LA CULTURA DELLA TRASPARENZA E LA COMUNICAZIONE AGLI STAKEHOLDER
ORGANO AMMINISTRATIVO
3.4. La trasparenza nei mercati finanziar
3.4.1. L’obbligatorietà e la discrezionalità nella veicolazione dei messagg
Si è già avuto modo di affermare che la divulgazione volontaria di messaggi a con- tenuto economico è riconducibile alla volontà dell’impresa di promuovere nell’ambiente una immagine forte, affermando i propri tratti distintivi e governando il processo di formazione della notorietà; tutto ciò va peraltro inquadrato nella costante ricerca di fiducia e consenso che dovrebbe muovere qualsiasi decisione dei vertici aziendali, anche quindi dal punto di vista delle politiche di informazione. L’attività di comunicazione agli stakeholder assume allora il significato di un investimento diretto a rafforzare l’attrattività dell’impresa29
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Esistono, tuttavia, anche situazioni di fatto che inducono le imprese ad allargare i flussi informativi indirizzati agli stakeholder30.
La dimensione aziendale è senz’altro rilevante: al crescere delle dimensioni dell’impresa, soprattutto se questo si verifica in ambito sovranazionale, aumentano in genere la numerosità e la varietà degli stakeholder. L’ingresso in un nuovo mercato, geograficamente lontano da quello di origine, richiede altresì uno sforzo comunica- zionale intenso e coordinato, finalizzato a conquistare l’attenzione e la fiducia degli operatori locali sia sul mercato dei beni, sia in quello delle risorse finanziarie. L’esigenza di competere con le imprese locali può tradursi, inoltre, nell’adozione delle pratiche informative più diffuse e qualificanti presso quel mercato, affinché le attese conoscitive degli stakeholder non rimangano deluse31.
Un’altra motivazione che può indurre le imprese ad ampliare e migliorare la comu- nicazione volontaria si ravvisa nella crescente competizione per acquisire i mezzi fi- nanziari sul mercato borsistico. Soprattutto nei contesti economici come quello italia-
29 Cfr.: Coda V. (1991), Comunicazione e immagine nella strategia dell’impresa, Giappichelli, To- rino, p. 7.
30 Si veda in proposito Alvino F. (2001), La comunicazione economico-finanziaria d’impresa sul mercato dei capitali, Giappichelli, Torino, p. 12.
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Ad esempio, sulla base dei risultati di una recente ricerca si può ipotizzare che un’impresa statuni- tense intenzionata a presentarsi sul mercato europeo sia indotta a potenziare la propria comunicazione sul background aziendale e sulla strategia, per adeguarsi al comportamento delle imprese locali. Per ap- profondimenti e comparazioni sulla comunicazione economico-finanziaria delle società quotate in Ita- lia, negli altri mercati europei e negli Stati Uniti, diffusa via Internet, si rimanda a Veneziani M. (2004), “La comunicazione ai mercati finanziari delle società quotate: un confronto internazionale”, in Teodori C. (a cura di), I siti web e la comunicazione ai mercati finanziari. Il comportamento delle società, Fran- coAngeli, Milano, p. 117 e ss., nonché a Teodori C. (2004), “La comparazione internazionale”, p. 135 e ss. nello stesso volume.
no, dove per lungo tempo hanno nettamente prevalso le relazioni con le banche, è pressante la necessità di instaurare un rapporto positivo con gli azionisti e con gli in- vestitori istituzionali, rapporto che deve essere improntato, naturalmente, ad una ele- vata trasparenza e che presuppone parità di informazione per tutti gli interlocutori so- ciali.
In particolar modo per le imprese quotate, lo sviluppo di una buona reputazione è fonte di credibilità e può aiutare l’azienda ad acquisire risorse sul mercato anche nei momenti in cui le performance non appaiono brillanti.
Ad ogni modo, non si può ignorare il fatto che la progressiva affermazione dei mercati borsistici – accentuata dai fenomeni di globalizzazione economica – abbia re- so sempre più labile il confine tra la comunicazione obbligatoria e quella volontaria. Infatti, specifici documenti la cui predisposizione era lasciata, in passato, all’autonomia delle aziende sono diventati oggi obbligatori, come condizione per ope- rare nei mercati di borsa32. La loro mancata diffusione costituisce una violazione degli obblighi informativi imposti agli emittenti e, quindi, non produce più la sola conse- guenza di penalizzare la capacità valutativa degli stakeholder per incompletezza degli elementi sulla base dei quali formulare un giudizio.
