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La contrattazione collettiva secondo l’orientamento del OIL

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, tramite le sue convenzioni e raccomandazioni stimola la contrattazione collettiva nell’ambito nazionale e transnazionale, offrendo dei parametri che concorrono all'adempimento equo di questa pratica. Le sue regole sono ritenute di grande importanza per l'equilibrio dei rapporti di lavoro272.

Le esperienze di negoziazione collettiva transnazionale nascono dall'iniziativa autonoma delle parti sociali e possono essere elevate sia a livello di settore che di singola impresa transnazionale273.

270 Cfr. J. SOARES FILHO, As negociações coletivas supranacionais para além da OIT e da União Européia. In Revista CEJ, Brasília, Ano XI, n. 39, 2007, p 40 ss.

271 O. ERMIDA URIARTE, N. COLOTUZZO, Descentralización, tercerización, subcontratación, OIT-

FSAL, Lima 2008, p 309 ss.

272 J. SOARES FILHO, op. cit., p 40 ss.

273 In proposito si veda O. ERMIDA URIARTE, Deslocalización, globalización y Derecho del trabajo

(conferencia de Barcelona, 17.11.2005). p 337 ss. Disponibile in http://white.oit.org.pe/proyectoactrav/pry_rla_06_m03_spa/actividades/documentos/otras/otrasact_segun dodiplomadoargentina_conflictotrabajoycrisis.pdf

Si osserva che accanto all'evoluzione dei rapporti economici e sociali, fenomeno della post-modernità, si affianca la contrattazione collettiva che parallelamente supera i confini nazionali, per ricercare la protezione dei lavoratori a livello internazionale. Questo si rende necessario soprattutto in virtù del fatto che attualmente le normative emanate dagli organismi statali non corrispondono alle necessità di tutela del lavoratore nell’ambito regionale274.

Le fonti del diritto sindacale sono quelle proprie del diritto generale di ogni Stato. Vengono innanzitutto in considerazione le fonti internazionali facenti capo all’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la cui più nota attività consiste nell’adozione dei testi di convenzioni internazionali e di raccomandazioni in materia di lavoro275.

La libertà di associazione è un diritto collettivo previsto dalla Carta dei diritti sociali del Mercosur e riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dal Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali. Le fonte normative più articolati vigenti in materia sono le Convenzioni dell’OIL: (i) La Convenzione n. 87276 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di organizzazione sindacale stabilisce il diritto di tutti i lavoratori e datori di lavoro di formare e aderire ad organizzazioni di loro scelta senza autorizzazione preventive, fissando una serie di misure a garanzia della libera attività di queste senza

274 Si veda C. M. NUNES GOUVEIA, Direito do trabalho no Mercosul, A negociaçao coletiva como forma de harmonozaçao da legislaçao trabalhista, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001, p. 66

275 O. ERMIDA URIARTE, Deslocalización, globalización y Derecho del trabaj, op.cit. p 350.

276 Convenzione n° 87. Ratificata da Argentina, Paraguay, Uruguay e Venezuela. Il Brasile no ha

interferenze da parte delle pubbliche autorità. (ii) La Convenzione n. 98277 disciplina il diritto di organizzazione e contrattazione collettiva e protegge le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro da reciproci atti di ingerenza. (iii) La convenzione n° 154278, dispone sulla contrattazione collettiva, la quale deve essere alla portata dei lavoratori e dei diversi settori di attività coperti da questa convenzione. (iv) La raccomandazione nº 163 del 1981, che tratta della contrattazione collettiva, esponendo i suoi mezzi di promozione, in modo da favorire lo stabilimento e lo sviluppo di organizzazioni libere, indipendenti e rappresentative di impiegati e lavoratori279.

La contrattazione collettiva occupa un rilevante ruolo nel difficile processo di armonizzazione delle norme del lavoro all'interno del Mercosur e trova anche riscontro nella Dichiarazione Socio-laboral firmata dagli Stati, che prevede i principi della libertà associativa e sindacale280 espressi negli articoli 8 al 13. Tuttavia, come si è potuto constatare, tale strumento normativo non ha un carattere vincolante e la

277 Convenzione n° 98. Ratificata da Argentina,Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

http://white.oit.org.pe/sindi/manual/cap3.html#cuadro3

278Convenzione n° 154. Il Brasile è l'unico Paese ad avere ratificata questa convenzione.

http://white.oit.org.pe/sindi/manual/cap3.html#cuadro3

279 Le raccomandazioni non sono destinate alla ratifica ed hanno valore non normativo, ma di

modello o di indirizzo rispetto alle politiche nazionali del lavoro.

280 Sui diritti collettivi contemplati dalla Dichiarazione Socio-laboral: Libertà di associazione-

Artículo 8º.- Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a esas organizaciones, de conformidad con las legislaciones nacionales vigentes. Los Estados Partes se comprometen a asegurar, mediante dispositivos legales, el derecho a la libre asociación, absteniéndose de cualquier injerencia en la creación y gestión de las organizaciones constituidas, además de reconocer su legitimidad en la representación y la defensa de los intereses de sus miembros.Libertad sindical -Artículo 9º.- Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo. Se deberá garantizar: a) la libertad de afiliación, de no afiliación y de desafiliación, sin que ello comprometa el ingreso a un empleo o su continuidad en el mismo; b) evitar despidos o perjuicios que tengan como causa su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales; c) el derecho a ser representados sindicalmente, conforme a la legislación, acuerdos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en los Estados Partes.

sua applicazione dipende dalla volontà politica degli Stati281. Come accennato prima, le normative dell'OIL fungono da base per la stesura della suddetta Dichiarazione, al fine di far convergere nella prassi i principi universali che devono guidare i rapporti di lavoro. A proposito dell’applicazione della Dichiarazione Socio-laboral, è stato disposto all’articolo 20 l'impegno da parte degli Stati a sostenere i diritti fondamentali in essa contenuti, promuovendo la sua applicazione in conformità con le legislazioni nazionali, le convenzioni e gli accordi collettivi282.