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La nuova riforma sul trading book

MERCATO 1 Il passaggio da Basilea 1 a Basilea

4. La nuova riforma sul trading book

I rischi di mercato sono i rischi che forse da un punto di vista di operatività delle banche internazionali hanno mostrato nel tempo la maggiore variabilità. Sappiamo che si tratta di un rischio che si lega molto alla turbolenza del mercato e nel momento in cui si è assistito all’apertura inevitabile al contesto internazionale anche in paesi più lenti, allora i rischi di mercato hanno cominciato a pesare, sebbene con intensità più contenuta, anche in contesti più arretrati come il nostro.

Si è avuto quindi uno sviluppo diverso a seconda del sistema finanziario considerato.

Nel passare da Basilea 1 a Basilea 3 si scorge la fragilità delle disposizioni regolamentari in materia di rischio di mercato, perché Basilea 2 lascia pressoché invariata la disciplina, il tutto poi amplificato dalla crisi. In seguito, sia Basilea 2.5 che Basilea 3 cercano quindi di rimediare a quello che la crisi ha messo in mostra, ossia che molte delle fragilità mostrate dal mercato finanziario, dagli operatori specialmente quelli attivi a livello internazionale, responsabili del contagio del rischio a livello temporale e geografico, avevano perdite importanti proprio sull’operatività che va a finire sul trading book.

Secondo Basilea 2 le posizioni del trading book venivano pesate e considerate a fini della vigilanza unicamente per la rischiosità di mercato, senza tenere conto che il mercato potrebbe decidere di non ricevere le attività che vengono buttate dentro (rischio di liquidità) oppure che può concorrere al default anche uno stand creditizio dell’emittente che scende (rischio di default). Quando non si analizza il rischio di mercato nelle sue diverse sfaccettature, in un contesto di mercato assai turbolento come quello sotto Basilea 2, si rischia poi di incorrere in tali importanti perdite. Prima di Basilea 3 l’elemento di fragilità del trattamento prudenziale stava quindi nel fatto che i rischi di mercato non erano colti nella loro interezza.

Naturalmente c’era un framework che spingeva ad un certo comportamento, nello specifico di arbitraggio regolamentare, ossia le banche andavano a buttare risorse ove c’era un minor consumo di capitale regolamentare.

La rapida successione temporale degli interventi normativi effettuati dal comitato di Basilea, evidenzia come la regolamentazione bancaria in materia di valutazione dei rischi di mercato necessitasse di un aggiornamento metodologico integrale che potesse consentire maggiore congruità nella misurazione del rischio complessivo. A valle di tali provvedimenti si inserisce la riforma proposta dal Comitato di Basilea, che nel maggio 2012 pubblica la prima versione del documento consultivo “Fundamental Review of the Trading Book” (FRTB).


Il documento di consultazione del maggio 2012 stabilisce una serie di misure specifiche per migliorare i requisiti patrimoniali del portafoglio di negoziazione. Le proposte presentate riflettono l’obiettivo generale del Comitato di progettare un nuovo framework normativo che affronti le carenze nella misurazione dei rischi di mercato attraverso modelli interni o approccio standard.

Esso è comunque solo il primo di 3 documenti di consultazione pubblicati dal comitato di Basilea. Il secondo documento90 viene inserito infatti nell’ottobre del

2013 per far seguito poi al terzo documento consultivo del dicembre 201491.

90 Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework, October 2013. 91 Fundamental review of the trading book: outstanding issues, December 2014.

L’obiettivo di tali processi è quello di assicurare che le banche siano in grado di resistere a qualsiasi potenziale incidente di mercato. Mentre Basilea 2.5 è stata una risposta di breve periodo (a seguito della crisi), il FRTB ed i successivi criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali vogliono essere un disegno di lungo periodo sul rischio di mercato ed affrontare una serie di punti che Basilea 2.5 aveva lasciato aperti.

A seguito dei 3 documenti consultivi, il comitato di Basilea pubblica nel gennaio del 2016 il documento completo della nuova riforma sul Market Risk92. In base a

questi standard emanati dalla suddetta riforma avrebbe dovuto esserci un’implementazione della stessa nelle normative nazionali entro gennaio 2019 per poi avere il via da dicembre dello stesso anno.

