• Non ci sono risultati.

I requisiti quantitativi e qualitativi dei modelli interni secondo Basilea

MERCATO 1 Il passaggio da Basilea 1 a Basilea

3. I requisiti quantitativi e qualitativi dei modelli interni secondo Basilea

Dai primi mesi del 2013 si è assistito alla progressiva realizzazione di uno dei più attesi progetti comunitari di riforma delle regole dirette a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell’Unione Europea. Il nuovo pacchetto normativo, noto come “CRD IV Package”, è costituito infatti da due provvedimenti, che sono stati pubblicati il 27 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Nello specifico, si fa riferimento alla Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive 4 - CRD 4), che dovrà essere recepita nei singoli ordinamenti nazionali e che contiene disposizioni in materia di: autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale, metodologie per la determinazione delle riserve di capitale (buffer), disciplina delle sanzioni amministrative, regole su governo societario e remunerazioni; ma a differenza di quanto avveniva in passato non è tutto, poiché in Basilea 3 abbiamo anche un Regolamento.

Si tratta del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), che avendo diretta efficacia non richiede il recepimento da parte degli Stati membri e che definisce le norme in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali minimi, rischio di liquidità, leva finanziaria (leverage), informativa al pubblico.
 La Direttiva ed il Regolamento recepiscono gli accordi di Basilea 3 del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che sono stati avallati dai paesi del G20 riunitisi nell’ottobre 201084, e abrogano le precedenti Direttive in materia (2006/48/CE e 2006/49/CE).


Per quanto concerne la nuova disciplina dei requisiti di capitale sui rischi di mercato prevista dal Regolamento n. 575/2013, questa ricalca, in linea di principio, lo schema prudenziale previsto da Basilea 2, inglobando le novità regolamentari adottate dal Comitato nel luglio 2009 (Basilea 2.5). Anche la nuova disciplina, dunque, riconosce agli intermediari finanziari la possibilità di adottare una metodologia standardizzata o un approccio basato su modelli interni per il calcolo

84 Basel Committee on Banking Supervision, The Basel Committee’s response to the financial crisis: report

dei requisiti patrimoniali a fronte delle posizioni detenute nel trading book.
Tuttavia, una differenza sostanziale rispetto al passato è il fatto che la nuova disciplina prevede che la copertura dei rischi di mercato avvenga attraverso “fondi propri”, definiti dal Regolamento come “la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2”. Al pari di tutti gli altri rischi, dunque, anche i rischi di mercato possono essere coperti soltanto da capitale di classe 1 (Tier 1) e da capitale di classe 2 (Tier 2) e non più anche da capitale di classe 3 (Tier 3) come era invece previsto dalla normativa precedente85

.

La normativa identifica e disciplina il trattamento dei seguenti rischi: rischio di posizione e rischio di concentrazione, con riferimento al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza86, rischio di regolamento, rischio di cambio e rischio di posizione su merci, con riferimento all’intero bilancio della banca. Le banche hanno la possibilità di scegliere tra 2 metodologie per calcolare i requisiti patrimoniali: standardizzata ed interna.

La metodologia standardizzata permette di calcolare il requisito patrimoniale complessivo sulla base del cosiddetto “approccio a blocchi” (building-block approach), secondo il quale il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei rischi precedentemente indicati. In questo caso, utilizzando tale approccio e partendo dal presupposto di avere una semplice somma, si tende ad una sovrastima del rischio e quindi ad un maggiore accantonamento.

La spinta verso le metodologie interne, invece, è quella di cercare di giungere alla determinazione del rischio in maniera più puntuale perché la standardizzazione non coglie le caratteristiche di complessità e rischiosità del singolo intermediario. La banca ha quindi colto immediatamente la possibilità di servirsi di metodologie interne perché questo è un modo per abbattere capitale regolamentare in virtù del fatto che il modello interno lo costruisce l’intermediario stesso. Il lato negativo di questa metodologia, qualunque sia il rischio considerato, è che attribuisce alla banca un certo grado di discrezionalità ed è questo il difetto che la crisi ha messo in luce ed è naturalmente il motivo per il quale Basilea 4 sta cercando di ridurre l’utilizzo di metodologie interne.

Il metodo dei modelli interni può essere utilizzato con riferimento ai seguenti rischi:

• rischio generico degli strumenti di debito;

85 In Basilea 3, il capitale di classe 3 (Tier 3), che secondo la disciplina precedente era costituito da passività

subordinate da utilizzare esclusivamente a copertura dei rischi di mercato, viene di fatto eliminato.

86 “Il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza è l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su

merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute ai fini di negoziazione” (Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

• rischio specifico degli strumenti di debito; • rischio generico degli strumenti di capitale; • rischio specifico degli strumenti di capitale; • rischio di cambio;

• rischio di posizione in merci.

Va aggiunto che la vigilanza questa discrezionalità ha cercato comunque di disciplinarla, perché l’impiego dei modelli interni è soggetto all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza nazionale, che verifica il rispetto di una serie di criteri di natura quantitativa e qualitativa.

