• Non ci sono risultati.

La comunicazione esterna (liquidity risk disclosure)

Nel documento Il rischio di liquidità in banca (pagine 142-156)

3. IMPATTI SULLE BANCHE DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

3.6 La comunicazione in materia di rischio di liquidità

3.6.2 La comunicazione esterna (liquidity risk disclosure)

Gli intermediari bancari forniscono, su base annuale, un’informativa pubblica sulla posizione di liquidità e sui presidi di governo e gestione del rischio, al fine di consentire ai partecipanti al mercato di avere un giudizio informato sulla solidità di tali presidi e sulla relativa esposizione. La natura e la profondità delle informazioni rese pubbliche devono essere proporzionate alla complessità della banca.

Circa la disclosure al mercato, il Comitato di Basilea ricorda che “una banca dovrebbe

fornire informazioni pubbliche su basi periodiche che permettono ai partecipanti al mercato di esprimere un giudizio informato circa la solidità del suo processo di gestione del rischio di liquidità e della situazione di liquidità”119.

Le banche dovrebbero fornire un adeguato quantitativo di informazioni su basi periodiche al pubblico in generale e, in particolare, alle principali controparti bancarie e creditizie, evitando di sviluppare dei canali informativi bilaterali esclusivamente con i principali finanziatori per superare le problematiche relative alla formazione dei rumors e alla comunicazione di informazioni al mercato120.

La trasparenza informativa riduce l’incertezza e rafforza la disciplina del mercato. In particolare:

119 Basel Committee on Banking Supervision, “Revised Pillar 3 disclosure requirements”, gennaio 2015 120 A. Malinconico, “La disclosure dei rischi nelle banche: possibili effetti sulla disciplina di mercato”, in

143

- incentiva gli intermediari a ottimizzare la qualità della gestione della liquidità e, di conseguenza, migliora la percezione da parte del pubblico dell’immagine della banca, riducendo il costo del funding;

- promuove la disciplina del mercato, consentendo al mercato di valutare e comparare, sulla base di informazioni omogenee, le prospettive di rischio e di rendimento delle singole istituzioni e, all’intermediario, di gestire le percezioni di questo, soprattutto durante i periodi di turbolenza finanziaria;

- previene i fallimenti di mercato causati da informazioni asimmetriche; - può contribuire ad attenuare la volatilità dei titoli emessi dalla banca.

Tuttavia, va detto che sebbene un più elevato livello di disclosure, a livello sistemico, sia desiderabile, l’inclusione tra i dati pubblici di indicazioni sulla posizione di liquidità e sui limiti in vigore potrebbe risultare controproducente, esponendo la banca a fenomeni di instabilità e reputazione e a fenomeni irrazionali di contagio, inducendo gli operatori del mercato a percepire tutte le banche come egualmente rischiose.

Difatti, come ampiamente dimostrato dalla crisi finanziaria, non sempre il mercato è in grado di selezionare gli intermediari sani da quelli più deboli fondando le proprie valutazioni su considerazioni di sana e prudente gestione o adeguatezza delle policies e degli assetti organizzativi in tema di rischio di liquidità. La presenza di asimmetrie informative unitamente alle esternalità negative connesse con il diffondersi di una situazione di tensione a livello sistemico porterebbero a valutare attentamente l’opportunità di realizzare un ampio livello di trasparenza delle condizioni di liquidità di un intermediario. Se infatti una banca in difficoltà fosse costretta a rendere nota la propria posizione di liquidità si rischierebbe di peggiorare la situazione e, al limite, si incoraggerebbe la fuga degli investitori e dei depositanti realizzando conseguentemente un obiettivo esattamente contrario rispetto a quello ipotizzato dalla nuova regolamentazione (cd. “effetto stigma”).

In una situazione di normale liquidità l’incentivo determinato dal controllo del mercato potrebbe funzionare correttamente, ma in una situazione di crisi sistemica in cui si innestano difficoltà idiosincratiche, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di instabilità. Si può tuttavia controargomentare che la crisi finanziaria è stata acuita dalla

144

situazione di incertezza venutasi a creare in assenza di una chiara informazione circa le condizioni di liquidità delle banche. Un’adeguata trasparenza delle procedure e della situazione di liquidità, oltre a rendere più comprensibile il contesto di riferimento, avrebbe altresì incentivato gli intermediari ad assumere comportamenti avversi al rischio.