L'organismo di supervisione del Comitato di Basilea, il Gruppo dei governatori e i Capi di vigilanza (GHOS), ha approvato però un'estensione della data di attuazione al 1°gennaio 2022. Questo per consentire alle banche di avere più tempo per sviluppare l'infrastruttura dei sistemi necessaria per applicare lo standard e per il Comitato di affrontare alcune questioni specifiche in sospeso93.

Lo scopo del framework revisionato dei rischi di mercato è quello di garantire che gli approcci standardizzati e interni al rischio di mercato forniscano risultati di capitale credibili e promuovano un'attuazione coerente degli standard in tutte le giurisdizioni.

Nello specifico l’obbiettivo principe è andare a ridimensionare i modelli interni e al contempo valorizzare le metodologie standardizzate, il tutto per arrivare ad una stima degli RWA che siano più puntuali, efficaci, nella misurazione del rischio. Lo standard finale incorpora le modifiche che sono state apportate in seguito ai due documenti consultivi pubblicati nell'ottobre 2013 e nel dicembre 2014 e numerosi studi di impatto quantitativo.

Il quadro rivisto comprende i seguenti punti chiave:

• A revised boundary between the trading book and banking book. L'istituzione di un confine più marcato servirà a ridurre gli incentivi all'arbitraggio regolamentare ossia gli spostamenti che la banca fa sfruttando trattamenti prudenziali diversi per cercare di contenere il requisito patrimoniale, pur rimanendo in linea con le pratiche di gestione del rischio delle banche.

• A revised internal models-approach (IMA). Il Comitato ha individuato una serie di punti deboli nella misurazione dei rischi di mercato attraverso

92 Basel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for market risk, Bank for

International Settlement, January 2016.

93 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: Finalising post-crisis reforms, Bank for

modelli interni. Il nuovo approccio introduce un processo di approvazione del modello più rigoroso; il Comitato ha infatti deciso di dividere il processo di approvazione del modello in più steps a livello di trading desk e ha inoltre concordato una serie di strumenti quantitativi e qualitativi per misurare le prestazioni dei modelli.

• A revised standardised approach (SA). Le revisioni modificano radicalmente l'approccio standardizzato per renderlo sufficientemente sensibile al rischio per poter rappresentare un credibile ripiego per l'IMA, pur continuando a fornire uno standard appropriato per le banche che non richiedono un trattamento sofisticato per il rischio di mercato.

• A shift from Value-at-Risk (VaR) to an Expected Shortfall (ES) measure of risk under stress. All’ES è stata riconosciuta la capacità di catturare le perdite potenziali che non sono colte dalla misura del VaR. L'uso degli ES contribuirà pure a garantire l’adeguatezza patrimoniale durante i periodi di intenso stress dei mercati finanziari.

• Incorporation of the risk of market illiquidity. Vari orizzonti di liquidità sono incorporati nei rivisti SA e IMA per mitigare il rischio di un improvviso e grave deterioramento della liquidità di mercato. Questi sostituiscono l'orizzonte statico di 10 giorni assunto per tutti gli strumenti negoziati sotto il VaR nell’attuale quadro.

Vediamo meglio nel dettaglio, punto per punto, le chiavi della riforma pubblicata dal comitato così da avere un framework nuovo e completo per quanto riguarda il rischio di mercato:

1) Trading/Banking Book boundary: Il Comitato di Basilea ritiene che la definizione del confine regolamentare tra trading book e banking book sia una fonte di debolezza dell’attuale regime regolamentare, soprattutto alla luce dei numerosi arbitraggi regolamentari che si sono verificati durante la crisi finanziaria del 2007.