Mentre, per le categorie di rischio per le quali la banca non ha ricevuto l’autorizzazione ad utilizzare i modelli interni, i requisiti in materia di fondi propri devono essere calcolati con il metodo standard.



In particolare, sono fissati i seguenti requisiti quantitativi: • il VaR deve essere stimato su base giornaliera; 


• il livello di confidenza utilizzato deve essere del 99%; 


• l’orizzonte di rischio (holding period) deve essere di almeno dieci giorni lavorativi; 


• il periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un 
periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi;

• i dati relativi a volatilità e correlazioni devono essere aggiornati con una frequenza mensile87.

Ai requisiti quantitativi si affiancano i seguenti criteri qualitativi: 


• le banche devono disporre di un’unità autonoma di gestione del rischio, che periodicamente effettui test retrospettivi fra le misure del rischio stimate e le effettive variazioni di valore del portafoglio; 


• il modello di misurazione del rischio deve essere integrato da regolari prove di stress, volte a simulare le perdite potenziali in situazioni di mercato estreme88;

87 In Basilea 2, i dati relativi a volatilità e correlazioni dovevano essere aggiornati con una frequenza almeno

trimestrale.



88 La costruzione degli scenari su cui si fondano le prove di stress è basata sulla replica di forti shock di

• il modello deve essere regolarmente sottoposto a verifiche e controlli concernenti la sua adeguatezza e il suo funzionamento;

• il modello interno di misurazione del rischio deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio;

• il modello deve comunque essere esplicitamente approvato dall’autorità di vigilanza nazionale, la quale verifica che esso sia concettualmente corretto, applicato con integrità e storicamente accurato nel prevedere le perdite. Le banche che utilizzano i modelli interni soddisfano un requisito in materia di fondi propri dato dalla somma degli importi indicati nei 5 seguenti punti:

1) il maggiore tra:

a) la misura del VaR del giorno precedente;

b) la media delle misure del VaR giornaliero nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi;

2) il maggiore tra:

a) l’ultima misura disponibile del “VaR in condizioni di stress”;


b) la media delle misure del “VaR in condizioni di stress” nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi; 3) nei casi di utilizzo dell’IRC, il maggiore tra:

a) l’ultima misura disponibile per l’IRC; 


b) la media delle misure IRC relativa alle 12 settimane precedenti; 
 4) nei casi di utilizzo dell’APR89, il maggiore tra:

a) l’ultima misura disponibile per l’APR; 


b) la media delle misure APR relativa alle 12 settimane precedenti;

c) l’8% del requisito in materia di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di negoziazione di correlazione (APR floor); 


5) il requisito patrimoniale relativo a posizioni verso cartolarizzazioni, ricartolarizzazioni e in derivati del tipo nth-to-default, calcolato secondo la metodologia standardizzata per le posizioni non riconducibili nell’APR.

SME del 1992, la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994, la crisi valutaria russa dell’agosto 1998).

Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno è determinato secondo la seguente formula:

𝑅𝑃Q = max [𝑉𝑎𝑅QRG; 𝑚q ∗ 𝑉𝑎𝑅rst] + max [𝑠𝑉𝑎𝑅v; 𝑚w ∗ 𝑠𝑉𝑎𝑅rst] + max [𝐼𝑅𝐶v; 𝐼𝑅𝐶rst] + max [𝐴𝑃𝑅v; 𝐴𝑃𝑅rst; APR floor] + RC

dove:

• 𝑅𝑃Q è il requisito patrimoniale al giorno t;

• 𝑉𝑎𝑅QRG è il valore a rischio calcolato secondo il modello interno per il portafoglio detenuto al giorno t-1, mentre 𝑉𝑎𝑅rst rappresenta la media delle misure di VaR calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi; 


• 𝑠𝑉𝑎𝑅v è l’ultimo valore disponibile per il “VaR in condizioni di stress”, mentre 𝑠𝑉𝑎𝑅rst rappresenta la media delle misure di “VaR in condizioni di stress” calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi; 


• 𝑚q ed 𝑚w rappresentano rispettivamente i fattori moltiplicativi per il VaR e quello per il “VaR in condizioni di stress” pari a 3 eventualmente maggiorati in seguito alle risultanze dei test retrospettivi o da parte dell’autorità di vigilanza nazionale a fronte di inadeguatezze del modello; 
 • 𝐼𝑅𝐶v è il più recente valore disponibile dell’IRC, mentre 𝐼𝑅𝐶rst rappresenta 
la media delle misure IRC calcolate nelle ultime 12 settimane;

• 𝐴𝑃𝑅v è il più recente valore disponibile dell’APR sul portafoglio di negoziazione di correlazione, mentre 𝐴𝑃𝑅rst rappresenta la media delle misure APR calcolate nelle ultime 12 settimane;

• APR floor è il limite inferiore pari all’8% del requisito patrimoniale che si otterrebbe applicando la metodologia standardizzata sulle posizioni trattate 
con il metodo APR;

• RC rappresenta il requisito patrimoniale relativo alle posizioni verso cartolarizzazioni, ricartolarizzazioni e in derivati del tipo nth-to-default calcolato secondo la metodologia standardizzata per le esposizioni non riconducibili nell’APR.