Ferma restando l’esigenza di aumentare il grado di trasparenza, è necessaria quindi definire il livello di granularità e completezza delle informazioni da rendere note in maniera tale da consentire al mercato un ragionevole apprezzamento del rischio di liquidità delle banche. Tale esigenza appare rilevante anche nell’ottica di assicurare un sufficiente level playing

field fra intermediari appartenenti a paesi differenti e di minimizzare i possibili arbitraggi

regolamentari che potrebbero determinarsi nei gruppi con operatività cross-border, in ragione degli spazi di discrezionalità riconosciuti ai vari Paesi nella definizione di alcuni parametri delle regole.

Sembra, quindi necessario realizzare il giusto equilibrio tra accuratezza dell’informazione e comprensibilità della stessa, evitando sia comunicazioni eccessivamente sintetiche sia estremamente dettagliate.

In via generale, non esistono dubbi sull’importanza della disclosure delle informazioni di tipo qualitativo inerenti la gestione del rischio di liquidità, in particolare sulla governance interna, sulle metriche di misurazione, sulle politiche, sui processi di gestione del rischio, sui sistemi informativi, sui controlli interni, sul numero e l’esperienza del personale della banca. Tali informazioni forniscono un valido ausilio ai partecipanti al mercato nel valutare la capacità di ogni intermediario a gestire la liquidità in condizioni normali e di stress.

Permangono perplessità e reticenze, da parte dell’industria finanziaria, a diffondere informazioni quantitative sul rischio di liquidità, poiché alcune di queste hanno un contenuto fortemente strategico, “proprietario”, spesso anche di difficile comprensione. Pertanto, gli intermediari bancari temono che siano mal interpretate, che conducano a paragoni errati tra banche e a conclusioni sbagliate circa la solidità delle medesime e, quindi, a danni d’immagine e di reputazione. Nonostante ciò, in considerazione dei benefici a livello sistemico e di singole realtà operative, gli intermediari dovrebbero essere incoraggiati, dai supervisors, a rendere pubbliche informazioni quantitative, chiare,

145

complete, trasparenti, che possano aiutare i partecipanti al mercato a valutare, in termini quantitativi, la loro situazione di liquidità121.

Con il Regolamento CE n. 108/2006 dell’11 gennaio 2006, è stato introdotto il principio contabile internazionale IFRS 7 (“strumenti finanziari: informazioni integrative”)122

, il quale ha razionalizzato, in un solo principio, l’informativa di bilancio sugli intermediari finanziari, disciplinata in precedenza in maniera frammentata dallo IAS 32 (“strumenti finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative”) e dallo IAS 30 (“informazioni chieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari”), completando le linee guida dello Standard Setter mondiale in materia di strumenti finanziari. Sembrerebbe che il principio contabile IFRS 7 forniva maggiori informazioni sul rischio di liquidità, rispetto a quelle offerte dallo IAS 30 e 32, come, ad esempio, l’analisi delle scadenze per le passività finanziarie (che mostri le rimanenti scadenze contrattuali) e la descrizione della modalità di gestione del rischio.

L’IFRS 7 è stato poi aggiornato successivamente con l’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9, in vigore dal 1° gennaio 2018.

Prima dell’introduzione definitiva di tale principio, sono stati pubblicati dalla Banca Centrale Europea il 24 novembre del 2017, i progressi fatti dalle banche europee nell’applicazione dell’IFRS 9; ovviamente tali risultati sono confluiti all’interno dello SREP 2017. Questa analisi tematica, che verte sullo stato di preparazione delle banche per l’applicazione dei principi, ha rappresentato un ulteriore passo avanti verso l’applicazione coerente dell’IFRS 9 presso le banche dell’area dell’euro.

Il suddetto principio si propone di modificare, oltre alla normativa della Banca d’Italia sugli schemi di bilancio, anche le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati, a livello individuale e consolidato.