Per far fronte a queste problematiche, il Comitato conserva la distinzione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione ma cerca di migliorarla soprattutto per limitare quella che è la convenienza degli arbitraggi regolamentari. In principio tutto girava attorno al criterio di destinazione, ossia a seconda della finalità che si intendeva perseguire si aveva trading o banking book. Con la riforma si definisce invece il trading book prevedendo anche gli strumenti che possono e devono essere inseriti al suo interno.

finanziario. In base alla nuova definizione, il Comitato indica, a titolo di esempio, alcuni strumenti che devono essere inseriti nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione al fine di contribuire allo sviluppo di una comprensione comune, tra le autorità di vigilanza, sui tipi di strumenti che in genere devono essere inclusi nei due libri contabili.

Il Comitato ha inoltre stabilito che le banche dovrebbero rendere disponibile alle autorità di vigilanza una serie di documenti al fine di valutare tutte le posizioni di negoziazione.

Ciò faciliterà una nuova comprensione dei tipi di attività che rientrano nell’ambito dei requisiti di capitale del portafoglio di negoziazione.


Importante dire che dopo la designazione iniziale, un’eventuale riallocazione dello strumento deve essere approvata dall’Autorità di Vigilanza ed è consentita soltanto in circostanze eccezionali94 e non dovute alle sole opportunità generate dalle

contingenze di mercato; e comunque anche qualora lo spostamento venga approvato e ne derivi una riduzione del capitale regolamentare, la differenza di RWA è comunque imposta alla banca sotto forma di requisito di capitale Pillar 1 addizionale di cui bisogna dare pubblica evidenza.

Tutto questo per cercare di irrigidire la mobilità tra i 2 book95; in aggiunta a questo

c’è pure il fatto che vengono rafforzati i poteri del supervisor e gli obblighi di reporting. Le autorità di vigilanza hanno infatti la discrezione di avviare un passaggio dal trading book al banking book (o viceversa) se uno strumento viene ritenuto designato in maniera impropria. Al contempo le banche devono valutare e mettere a disposizione periodicamente dell’Autorità di vigilanza una specifica informativa sulla classificazione degli strumenti in banking o trading book. Il Comitato ha identificato che in alcuni casi gli strumenti finanziari possono essere sia nella lista degli strumenti che devono essere contenuti in un determinato libro, sia nella lista che ci si aspetta siano nell'altro libro. In questi casi, potrebbe non essere chiaro quale requisito abbia la precedenza. Il Comitato ha proposto pertanto di modificare questa parte della norma per chiarire l'approccio in queste situazioni. Gli investimenti azionari in un fondo, inclusi, ad esempio, gli hedge fund, per i quali non sono disponibili prezzi giornalieri reali, devono essere assegnati al banking book. Le revisioni proposte però chiariscono anche in quali condizioni gli investimenti azionari in fondi (ad esempio, fondi negoziati in borsa) possono

94 Ne sono esempi un importante evento annunciato pubblicamente, come una ristrutturazione bancaria che

porta alla chiusura permanente degli sportelli di negoziazione, che richiede la cessazione dell'attività commerciale applicabile allo strumento o al portafoglio o un cambiamento dei principi contabili. Eventi di mercato, cambiamenti nella liquidità di uno strumento finanziario o una modifica dell'intento di negoziazione da soli non sono motivi validi per riassegnare uno strumento a un altro libro.

95 C’è stato in passato, prima di Basilea 2, un momento in cui il regulator sosteneva il venir meno del

essere inclusi nel trading book. Quindi, le banche possono assegnare al portafoglio di negoziazione i fondi: (i) per i quali sono disponibili quotazioni giornaliere; (ii) che tracciano un benchmark senza leva finanziaria; e (iii) che dimostrano una differenza di tracciamento, ignorando tasse e commissioni, per le quali il valore assoluto è inferiore all'1%.

2) A revised internal models-approach (IMA). Il modello interno affinché possa essere utilizzato dall’intermediario deve rispettare un processo di validazione, ossia il regulator va a verificare la capacità dell’intermediario di rispettare requisiti qualitativi e quantitativi. In primis, non si prevede una validazione da parte del regulator rispetto all’intera banca come finora avveniva, ma con la riforma si va a prevedere che la validazione riguardi i singoli desk (unità operativa), ossia si va a prevedere che ci sia uno spacchettamento della banca rispetto ad una operatività specializzata sui rischi di mercato e che quindi l’autorizzazione debba riguardare la singola operatività. Viene fatto ciò perché queste unità operative potrebbero essere suscettibili di rischiosità molto diverse tra loro. Importante sottolineare che un processo di validazione unitario per un’operatività cosi complessa e articolata è un punto di vulnerabilità. Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione devono essere coinvolti attivamente nel processo di controllo dei rischi che devono considerare come un aspetto essenziale dell'attività a cui sono dedicate importanti risorse.

