Banking Authority) nel maggio 201280 sono un riferimento più stabile che può aiutare gli

enti creditizi ad un perfezionamento dei propri modelli. Nello stesso periodo, anche il Comitato di Basilea è intervenuto con un proprio documento consultivo81

in un’ottica di monitoraggio e perfezionamento del modello IRC, segnalando eventuali punti di debolezza dei modelli e prossimi futuri sviluppi in tal senso. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 specifica che il requisito di capitale che deriva dall’applicazione del modello IRC deve essere stimato almeno settimanalmente su dati di mercato aggiornati e con intervallo di confidenza al 99,9% su un orizzonte temporale di un anno: la modellizzazione deve tenere conto della correlazione tra eventi di default e di migrazione ed è possibile valutare la migrazione dei rating interni o esterni. Naturalmente l’IRC deve risultare coerente con la misura IRB sul credit risk applicata dalla banca e deve tenere in considerazione nel calcolo anche altri elementi funzionalmente collegati, quali gli effetti di liquidità, di concentrazione, di copertura e di eventuali opzionalità. Infine, le banche possono autonomamente decidere se includere o meno nel modello IRC le componenti equity, ovvero i titoli di capitale quotati e i relativi strumenti derivati, ma tale

77 Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines for computing capital for incremental risk in the

trading book – consultative document, Bank for International Settlement, July 2008.

78 Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines for computing capital for incremental risk in the

trading book – final version, Bank for International Settlement, July 2009.

79 Basel Committee on Banking Supervision, Interpretive issues with respect to the revisions to the market

risk framework, Bank for International Settlement, November 2011.

80 Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines on the Incremental Default and Migration Risk

Charge (IRC), May 2012.



81 Basel Committee on Banking Supervision, Fundamental review of the trading book – consultative

possibilità deve essere valutata ed autorizzata espressamente dall’autorità di vigilanza nazionale.

L’utilizzo del modello interno IRC ha come obiettivo quello di risolvere le criticità emerse durante la crisi in merito alla copertura del rischio di mercato su posizioni collegate ai crediti. In sintesi, tali criticità sono riconducibili a tre fattori:

ü la separazione e l’incoerenza tra i requisiti per le posizioni di trading book e di banking book, per cui si verificava una sorta di “regulatory capital arbitrage”82; 


ü la prociclicità delle misure: nei momenti sfavorevoli per il mercato, i rating si riducono conducendo ad un requisito maggiore e quindi aggravando la situazione, poiché le banche devono raccogliere maggiori capitali o tagliare i propri portafogli di investimenti. Inoltre nei momenti di crisi vi è una sottostima del VaR dovuto al fatto che il calcolo viene effettuato con dati di mercato più favorevoli, riferiti a periodi precedenti;

ü un terzo elemento attiene ai rischi non valutati dal precedente set normativo, ovvero i rischi di default e di credit migration, per i quali non erano previsti buffer di capitale corrispondenti.

Oltre a queste criticità, si deve aggiungere il fatto che, prima della crisi, il Comitato di Basilea non aveva mai disciplinato pienamente il rischio di liquidità, elemento che nel corso delle turbolenze finanziarie è stato decisivo, in quanto la cartolarizzazione delle attività ha portato al prosciugamento della liquidità nei mercati finanziari e alla presenza di strumenti poco trasparenti a causa della deregolamentazione precedente. In tal senso, il modello IRC prevede misure ad hoc sugli orizzonti di liquidità da fissare per le diverse posizioni, dando una soluzione al problema appena posto. In particolare, l’orizzonte di liquidità è teso a rappresentare il tempo necessario per vendere la posizione o coprire i rischi connessi all’IRC in un mercato in condizioni di stress. Gli orizzonti dovranno essere maggiori per posizioni più rischiose (ad esempio, non-investment grade) e più concentrate a livello di emittente e per categoria di prodotto. Viene data, quindi, la possibilità di calcolare l’IRC assegnando a ogni strumento un diverso orizzonte di liquidità, tanto minore quanto più liquido è lo strumento negoziato, ipotizzando che partendo da questo specifico orizzonte temporale, una posizione possa essere continuamente rinegoziata al fine di mantenere un livello costante di rischio (costant level of risk)83. Unica imposizione prevista è che per nessuna

82 VAN DER STEL Y., The incremental risk model: an assessment of alternative inputs and assumptions

in a multi-period setting, 2009.

83 RESTI A., SIRONI A., La crisi finanziaria e Basilea 3: origini, finalità e struttura del nuovo quadro

posizione possa essere adottato un orizzonte di liquidità inferiore a tre mesi. Per il resto, la singola banca è libera di scegliere l’orizzonte specifico di ogni strumento e di trasformare quest’ultimo in un orizzonte temporale di un anno rispettando il principio del livello costante di rischio.

3. I requisiti quantitativi e qualitativi dei modelli interni