121

P. Porretta, “Il Liquidity Risk Management”, in F. Tutino (a cura di), “La gestione della liquidità nella banca”, Il Mulino, Bologna 2012.

122 Ai fini della disclosure sui rischi, l’IFRS 7 prevede:

- informazioni qualitative, riguardanti la descrizione delle esposizioni al rischio e le circostanze da cui derivano, gli obiettivi, le procedure e i processi per la gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli; - informazioni quantitative, relative a dati quantitativi sintetici sulle’esposizione al rischio, informazioni in merito al rischio di credito, di liquidità e di mercato nel caso siano rilevanti, informazioni sulla concentrazione dei rischi e ogni altra informazione ritenuta necessaria, al fine di consentire all’utilizzatore del bilancio una corretta valutazione dell’esposizione ai rischi di natura finanziaria.

146

Riguardo alle segnalazione dei dati di bilancio è stata valutata l’opportunità di123

:

- modificare e integrare le voci e sottovoci degli schemi segnaletici per i soli dettagli informativi richiesti e/o modificati dai principi contabili internazionali;

- apportare un cambiamento alla struttura degli schemi segnaletici allineandoli il più possibile a quanto previsto dalle disposizioni sulle forme tecniche dei bilanci oggetto di consultazione.

Nei periodi di turbolenza finanziaria e in caso di massiccio ricorso alle cartolarizzazioni sintetiche e tradizionali, è ancora più importante assicurare in bilancio un’adeguata

disclosure sul rischio di liquidità. E’ perciò fondamentale che siano messe in evidenza sia

informazioni qualitative sulle esposizioni, sulle implicazioni per il liquidity profile dell’intermediario, sui sistemi di gestione e misurazione del market e del funding liquidity risk, sia informazioni di carattere quantitativo che presentino, magari per fasce temporali significative (sia nel numero che nell’estensione), i flussi finanziari dell’intermediario stesso.

L’ampiezza e il dettaglio dell’informativa devono risultare commisurati all’importanza che le esposizioni in esame rivestono rispetto alla complessiva operatività dell’intermediario ovvero all’entità dei rischi gravanti sullo stesso.

Tuttavia, i principi contabili non possono sostituire il ruolo che dovrebbe essere ricoperto dal Terzo Pilastro di Basilea (disciplina del mercato).

Fin dalle primissime disposizioni regolamentari realizzate, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha sempre riservato un’attenzione particolare alla questione della trasparenza informativa sui mercati. Le banche, infatti, sono tenute a redigere una serie di documenti relativi ai risultati conseguiti nei vari ambiti della gestione societaria, esplicativi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, al fine di rendere edotto il consumatore finale che si appresta a compiere una scelta tra i vari operatori del mercato. In Basilea II, il Comitato per la vigilanza bancaria dedicava una sezione apposita al tema, definendone i principi nel terzo pilastro, relativo all’informativa da fornire al pubblico e alle autorità di vigilanza. La recente crisi finanziaria sembrerebbe aver proclamato

123 Banca d’Italia, “Analisi d’impatto della regolamentazione: introduzione principio contabile IFRS 9”,

147

l’assoluta inadeguatezza del livello di disclosure stabilito dal sistema normativo, a causa del quantitativo decisamente insufficiente di informazioni rese disponibili dalle istituzioni. Il Comitato di Basilea ha considerato quindi la possibilità di migliorare, attraverso Basilea III, l’impianto di disclosure esistente, con la prescrizione di norme più adatte a favorire la selezione degli operatori in base al modello di gestione della liquidità, all’assetto di governance e alle politiche economiche e finanziarie praticate.

Inoltre l’aggiornamento124 del 17 giugno 2014 introduce nella Circolare 285/2013 due nuovi capitoli.

- Nella Parte Prima, Titolo III, con il Capitolo 2 si recepisce nell’ordinamento italiano la disciplina dell’informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”).

- Nella Parte Terza, il Capitolo 2 specifica gli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia dell’organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle banche, in stretta aderenza agli art. 51 e 52 TUB, riproducendo, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV della Circolare n. 229, che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2014 per effetto del 15° aggiornamento (2/7/2013) della Circolare n. 263.

