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La giurisprudenza successiva: la sentenza Denegri

Le pronunce Pagano e Cantore hanno affermato dei principi che sono stati condivisi e seguiti dalla giurisprudenza; nonostante ciò, la Suprema Corte si è occupata di altre tematiche fondamentali.

In primo luogo, è stata esclusa l’applicazione dell’art. 3 della l. Balduzzi nei casi di mancata adozione delle linee guida, la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi dell’evento335. In altre decisioni si sono analizzati i problemi concernenti la cooperazione multidisciplinare nell’attività medica336.

In un altro caso la Suprema Corte confermò la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la qualifica di ‘colpa lieve’ la colpa del medico del pronto soccorso che non aveva effettuato tutti gli accertamenti necessari nei confronti

335 Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2015, Siracusa, in Dir. pen. e proc., 2016, pag. 642, con nota

di R. BARTOLI, Ancora difficoltà a inquadrare i presupposti applicativi della legge c.d.

Balduzzi.

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di un paziente, il quale presentava i sintomi di una sindrome cronica e che quest’ultimo veniva dimesso senza accertamenti ulteriori337.

In particolare, sono numerose le sentenze della Corte di cassazione in rapporto all’applicabilità dell’art. 3 della l. Balduzzi ai soli casi di imperizia e non di negligenza o imprudenza poiché le linee guida contengono solo regole di perizia338. Altrettanto numerose sono le pronunce della Suprema Corte in rapporto all’applicabilità dell’art. 3 oltre ai casi di perizia anche di diligenza339; in tali decisioni veniva evidenziato come le linee guida contengano anche raccomandazioni rispetto al parametro della diligenza come nel caso vengano richieste prestazioni che riguardino l’ambito dell’accuratezza o dell’adeguatezza professionale.

In merito a tale problematica, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione nella sentenza dell’11/05/2016, n. 1040, Denegri, in rapporto a una condanna per omicidio colposo, pronunciata dal Tribunale di Genova nel maggio 2012, prima dell’entrata in vigore della legge Balduzzi, e confermata in tutti i suoi elementi dalla Corte di Appello nel maggio 2015, nei confronti di un medico chirurgo assegnato al reparto di medicina generale; l'addebito si sostanziava nell’aver omesso, "nonostante l'aggravamento della sintomatologia addominale, di attuare tempestivamente ogni possibile e specifica attività diagnostica e terapeutica" nei confronti di un paziente che presentava, "già all'atto del ricovero in ospedale, sintomatologia riferibile alla fessurazione dell'aneurisma dell'aorta addominale"; invero, la TAC venne eseguita solo "quando il quadro di rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale era ormai conclamato", compromettendo, in questo modo, la probabilità di guarigione e cagionandone la morte, "nonostante l'effettuazione dell'intervento chirurgico di rimozione dell'aneurisma".

In primo luogo, partendo dal profilo intertemporale, la Suprema Corte richiama l'orientamento che, a partire dalla sentenza Cantore, riscontra un'abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 c.p., poiché l'art. 3 aveva ristretto l'area del penalmente rilevante, e invocando, in tal modo,

337 Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2015, n. 10972, Cardano, in Riv. it. med. leg., 2015, pag. 643,

con osservazioni di M. MIGLIO.

338 Cass. pen., sez. IV: 24/01/2013 n. 11493, Rv. 254756; 20/03/2015, n. 16944, Rv. 263389;

27/04/2015, n. 26996, Rv. 263826.

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l'applicazione dell'art. 2 co. 2 c.p. e l'efficacia retroattiva della l. l. 189/2012; ciò implica che il giudice debba procedere ex officio nell’accertare il grado della colpa, nell'ambito dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, in rapporto alle ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all'esercente la professione sanitaria, in un ambito regolato dalle linee guida340.

Sempre sulla scia della sentenza Cantore, i giudici di legittimità hanno precisato che “la colpa costituisce la violazione di regole di comportamenti aventi funzione cautelare” consistente nella “divergenza tra condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, sulla base della norma cautelare che si doveva osservare. Sul punto, si è sottolineato che possono venire in rilievo, nel determinare la misura del rimprovero, sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare”; tutte queste valutazioni sono funzionali alla valutazione sul grado della colpa, la quale dovrà essere valutata mediante un bilanciamento dei fattori, antecedentemente citati, non dissimile da quanto avviene in rapporto al concorso di circostanze.

Infine, la Suprema Corte si è soffermata sulla tematica dell’esonero di responsabilità per colpa lieve in rapporto ai concetti di imprudenza, negligenza e imperizia. Lungi da voler ripercorrere l’intero excursus interpretativo della corte, il quale si avvia con il richiamo della sentenza n. 166 del 1973 della Corte Costituzionale, si perviene alla conclusione che, date le “specifiche e diversificate competenze” operanti nel settore sanitario, oltre alle regole di perizia si affiancano anche “raccomandazioni che attengono ai parametri della diligenza, ovvero all’accuratezza operativa, nella prestazione delle cure”; oltretutto, “neppure la differenza tra colpa per imprudenza (tradizionalmente qualificata da una condotta attiva, inosservante di cautele ritenute doverose) e colpa per imperizia (riguardante il comportamento, attivo od omissivo, che si ponga in contrasto con le leges artis) offra uno strumento euristico conferente, al fine di delimitare l’ambito di operatività della novella sulla responsabilità sanitaria”.

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Tali considerazioni hanno condotto la Corte di Cassazione ad affermare che la chiave di lettura della legge Balduzzi non può che basarsi sul grado della colpa; in conclusione, la Corte ha stabilito che “la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa diversi dall’imperizia”.