L'approccio sui modelli interni (IMA) definito nella norma di gennaio 2016 ha visto una serie di miglioramenti tra cui: (i) una serie di test piuttosto rigorosi, ossia si fa riferimento a backtesting e Profit and Loss attribution test (PLA) che i trading desks devono passare su base continuativa per poter beneficiare dell'IMA; e (ii) metodi più coerenti e completi per misurare il rischio, compresa l'introduzione di requisiti patrimoniali distinti per i fattori di rischio non modellable (NMRF). Il Comitato ha introdotto il PLA test come valutazione oggettiva e quantitativa del fatto che i modelli utilizzati da una banca per calcolare i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato misurino adeguatamente tutti i rischi rilevanti relativi a ciascun trading desk a cui sono applicati. Il test intende essere un punto di riferimento in base al quale le autorità di vigilanza possono valutare l'adeguatezza dell'uso di un modello da parte di una banca, con l'obbligo di utilizzare un approccio standardizzato per il rischio di mercato nel caso in cui non soddisfi i requisiti del test.

Il PLA test confronta le serie temporali storiche di due misure della P&L giornaliera per ciascun trading desk per il quale una banca intende utilizzare i modelli interni:

• "Hypothetical P&L" (HPL): il P&L, calcolato dai sistemi della banca che producono il P&L giornaliero, ma rimuovendo commissioni, tasse, l'impatto del trading entro la giornata ed alcuni aggiustamenti di valutazione.

• "Risk-theorical P&L" (RTPL): il P&L che viene prodotto quando sono inclusi nel modello interno di gestione del rischio della banca solo i fattori di rischio e le tecniche di valutazione utilizzate in tale modello.

L'HPL è il punto di riferimento rispetto al quale il PLA test valuta il modello di gestione del rischio di un trading desk. I due P&L potrebbero tuttavia differire nel caso in cui il modello di gestione del rischio della banca ignori alcuni rischi al fine di consentire al modello di funzionare in modo più efficiente.

Pertanto, le incongruenze materiali tra le due misure del P&L sono indicative di "rischi mancanti" che non sono inclusi nel modello di gestione del rischio. Il test PLA mira a misurare e impostare un limite su quanto i due P&L possano essere contraddittori prima che un trading desk non sia più autorizzato a utilizzare l'IMA.

Oltre a queste fonti di discrepanza tra l'HPL e l'RTPL di un determinato trading desk, possono sorgere differenze aggiuntive tra le due misure del P&L come risultato di differenze riconosciute o disallineamenti nei dati che la banca utilizza come input per calcolare ciascuna misura.

Ad esempio, tali differenze potrebbero essere il risultato di differenze nei tempi in cui i dati di mercato vengono raccolti per calcolare rispettivamente l'HPL e l'RTPL e/o una banca che utilizza diversi fornitori di dati per reperire gli input per i propri calcoli di HPL e RTPL.

Per evitare problemi derivanti da tali differenze nei dati di input, il Comitato propone revisioni delle definizioni dell'HPL e dell'RTPL. Le revisioni proposte specificano le condizioni che una banca deve soddisfare nel fare tali allineamenti per garantire che il processo non nasconda in modo inappropriato l'impatto di eventuali "rischi mancanti" che il PLA test intende valutare96.

Gli sportelli di negoziazione che non superano il PLA test non sono idonei a utilizzare l'IMA e quindi sarebbero soggetti ai requisiti patrimoniali basati sull'approccio standardizzato. Ma il Comitato riconosce che un immediato ripiego all'approccio standardizzato può contribuire a una significativa volatilità dei requisiti patrimoniali per un determinato trading desk. Per rispondere a queste preoccupazioni, il Comitato propone un approccio "semaforo" per facilitare la transizione del trading desk all'approccio standardizzato.