Il Comitato di Basilea ha posto inoltre in pubblica consultazione un nuovo aggiornamento dei requisiti informativi di Terzo Pilastro.

Il Terzo Pilastro degli accordi di Basilea si pone come obiettivo quello di promuovere la disciplina di mercato attraverso l’imposizione di specifici obblighi di informativa in capo a banche e altri intermediari finanziari.

L’aggiornamento riguarda in particolare nuovi o modificati requisiti:

 per il rischio di credito (comprese le disposizioni per il trattamento prudenziale delle attività), il rischio operativo, il coefficiente di leva finanziaria e le rettifiche di valore della componente creditizia (CVA);

 per confrontare le attività ponderate per il rischio (RWA) calcolate secondo modelli interni con RWA calcolate secondo approcci standardizzati;

124

Banca D’Italia, “Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche») – 4° aggiornamento del 17 giugno 2014”, Bollettino di Vigilanza n.6, giugno 2014

148

 per fornire una panoramica dell’attività di risk management, delle metriche prudenziali chiave e degli RWA.

Il documento in consultazione “Pillar 3 disclosure requirements – updated framework” consente di conoscere i risultati delle fasi di revisione della normativa in materia di divulgazione delle informazioni al pubblico da parte delle banche. La pubblicazione di tale documento persegue l’obiettivo di coinvolgere i destinatari nella definizione di nuovi standard di informativa, al fine di adeguare le prassi di mercato all’evoluzione operativa ed alle riforme regolamentari che hanno seguito l’avvio della crisi; ciò, con particolare riferimento all’aggiornamento degli Accordi di Basilea, avvenuto nel mese di dicembre 2017.

Si è in presenza, dunque, di una proposta che modifica l’informativa riguardante il terzo pilastro attraverso la previsione di nuovi template (aggiornati per introdurre un impianto tabellare destinato ad accogliere nuove tipologie di dati e notizie).

Sottesa a tale proposta v’è, infatti, la volontà del Comitato non solo di allineare i tre pilastri degli Accordi di Basilea, ma anche di ampliare la portata (rectius l’efficacia) della trasparenza.

Da quanto sinora evidenziato, appare chiaro che gli enti creditizi dovranno adeguare i loro sistemi di ponderazione alle modifiche apportate all’originario impianto degli accordi di Basilea III; ciò, con l’ovvio effetto di aggiornare le metodologie di gestione e misurazione dei rischi, avendo riguardo alle modalità in cui queste ultime si riflettono sui contenuti dell’informativa agli stakeholder.

La consultazione è rimasta aperta fino al 25 maggio 2018.

In tutte le problematiche sopra evidenziate appare quindi fondamentale il ruolo che dovrà essere svolto dagli intermediari bancari nel finalizzare le azioni di disclosure al rafforzamento progressivo della funzione educativa nei confronti di tutti gli stakeholder in maniera tale da consentire al mercato una corretta discriminazione degli intermediari “forti” da quelli “deboli”.

In generale comunque, le informazioni fornite al pubblico in materia di liquidità bancaria e di rischio di liquidità sono solitamente contenute, in base a vari livelli di dettaglio, nei seguenti documenti:

149

- Schemi contabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico, Parte B “Informazioni sullo Stato Patrimoniale”, Parte C “Informazioni sul Conto Economico e Parte F “Informazioni sul Patrimonio” della Nota Integrativa;

- Parte E “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”, in particolare nella Sezione 3 “Rischio di liquidità” della Nota Integrativa;

- Rendiconto Finanziario;

- Relazione sulla gestione dell’organo amministrativo;

- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi del dell’art. 123- bis del TUF (per i gruppi bancari quotati);

- Documento “Terzo pilastro di Basilea 3 - Informativa al pubblico”;

- Altre eventuali fonti informative specifiche (come ad esempio policy in materia di governo e gestione del rischio di liquidità, ecc.).

La crisi e l’attuale normativa rappresentano quindi un nuovo punto di partenza per la creazione di un sistema finanziario più equo e competitivo, nell’intento di conservare le peculiarità nazionali nell’applicazione del regolamento e di uniformare il più possibile una disciplina dai caratteri prettamente settoriali, oltre che nazionali.