Nel complesso, sembra che la nuova impostazione che organismi come Borsa Ita- liana e Consob, per il nostro paese, hanno attribuito alla comunicazione delle società quotate, voglia ridurre la distanza tra le imprese e gli azionisti che non prendono parte attiva nelle vicende societarie; più precisamente, si richiede ai vertici aziendali di ren- dere note al pubblico informazioni ed operazioni che potrebbero recare un ingiustifi- cato vantaggio agli shareholder di maggioranza e a coloro che occupano posizioni api- cali nelle imprese. In tale ambito è importante ricordare, in particolare, gli obblighi in- formativi in materia di operazioni con parti correlate, informazioni price sensitive e regole sull’internal dealing.
Si considerano operazioni con parti correlate quelle realizzate tra l’impresa ed un soggetto che:
riveste un ruolo direttivo o di controllo nella società;
32 Cfr.: Cattaneo C. (2004), “L’informativa per i mercati finanziari in una prospettiva internaziona- le”, in Demartini P. (a cura di), Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti. Spunti di riflessio- ne in una prospettiva multidisciplinare, FrancoAngeli, Milano, p. 131.
intrattiene rapporti di natura personale, economica o di proprietà azionaria con l’impresa o con un soggetto che riveste incarichi direttivi o di controllo nella stessa. Le operazioni con parti correlate devono essere comunicate al mercato, per espres- sa richiesta della Consob33, poiché potrebbero essere effettuate in maniera tale da sod- disfare gli interessi particolari della controparte dell’impresa. In questi casi, emerge l’esigenza di garantire alla comunità finanziaria, a partire dagli shareholder di mino- ranza, una informazione adeguata a dimostrare che le operazioni si sono svolte secon- do correttezza formale e sostanziale. In altri termini, l’impresa ha seguito procedure prestabilite, coinvolgendo l’intero consiglio di amministrazione e, eventualmente, esperti indipendenti che hanno verificato il rispetto dei principi legali, economici e tecnici secondo i quali si è svolta l’operazione, in piena armonia con le normali condi- zioni di mercato: tutto ciò dovrebbe assicurare, infatti, che il rapporto tra l’impresa e la parte correlata non abbia determinato un effettivo trasferimento di ricchezza dalla prima alla seconda, con danno per gli azionisti e gli altri stakeholder esterni.
Per quanto attiene alle informazioni price sensitive, il problema si pone in termini di parità di conoscenze sull’impresa offerte a tutti gli operatori di mercato. In effetti, alcuni fenomeni possono comportare una variazione significativa nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali dell’impresa e si prestano ad influenzare l’andamento dei suoi titoli in borsa non appena siano resi noti al mercato. Poiché la conoscenza di tali fenomeni caratterizza le persone che, all’interno dell’impresa, oc- cupano specifiche cariche (negli organi di governo, di direzione e di controllo) o sono investite di particolari funzioni (ad esempio nell’ambito della pianificazione strategica o delle investor relator), è necessario neutralizzare la posizione più vantaggiosa di tali soggetti.
Ciò richiede, innanzitutto, un obbligo formale alla riservatezza sulle informazioni acquisite per effetto del ruolo ricoperto in azienda: ad evidenza, è fondamentale che a tale scopo si impegnino direttamente i massimi organi dell’impresa, fissando un espli- cito divieto a diffondere le notizie per via informale o, addirittura, a trarre un vantag- gio personale grazie alla conoscenza privilegiata di cui si dispone. Del pari, l’impresa
33 In base all’art. 71-bis del Regolamento 11971/99 della Consob e successive integrazioni e modifi- che, l’emittente deve divulgare al mercato le informazioni sulle operazioni con parti correlate. Per adempiere all’obbligo, l’emittente è tenuto a compilare un apposito prospetto informativo, da depositare presso la sede sociale e la società di gestione del mercato; dell’avvenuto deposito deve altresì dare im- mediata notizia attraverso la pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
deve definire una procedura ufficiale per la comunicazione al mercato delle informa- zioni price sensitive, come forma di equità di trattamento nei confronti di tutti gli in- vestitori, e procedere alla divulgazione delle informazioni come previsto da Consob e Borsa Italiana34.
Allo stesso modo, in tema di internal dealing è stabilito che la società dia notizia delle operazioni di importo significativo effettuate, sui titoli quotati, dalle persone ri- levanti (amministratori, sindaci, direttori generali e, più genericamente, i soggetti che hanno accesso alle informazioni riservate e price sensitive)35: così facendo, si garanti- sce alla comunità finanziaria la possibilità di acquisire consapevolezza sulle strategie di investimento mobiliare messe in atto da coloro che hanno una conoscenza diretta sull’impresa e che possono essere interessati ad acquisirne il controllo azionario.