96 Per approfondimenti vedi Basel Committee on Banking Supervision, Revisions to the minimum capital

Questo approccio prevede tre "zone" in base alle quali i trading desks sono classificati in base alle prestazioni del PLA test. I trading desk nella "zona verde" sono quelli che superano il test, mentre quelli nella "zona rossa" sono quelli che l’hanno fallito e devono ricorrere all'utilizzo dell'approccio standardizzato. I trading desk nella "zona ambra" sono invece quelli che non hanno soddisfatto tutti i requisiti del PLA test, ma che non hanno funzionato così male da richiedere un immediato ritorno all'approccio standardizzato.

I requisiti del modello IMA97 consentono a una banca di includere un fattore di

rischio in un modello interno se vi sono almeno 24 "osservazioni di prezzo reale" del valore del fattore di rischio nei 12 mesi precedenti, con nient'altro che un divario di un mese tra due osservazioni. Il comitato ha inteso questo requisito, denominato “test di ammissibilità del fattore di rischio” (RFET). Se tale test viene passato, a quel punto i risk factor sono modellable e quindi il desk in questione potrà usufruire di una metodologia più favorevole che è quella dell’Expected Shortfall (ES) per il calcolo dei capital requirements.

Nel caso in cui un determinato fattore di rischio non soddisfi l'RFET, è classificato come un fattore di rischio non modellable (NMRF), deve essere escluso dall’ES previsto dalla banca, ed è soggetto ai requisiti patrimoniali determinati tramite uno scenario di stress.

Quindi le banche dovranno dotarsi di questi real prices che gli permettano di poter condurre quest’analisi sui risk factor e non è un problema semplice perché nella maggior parte dei casi essi fanno riferimento a strumenti OTC complessi e talvolta anche illiquidi; il che vuol dire che non sono disponibili molti real prices sul mercato per quanto riguarda questi strumenti.

In aggiunta al PLA, le prestazioni dei modelli di gestione del rischio di un trading desk si testano tramite backtesting quotidiani98. Quest’ultimo è considerato

complementare alla valutazione del PLA nel determinare l'ammissibilità di un trading desk per l'approccio basato sui modelli interni. I backtest da applicare confrontano se la percentuale osservata dei risultati coperti dalla misura di rischio è coerente con un livello di confidenza sia del 97,5% che del 99%99.

L'implementazione del programma di PLA e backtesting deve iniziare formalmente alla data in cui il requisito patrimoniale dei modelli interni diventa effettivo. Tuttavia, il modello dovrebbe essere sotto osservazione fino a quando un backtesting di un anno e un rapporto sull'attribuzione di P&L possono confermare

97 Basel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for market risk, Bank for

International Settlement, January 2016, pag 50-67.

98 Il VaR viene utilizzato per finalità di backtesting, data l’impossibilità di eseguire tale procedura con

l’Expected Shortfall.

99 Per approfondimenti vedi Basel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for

la qualità del modello presentato per l'approvazione. Durante questo periodo, un moltiplicatore di 1 deve essere applicato nel calcolo dei requisiti patrimoniali per quello specifico trading desk. Ciò non impedisce alle autorità di vigilanza nazionali di richiedere risultati di backtesting e di PLA prima di tale data e, in particolare, non preclude il loro utilizzo, a discrezione nazionale, come parte del processo di approvazione del modello interno. L'utilizzo degli ultimi 12 mesi di dati produce circa 250 osservazioni giornaliere ai fini del backtesting. L'autorità di vigilanza nazionale utilizzerà il numero di eccezioni, su 250, generate dal modello della banca come base per una risposta di vigilanza. In molti casi, non ci sarà risposta. In altri casi, il supervisore può avviare un dialogo con la banca per determinare se eventualmente c'è un problema. Nei casi più gravi, il supervisore imporrà un aumento del requisito patrimoniale di una banca o non consentirà l'uso del modello.

Concludendo, il Comitato ritiene che questo approccio rappresenti un passo