150

Bibliografia

Amato M., Fantacci L., “Fine della Finanza”, Donzelli Virgola, 2012

Arora A., Kohli H., “Liquidity Risk and Asset Liability Management: A comparative Study

of Public and Private Sector Banks”, in The IUP Journal of Applied Finance, Vol.24, No

4, 2018.

Associazione bancaria italiana, “Banche operanti in Italia: il contesto operativo di

riferimento”, Giugno 2014.

Banca Centrale Europea, “Aspettative di vigilanza ICAAP ed ILAAP e raccolta

armonizzata delle relative informazioni”, Francoforte, 8 gennaio 2016.

Banca Centrale Europea, “Piano pluriennale per l’introduzione delle Guide dell’MVU

sull’ICAAP e sull’ILAAP”, Francoforte sul Meno, 20 febbraio 2017.

Banca Centrale Europea, “La Vigilanza Bancaria della BCE pubblica gli esiti dello SREP

2018”, Comunicato Stampa, 8 aprile 2019.

Banca Centrale Europea, “Le banche dell’area Euro compiono progressi nell’applicazione

dell’IFRS 9”, Comunicato stampa 24 novembre 2017.

Banca dei Regolamenti internazionali, “La risposta di Basilea alla crisi finanziaria:

rapporto del G20”, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ottobre 2010.

Banca dei Regolamenti Internazionali, “Basilea3: schema internazionale per la

misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità”, Comitato di

Basilea per la vigilanza bancaria, dicembre 2010

Banca d’Italia, “Disposizioni in materia di vigilanza per le banche”, Circolare 285 del 17 dicembre 2013

151

Banca d’Italia, “Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo «Disposizioni di

vigilanza per le banche») – 4° aggiornamento del 17 giugno 2014”, Bollettino di Vigilanza

n.6, giugno 2014

Banca d’Italia, "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" - 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017, Circolare 262.

Banca d’Italia, “Analisi d’impatto della regolamentazione: introduzione principio cntabile

IFRS 9”, 1 gennaio 2018

Banca d’Italia, “Banche ed istituzioni finanziarie: articolazione territoriale”, Statistiche, 30 marzo 2018

Banca d’Italia, “La BCE annuncia ulteriori passi nella definizione dell’approccio di

vigilanza per le consistenze di NPL”, Comunicato stampa, Luglio 2018

Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria”, Novembre 2018 Banca d’Italia, “Banche e moneta: serie nazionali”, Statistiche, 9 aprile 2019

Banca d’Italia, “Decisioni di politica monetaria del 10 Aprile 2019”, Comunicati stampa BCE, Aprile 2019

Banca d’Italia, “L’economia italiana in breve”, n. 144, Aprile 2019

Bank for International Settlements (Consultative Document), “Pillar 3 disclosure

requirements – updated framework”, Basel Commiteed on Banking Supervsion, Febbraio

2018.

Bank for International Settlements, “Revised Pillar 3 disclosure requirements”, Basel Committee on Banking Supervision, Gennaio 2015

152

Baselga-Pascual L., Trujillo-Ponce A., Cardone-Riportella C. “Factors influencing bank

risk in Europe: Evidence from the financial crisis”, in North American Journal of

Economics and Finance, pp. 138-166, 2015

Bianchi T., “L’industria bancaria verso gli anni 2020: rigenerazione manageriale”, ASSB, Marzo 2015.

Birindelli G., Ferretti P., Tutino F., “Basilea 3: gli impatti sulle banche”, EGEA, 2011. Bordeleau E., Graham C., “The Impact of Liquidity on Bank Profitability”, Bank of Canada Working Paper 2010-38, Dicembre 2010.

Brunnermeier M., Krishnamurthy A., Gorton G., “Liquidity mismatch measurement”, Systemic Risk and Macro modeling, NBER, 2012.

Brunnermeier Markus K., “Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008”, The journal of Economic Perspectives, Vol.23 No.1, pp. 77-100, 2009

Brunnermeier K., Pedersen L., “Market Liquidity and Funding Liquidity”, in The Rewiew of Financial Studies, Vol. 22 No.6, pp. 2201-2238, Giugno 2009

Chiaramonte L., “Net Stable Funding Ratio e redditività bancaria: quali reazioni?”, Bancaria n.10/2015

Committee of European Banking Supervisors, “First Part of CEBS’S Technical Advice to

the European Commission on Liquidity Risk Management”, August 2007.

Davi L. e Festa C., “Fineco, Unicredit mette sul mercato un’altra quota”, Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2019

De Martino G., Di Iasio N., Generale A. e Pilati A, “La riforma regolamentare proposta

153

De Young R., Jang K., “Do banks actively manage their liquidity?”, Journal of Banking and Finance, 2016

Di Gabriele N., Quaranta A.G., Zigiotti E., “Un'indagine sui bilanci delle banche italiane:

impairment test degli intangibili e disclosure”, Banca Impresa Società, Il Mulino agosto

2017

European Banking Autorithy, “Basel III monitoring exercise – Result based on data as of

30 June 2018”, 20 marzo 2019

European Banking Authority, “Report on liquidity measures”, 20 marzo 2019

European Banking Authority, “Risk Assessment of the European banking System”, Dicembre 2018

European Central Bank, “Liquidity (Risk) Concepts Definitions and Interactions”, Working Paper Series, No 1008, Febbraio 2009

Fair Disclosure Wire (Quarterly Earnings Reports), “Full Year 2018 UniCredit SpA

Earnings Call – Final”, 7 febbraio 2019

Forestieri G., “Le banche italiane tra obiettivi di redditività e incertezza di scenario.

Speciale Basilea 3”, Bancaria n.11, 2011.

Forestieri G., Mottura P., “Il sistema finanziario”, Egea, Milano 2009

Jerome de Boyer des Roches, “Bank liquidity risk: From John law (1705) to Walter

Bagehot (1873)”, History of Economic Thought, Vol. 20 No 4, pp. 547-571, 2013.

KPMG, “Bilanci dei gruppi bancari italiani: trend e prospettive. Esercizio 2015”, Luglio 2016.

154

La Ganga P., Trevisan G., “Il rischio di liquidità dopo la crisi: verso nuove regole e nuovi

modelli gestionali”, in Bancaria, n. 6/2010

Lilli S., Florio E., “L’ICAAP: il next level per la gestione della liquidità”, Banche e Banchieri, n.1/2015

Lippi A., “ICAAP e ILAAP: le sfide di Basilea 3”, Franco Angeli, 2017

Lossani M., Sella P., Bombassei A., “Banche e imprese dopo la lunga recessione: la sfida

della crescita”, ASSBB, Marzo 2014.

Malinconico A., “La disclosure dei rischi nelle banche: possibili effetti sulla disciplina di

mercato”, in Banche e Banchieri, n. 5/2007

Mariani M., Borzi N., Ciravegna N., “La Grande crisi”, Il Sole 24 Ore, Milano 2008

Mariani M.: “Lezioni per il futuro”, Il Sole 24 Ore, 2009

Pampurini F., Quaranta A.G, “Determinanti dell'efficienza dei gruppi bancari dei

principali Paesi dell'Area Euro e indicazioni manageriali e di policy”, Banca Impresa

Società, Il Mulino, dicembre 2018

Panetta I. C., Poretta P., “Il rischio di liquidità: regolamentazione e best practices per

allontanare le crisi sistemiche”, Bancaria n.3/2009

Paronetto P., “Unicredit, utili a 1,4 miliardi. Mustier conferma l’impegno in Italia”, Sole 24 ore, 9 maggio 2019.

Patora K. “Bank Liquidity Determinants in CEE Countries”, Research Paper Of Wroclaw University of Economics, 2013

155

Pica P., “Intesa Sanpaolo, utile oltre 4 miliardi (+6%). «Siamo motore di sviluppo»”, Corriere della Sera, 5 febbraio 2019.

RESTI A., “Il Secondo Pilastro di Basilea e la sfida del capitale economico”, Bancaria Editrice, Roma 2008.

Resti A., Sironi A.: “Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione”,

Nel documento Il rischio di liquidità in banca (pagine 142-156)